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Perequazione finanziaria

L'espressione perequazione finanziaria designa i provvedimenti adottati per riequilibrare il divario tra le risorse finanziarie a disposizione dei diversi enti territoriali in uno Stato organizzato su basi federalistiche (Finanze pubbliche). Si è in presenza di una perequazione verticale quando un livello superiore sussidia quelli inferiori (ad esempio gli aiuti versati dalla Conf. ai cant.); la perequazione orizzontale consiste invece in compensazioni tra enti dello stesso livello gerarchico (ad esempio tra diversi com. di uno stesso cant.). Nel caso qui in esame della perequazione verticale tra Conf. e cant. vengono distinti tre diversi tipi di contributi: l'attribuzione ai cant. di quote sulle entrate della Conf. (imposta fed. diretta, imposta sugli oli minerali, tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni ecc.), la concessione di Sovvenzioni per le spese correnti e per gli investimenti nonché il trasferimento di compiti dai cant. alla Conf. (ad esempio AVS, AI).

La Costituzione fed. del 1848 attribuì ai cant. la facoltà di riscuotere le imposte dirette. La Conf. copriva le proprie spese principalmente tramite i dazi doganali e la regalia delle poste; fino al 1874 dovette indennizzare i cant. per le relative entrate a loro sottratte. La Costituzione fed. comprendeva un unico articolo sulle sovvenzioni (art. 21), secondo cui la Conf. poteva sostenere opere pubbliche di interesse nazionale (spec. strade, correzione dei corsi d'acqua e lavori nell'ambito forestale). I cant. Uri, Grigioni, Ticino e Vallese ricevettero contributi per la realizzazione di importanti strade di valico. Seguirono sovvenzioni a favore della formazione professionale (1884), dell'agricoltura (1893), della sanità (1897) e delle scuole elementari (1902). Sotto denominazioni diverse, dal 1915 venne riscossa un'Imposta federale diretta sulla sostanza e sul reddito. Furono poi introdotte la Tassa di bollo (1917), l'Imposta sulla cifra d'affari (1941) e l'imposta sul lusso (1942), il cui gettito venne in parte attribuito ai cant. Sotto forma di un quarto del dazio sulla benzina, dal 1925 la Conf. concesse contributi graduati ai cant. per i costi derivanti dalla rete stradale. Con la legge fed. sull'AVS del 1946, i contributi dei cant. vennero per la prima volta commisurati alla loro capacità finanziaria, che divenne anche il fattore determinante per fissare l'entità delle sovvenzioni fed. Ciò avvenne in larga misura in base al rapporto 3 : 4 : 5 (cant. finanziariamente forti, cant. di capacità finanziaria media e cant. finanziariamente deboli).

Malgrado il costante aumento dei trasferimenti dalla Conf. ai cant., prima della seconda guerra mondiale l'entità dei contributi perequativi risultò piuttosto modesta. Nel secondo dopoguerra la perequazione finanziaria, ancorata nella Costituzione fed. nel 1958 (art. 41ter e 42ter della vecchia Costituzione fed., art. 135 della Costituzione fed. del 1999), assunse invece un ruolo centrale nel dibattito sul riordino delle finanze fed. e su una crescita economica equilibrata in tutte le regioni del Paese. Le disparità finanziarie tra i cant., in particolare in relazione alla pressione fiscale, non poterono comunque essere ridotte, malgrado i sussidi fed. avessero conosciuto una forte espansione, arrivando a costituire ca. un quarto delle uscite della Conf. nel 2000. Il motivo principale di questa situazione risiedeva sia nella commistione tra finalità allocative e redistributive sia nel carattere dispersivo della perequazione finanziaria (adozione di più di 100 provvedimenti singoli).

"Nessuna emarginazione dei disabili. No a una NPC antisociale. No alla perequazione finanziaria". Manifesto dell'Associazione persone con andicap contro la NPC in vista della votazione del 28.11.2004 (Museum für Gestaltung Zürich, Plakatsammlung, Zürcher Hochschule der Künste).
"Nessuna emarginazione dei disabili. No a una NPC antisociale. No alla perequazione finanziaria". Manifesto dell'Associazione persone con andicap contro la NPC in vista della votazione del 28.11.2004 (Museum für Gestaltung Zürich, Plakatsammlung, Zürcher Hochschule der Künste). […]

Le carenze del sistema divennero evidenti nel 1991, quando l'amministrazione fed. delle finanze stilò un bilancio della perequazione finanziaria. A seguito di ciò, la Conferenza dei direttori cant. delle finanze approvò nel 1993 un progetto quadro per la riforma della perequazione finanziaria tra la Conf. e i cant. In seguito sono stati posti in consultazione un rapporto sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Conf. e cant. (NPC, 1996) e proposte per la sua attuazione concreta (1999). Gli obiettivi principali della NPC erano sia la riduzione del divario tra i cant. finanziariamente forti e quelli finanziariamente deboli, sia la creazione di strutture più efficaci e meno onerose per la collaborazione tra la Conf. e i cant. Al fine di aumentare il loro margine di manovra, i cant. necessitavano di più mezzi liberamente disponibili al posto di contributi vincolati; la Conf. doveva tenere conto non solo dell'aggravio geotopografico dei cant. di montagna, ma anche dell'aggravio sociodemografico dei cant. urbani. Per determinati ambiti è stata promossa la collaborazione intercant., con la compensazione obbligatoria degli oneri. Combattuta da org. di aiuto ai disabili, il 28.11.2004 la NPC è stata accettata in votazione popolare con il 64,4% dei voti ed è entrata in vigore nel 2008.

Riferimenti bibliografici

  • A. Geiges, Der Finanzausgleich zwischen Bund und Kantonen seit 1919, 1935
  • E. Buschor, Die öffentliche Finanzwirtschaft zwischen Automatismen und Mittelverknappung, 1983
  • Neue Finanzpolitik der Kantone, 1984
  • Der neue Finanzausgleich zwischen Bund und Kantonen, 1999
  • A. Rey (a cura di), Der neue Schweizer Finanzausgleich, 1999
Link

Suggerimento di citazione

Alfred Rey: "Perequazione finanziaria", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 13.07.2017(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/013760/2017-07-13/, consultato il 29.03.2024.