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Patronato

Il termine patronato (dal lat. ius patronatus) indica diritti e doveri dei fondatori di una chiesa, di una cappella o di un beneficio e dei loro successori legali. Con il diritto di presentazione, il patronato comprende in particolare la facoltà, per una persona fisica o giur., di proporre al vescovo la candidatura di un religioso idoneo per gli uffici ecclesiastici minori di nomina episcopale (collazione); contemporaneamente prevede però anche l'obbligo di provvedere al mantenimento della chiesa e dell'ecclesiastico. Nella Svizzera ted. i diritti di patronato vengono spesso definiti Kirchensatz o, in forma abbreviata, Kollatur.

Chiese private e patronato

Con l'istituzione del patronato da parte della canonistica classica e delle decretali pontificie del XII-XIII sec., le autorità ecclesiastiche cercarono di ridurre il numero delle chiese private signorili (Eigenkirchen) e quindi indirettamente di porre dei limiti al potere temporale (Riforma medievale). Attestate in forma embrionale già nella tarda antichità, soprattutto nel periodo carolingio sorsero numerose chiese rurali costruite e mantenute da laici; questi ultimi ne erano proprietari e vi esercitarono anche il dominio. Le chiese private erano tenute a versare i loro introiti (Decima, offerte, entrate legate ad attività liturgiche, come nel caso delle pie fondazioni, tributi sotto forma di cera) ai rispettivi proprietari. Questi ultimi potevano donare, vendere o trasmettere per via ereditaria le chiese private, e nominare e revocare i loro ecclesiastici; ai vescovi spesso restava solo il diritto di consacrazione. Probabilmente le chiese private furono tuttavia più di una mera espressione del carattere feudale dell'ordinamento ecclesiastico dettata da motivazioni economiche e di potere; la loro fondazione e il loro mantenimento sembrano avere risposto sempre anche ai bisogni spirituali dei fondatori.

Nel quadro della lotta delle Investiture, le gerarchie ecclesiastiche tentarono di limitare il dominium (Potere, Proprietà) dei fondatori laici sulle chiese. Con l'introduzione del concetto di ius patronatus da parte di Rufino attorno al 1165, il diritto canonico cercò di distinguere la posizione del detentore del patronato dal potere signorile del proprietario. In pratica comunque il patronato continuò a essere considerato un diritto patrimoniale, quindi non legato alla persona, che poteva essere trasmesso per via ereditaria, venduto, ceduto in pegno o scambiato. Se il conferimento di patronati ai laici suscitò crescenti opposizioni, quello a enti religiosi quali conventi e capitoli era nell'interesse della Chiesa e continuò quindi a essere tollerato. Grazie a privilegi vescovili o papali, i conventi ottennero l'incorporazione di chiese, di cui assumevano il sacerdozio e dunque anche le relative Prebende.

Il coro della chiesa parrocchiale di Worb con lastre tombali e fonte battesimale in stile gotico durante i restauri del 1983 (Archäologischer Dienst des Kantons Bern).
Il coro della chiesa parrocchiale di Worb con lastre tombali e fonte battesimale in stile gotico durante i restauri del 1983 (Archäologischer Dienst des Kantons Bern). […]

Nel XII-XIII sec. il diritto di presentazione divenne un aspetto centrale. Il vescovo poteva rifiutare il parroco proposto solo se quest'ultimo risultava inidoneo. Mentre i detentori dei diritti di patronato laici potevano ormai disporre dei beni delle chiese solo in caso di assoluta necessità, quelli ecclesiastici (ufficialmente ammessi dal XII sec.) avevano anche la facoltà di riscuotere tributi (fissi). Il diritto di presentazione e la possibilità di avvalersi del patrimonio ecclesiastico implicavano il dovere di provvedere ai bisogni delle chiese, in particolare di assumersi i costi di manutenzione degli edifici ecclesiastici. Il Concilio di Trento (1545-63) sostanzialmente confermò questi principi, dando però maggiore peso all'obbligo per i titolari del patronato di provvedere agli edifici sacri rispetto ai contributi dei parrocchiani (Comune parrocchiale, Parrocchia, Servi ecclesiastici) a tale scopo. La scomparsa del patronato nel XX sec. trovò riscontro nell'atteggiamento della Chiesa catt.: se nel Codice di diritto canonico del 1917 l'istituzione di nuovi patronati, menz. come "insieme di privilegi uniti a determinati oneri", fu espressamente vietata, nel Codice del 1983 essi non vennero nemmeno più nominati.

Il patronato in Svizzera

In Svizzera la fondazione di chiese private da parte di nobili è attestata già dal IX sec.; le chiese di Sagogn, Ilanz e Breil/Brigels furono probabilmente fondate come chiese private dalla stirpe retica degli Zacconi/Vittoridi. L'abbazia del Fraumünster di Zurigo nell'857 ricevette le chiese di Altdorf (UR), Bürglen (UR) e Silenen; fino al 926 il convento di San Gallo è attestato quale titolare di 44 chiese private. Tale situazione fu talvolta all'origine di tensioni con le autorità diocesane, come testimonia uno scritto dell'823 di Victor III, vescovo di Coira, che si lamentava con l'imperatore Ludovico del fatto che quasi 200 delle oltre 230 chiese della sua diocesi sfuggissero al suo controllo in quanto chiese private.

Nella Svizzera meridionale i com. acquisirono in parte i diritti di patronato già nel XII sec, mentre nelle altre regioni ciò avvenne dal XV sec., soprattutto grazie a fondazioni autonome (ad esempio Grigioni, Uri, Svitto), talvolta anche in seguito ad acquisti o eventi bellici, come nel caso di Obvaldo. In questo modo si sviluppò il cosiddetto patronato com., divenuto una delle premesse fondamentali per il diritto delle comunità di eleggere il parroco, che ai vescovi lasciava ormai solo la cura delle anime (come ad esempio a Uri). Confermata la prima volta da Sisto IV nel 1479 quale "antichissima libertà e consuetudine" e concessa nel 1513 anche a Lucerna, Uri, Svitto, Untervaldo, Glarona e Zugo da Giulio II, tale facoltà in seguito venne utilizzata per regolamentare formalmente l'attività dei parroci tramite appositi accordi con questi ultimi (Spannbriefe) e anche per destituirli in caso di conflitto.

La Riforma sostanzialmente non ebbe ripercussioni sul patronato, che fu mantenuto. Le autorità dei cant. rif., anzi, avocarono a sé i diritti di collazione (Secolarizzazione) per assicurarsi la nomina delle cariche ecclesiastiche, ad esempio a Zurigo nel 1526. In linea di principio il Consiglio di Zurigo, come altre autorità, rispettò persino le prerogative dei titolari di diritti di patronato catt., come i conventi di Einsiedeln e Sankt Blasien e il capitolo cattedrale di Costanza. Il Consiglio si riservava ovviamente il diritto di confermare gli ecclesiastici presentati; più tardi si limitò a proporre dei candidati ai detentori del patronato. La coesistenza tra patronato detenuto dai com. o dai Consigli (Lucerna) da un lato e patronato privato e patronato ecclesiastico dall'altro si perpetuò fino alla fine della vecchia Conf. Nel Paese di Vaud (rif.) all'inizio del XVIII sec. alcuni signori laici, ad esempio quello di Coppet, detenevano ancora il diritto di presentazione e sceglievano il pastore.

Nel 1799 il Direttorio della Repubblica elvetica equiparò il patronato ai diritti feudali (Tributi feudali) e quindi lo abolì, trasferendo i relativi diritti alle camere amministrative cant. Già un anno dopo gli ex detentori riacquisirono tuttavia i diritti di collazione e presentazione e in seguito anche quelli patrimoniali. Al ripristino di fatto del patronato fece seguito una decisione della Dieta fed. del 1805, secondo cui i diritti di collazione non rientravano esclusivamente nell'ambito della sovranità statale, ma potevano anche essere "oggetto di proprietà privata". In seguito il diritto di presentazione dei com. venne ancorato in alcune Costituzioni cant. (in particolare Uri, Obvaldo e Nidvaldo). La facoltà di eleggere i sacerdoti, introdotta per legge dal 1830, l'acquisto da parte dei cant. (come a Zurigo e Lucerna) di patronati ancora esistenti e la legislazione dei cant. in materia ecclesiastica (Chiesa e Stato) decretarono la quasi totale scomparsa del patronato in Svizzera entro la fine del XX sec.

Riferimenti bibliografici

  • E. Schweizer, Das Gemeindepatronatsrecht in den Urkantonen, 1905
  • P. Landau, Ius patronatus, 1975
  • W. Hartmann, «Der rechtliche Zustand der Kirchen auf dem Lande», in Cristianizzazione ed organizzazione ecclesiastica delle campagne nell'alto medioevo, 1, 1982, 397-441
  • TRE, 9, 399-404; 26, 106-114
  • M. Borgolte, «Der churrätische Bischofsstaat und die Lehre von der Eigenkirche», in Geschichte und Kultur Churrätiens, a cura di U. Brunold, L. Deplazes, 1986, 83-103
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  • C. Pfaff, «Pfarrei und Pfarreileben», in Innerschweiz und frühe Eidgenossenschaft, 1, 1990, 205-282
  • LexMA, 6, 1809 sg.
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  • P. Oberholzer, Vom Eigenkirchenwesen zum Patronatsrecht, 2002
  • I. Fiaux, Des frères indésirables? Les pasteurs vaudois face aux ministres huguenots à l'époque du Grand Refuge (1670-1715), 2009, 63-76
Link

Suggerimento di citazione

Andreas Thier: "Patronato", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 24.11.2009(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/009623/2009-11-24/, consultato il 28.03.2024.