La Conf. preleva sotto varie denominazioni Imposte dirette sul reddito (Imposta sul reddito) e sulla sostanza (Imposta sulla sostanza) solo dal 1915. La riscossione di imposte dirette da parte della Conf. si basa fino a oggi su una soluzione provvisoria e limitata nel tempo. Un'iniziativa del partito socialista volta ad ancorare definitivamente l'imposta fed. diretta nella Costituzione fed. fu respinta nel 1918. In origine l'imposta fed. diretta fu introdotta per finanziare le spese militari durante le guerre mondiali e assunse diverse denominazioni: imposta di guerra (1916-17), imposta di guerra straordinaria (1921-32), contributo di crisi (1934-40), imposta per la difesa nazionale (dal 1941). La denominazione attuale vige dal periodo fiscale 1983-84. Oltre a queste imposte fed. dirette generali, si prelevarono imposte sui profitti di guerra (1915-20 e 1939-46) e un'imposta patrimoniale straordinaria, il cosiddetto sacrificio per la difesa nazionale (1940-42 e 1945-47).
L'imposta fed. diretta grava sul reddito delle persone fisiche e sugli utili delle imprese ed è prelevata dai cant. a beneficio della Conf. Sulla base del regime dei pieni poteri instaurato il 30.8.1939, il Consiglio fed. introdusse con un decreto, in seguito prolungato a più riprese, l'imposta per la difesa nazionale (9.12.1940). Il decreto fed. del 31.1.1958, accettato nella votazione popolare dell'11.5.1958, sancisce la competenza della Conf. a prelevare l'imposta fed. diretta attraverso l'art. 41ter della Costituzione fed. La legge fed. sull'imposta fed. diretta, che applica la disposizione costituzionale, fu varata nel 1990 ed entrò in vigore nel 1995. La limitazione nel tempo dell'art. 41ter della Costituzione fed. (art. 128 della Costituzione fed. del 1999) è stata periodicamente prolungata, l'ultima volta fino al termine del 2020 (decreto fed. del 19.3.2004, accettato nella votazione popolare del 28.11.2004). La proposta di abolire l'imposta fed. diretta è stata oggetto di un'iniziativa popolare riuscita nell'agosto del 1993, ma poi ritirata nel dicembre del 1996. Nella Costituzione fed. del 1999 la durata della riscossione dell'imposta è fissata nelle disposizioni transitorie (art. 196, cpv. 13). Attualmente l'imposta fed. diretta costituisce la seconda fonte di entrate della Conf., dopo l'Imposta sul valore aggiunto (IVA).