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Diritto penale

Il concetto di diritto penale indica l'insieme delle norme giur. (diritto penale materiale) che prevedono sanzioni per determinati comportamenti illeciti (reati), al fine di tutelare beni giur. sociali e individuali. La procedura penale regola il procedimento attraverso il quale vengono inflitte tali sanzioni, oltre a organizzare le autorità competenti (diritto penale formale). L'applicazione delle sanzioni è disciplinata nell'ambito dell'Esecuzione delle pene. Le azioni e le omissioni umane sono punibili solo se si dimostrano conformi alla fattispecie di reato, illegali e colpevoli. Valgono i principi di colpevolezza (nulla poena sine culpa) e di legalità (nullum crimen sine lege), che esclude l'analogia e la retroattività. I principi riguardanti il comportamento punibile, l'ambito di applicazione, le singole sanzioni e il diritto penale dei minori sono riportati nella parte generale del Codice penale sviz., mentre nella parte speciale sono contenute le singole fattispecie di reato (norme proibitive). Numerose leggi speciali poi, come quelle sugli stupefacenti, sulla circolazione stradale e sulle dogane, definiscono ulteriori fattispecie di reato che insieme formano il diritto penale accessorio. I soldati e i civili impiegati nell'esercito sottostanno al diritto penale militare (Giustizia militare).

Medioevo ed epoca moderna

Le radici storiche del diritto penale affondano nel desiderio di vendetta della persona offesa da un torto individuale e in quello del suo clan. Se veniva sconvolto l'ordinamento pacifico all'interno di un clan, credenze magico-sacrali ne esigevano la ricostituzione tramite la Faida e la vendetta di sangue. Nell'alto ME, il progressivo accentramento del potere nelle mani dei re germ. spinse questi ultimi a cercare di porre un freno alla vendetta e alla faida attraverso la composizione pecuniaria dell'offesa (Leggi germaniche), in base alla quale il reo era tenuto a versare una somma come risarcimento (compositio) alla persona offesa o al suo clan e un'ammenda per il riscatto della pace (fredus) al detentore del potere. In questo ambito rivestirono un ruolo particolarmente importante la lex Burgundionum (Legge borgognona) nella Svizzera occidentale, l'editto di Rotari (Diritto longobardo), in vigore in alcune parti del Ticino, e in seguito la lex Alamannorum (Leggi alemanniche) nella Svizzera ted. (dall'VIII sec.), influenzata dal diritto franco e da quello ecclesiastico, che contenevano elenchi di guidrigildi.

Esecuzione di presunte streghe nel 1571 nei pressi di Ginevra. Illustrazione tratta dalla cronaca del canonico Johann Jakob Wick (Zentralbibliothek Zürich, Handschriftenabteilung, Wickiana, Ms. F 19, fol. 239).
Esecuzione di presunte streghe nel 1571 nei pressi di Ginevra. Illustrazione tratta dalla cronaca del canonico Johann Jakob Wick (Zentralbibliothek Zürich, Handschriftenabteilung, Wickiana, Ms. F 19, fol. 239).

Dopo la caduta dell'Impero franco, la disgregazione dell'ordine statale causò un nuovo aumento delle faide. Dall'XI sec. sia le Tregue di Dio emanate dalla Chiesa sia le Paci territoriali decretate dai detentori del potere temporale previdero pene per le violazioni della legge. Per chi trasgrediva la pace era prevista la Pena di morte. Solo nel XIII sec. le città e i signori territoriali furono abbastanza forti per imporre, in maniera progressiva, il rispetto del diritto positivo e limitare la giustizia privata. Fu così che a metà del XIII sec. lo Specchio svevo e quello sassone, pur esercitando uno scarso influsso sull'evoluzione del diritto conf., fissarono principi essenziali circa le punizioni previste dai signori territoriali per le violazioni della legge e circa la procedura. Il Patto fed. firmato dai Paesi forestali nel 1291 (Patti federali) fissò le prime norme di natura penale, poi completate dal rinnovo dell'alleanza nel 1315, dalla Carta dei preti (1370) e dalla convenzione di Sempach (1393). Al pieno ME risalgono numerosi Diritti civici (ad esempio il Richtebrief di Zurigo del 1304, lo statuto di Lucerna del 1373, gli ordinamenti giudiziari com. di Basilea del 1411 e del 1457, la Gerichtssatzung di Berna del 1539) e Diritti territoriali (per esempio di Uri, Svitto, Obvaldo e Nidvaldo, Glarona, Appenzello, Gersau), che contenevano dettagliate norme penali riguardanti l'alta e la bassa giustizia; dal XV sec. essi vennero affiancati da particolari procedure in materia di giustizia criminale (come a Bremgarten nel 1454, ad Aarau nel 1596 e a Lucerna nel 1600). Le affinità fra questi statuti derivavano dalla comune tradizione giur. alemanna e dalla forte omogeneità dei conflitti e dei casi giudiziari da disciplinare. Nella Svizzera franc. sono riconoscibili influssi borgognoni, ad esempio nella Handfeste di Friburgo (1249). Nel Paese di Vaud le norme di diritto penale furono stabilite nella raccolta di consuetudini (coutumier) di Moudon del 1577, detta anche coutumes des quatre bonnes villes. La versione riveduta del 1616 - Loix et Statuts du Pays de Vaud - fu fortemente influenzata dal diritto statutario bernese. Il Diritto consuetudinario assunse ovunque notevole importanza. La convenzione di Stans (1481) prevedeva sanzioni per la violazione della pace, sotto riserva del diritto locale. La pace perpetua sancita dall'imperatore Massimiliano I sancì de iure la scomparsa della faida; si completò così il lungo processo di appropriazione da parte dello Stato del Monopolio della violenza fisica legittima e quindi della competenza in materia penale. Nel 1532 l'imperatore Carlo V emanò con la Constitutio Criminalis Carolina una legislazione penale innovativa stilata secondo principi scientifico-sistematici e ispirata agli insegnamenti del diritto romano; tale ordinamento aveva validità in tutto l'Impero, fatta salva una clausola di sicurezza, in base alla quale il diritto penale locale aveva la precedenza su quello imperiale. Nella Conf. la Carolina fu utilizzata a partire dal XVII sec., per lo più come fonte giur. sussidiaria. Fin verso la fine del XVIII sec. sono attestate forme penali medievali, in particolare pene pubbliche e crudeli che venivano inferte a testa, pelle e capelli. Nel Ticino e nella Svizzera franc., ai diritti consuetudinari locali si affiancavano ordinamenti penali lombardi e franc. Nei decenni successivi all'emanazione della Carolina, in Europa divenne meno frequente il ricorso alle dure pene corporali e capitali del ME e dell'epoca moderna. Nel 1557 entrò in servizio a Bridewell (Londra) la prima house of correction; seguì nel 1595 ad Amsterdam l'apertura della prima casa di educazione al lavoro del continente. Il carattere punitivo e neutralizzatore prevalente nel vecchio diritto penale fece lentamente posto a una legislazione più razionale e preventiva. A partire dal XVII sec. diverse città conf. istituirono i cosiddetti Lavori forzati, che costringevano i criminali a scontare la pena attraverso forme di lavoro di pubblica utilità (Penitenziari). Con la Riforma, in diversi cant. le leggi sulla moralità divennero più severe.

L'imbarbarimento del diritto penale durante e dopo la guerra dei Trent'anni (1618-48), attestato anche nella Conf., fu superato solo con l'Illuminismo. Le persecuzioni delle streghe, i cui processi si moltiplicarono fra il 1570 e il 1650, durarono fino al XVIII sec. (Stregoneria). Fino alla fine dell'ancien régime la prassi del diritto penale nella Conf. conservò caratteristiche tipiche del ME e dell'epoca moderna. Anche là dove era presente un diritto statutario progressista, il più delle volte esso non era adottato o veniva applicato in maniera erronea. In generale, secondo le consuetudini antiche, si ricorreva alla pena di morte per punire i cosiddetti malefici, cioè i delitti contro l'integrità fisica e contro la vita, e i crimini più gravi contro la proprietà e la morale. Altri reati venivano sanzionati con punizioni corporali o pene infamanti, spesso combinate con l'esilio dalla giurisdizione.

Kaspar Meyer di Wiedikon viene marchiato con il fuoco sulla pubblica piazza a Berna nel 1817 per aver commesso un furto. Incisione su legno (Bernisches Historisches Museum; fotografia Stefan Rebsamen).
Kaspar Meyer di Wiedikon viene marchiato con il fuoco sulla pubblica piazza a Berna nel 1817 per aver commesso un furto. Incisione su legno (Bernisches Historisches Museum; fotografia Stefan Rebsamen). […]

A partire dalla prima metà del XVIII sec., Zurigo e Berna sperimentarono un ordinamento penale più moderno. La Soc. economica bernese organizzò nel 1777 un concorso per promuovere il moderno diritto penale. Nel 1783 fu premiato uno studio sulla legislazione criminale (Abhandlung von der Criminalgesetzgebung) dei giuristi sassoni Hans Ernst von Globig e Johann Georg Huster. Nella Svizzera franc., verso la metà del XVIII sec., il neocastellano Jacques-François Boyve, il vodese François de Seigneux e il ginevrino Jean Pierre Sartoris si dedicarono alla riforma del diritto penale nello spirito dell'Illuminismo, come postulava ad esempio Montesquieu. Nel resto della Conf. prevalevano per contro tendenze reazionarie, come risulta evidente dalle posizioni di Johann Rudolf von Waldkirch a Basilea, che difendeva l'uso della Tortura per estorcere la confessione.

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XIX e XX secolo

Il Codice penale della Repubblica elvetica, emanato nel 1799, era espressione del patrimonio ideale del Codice penale franc. del 1791. Per quanto moderno, possedeva un'impostazione e una formulazione spesso macchinose e per lo più estranee alla tradizione conf. Alla fine dell'Elvetica, anche in seguito alle critiche di Ludwig Meyer von Knonau, esso venne abolito nella maggior parte dei cant.; nel Giura bernese e a Soletta fu invece conservato come fonte giur. sussidiaria fino all'inizio del XIX sec. Quasi tutti i cant. stilarono propri codici penali (Codificazione), in alcuni casi già durante la Mediazione (Zurigo, Argovia, Soletta, San Gallo), in altri poco dopo (il Ticino nel 1816). In questo modo vennero conferite al diritto penale basi moderne, caratteristiche dello stato di diritto (principio di legalità) e con obiettivi razionali (prevenzione generale e speciale). Nella Svizzera di lingua ted. questa evoluzione fu influenzata in maniera determinante dal penalista bavarese Paul Johann Anselm von Feuerbach, il cui pensiero si basava sulle idee liberali di Kant, e dall'austriaco Franz Anton Felix von Zeiller. Le idee riformiste di Montesquieu e di Cesare Beccaria trovarono spazio nelle leggi penali dei cant. lat. Nella Svizzera franc. fu preso a modello anche il Codice penale napoleonico del 1810. Da questo processo scaturì una molteplicità di diritti penali cant. con differenti sistemi, istanze e minacce di sanzioni. Solo Appenzello Interno, Nidvaldo e Uri rinunciarono a un proprio codice penale.

La Costituzione fed. del 1848 abolì la pena di morte per i delitti politici, quella del 1874 soppresse anche le pene corporali. La pluralità delle norme giur., prodotta nel giovane Stato fed. dalle codificazioni cant., risvegliò nella seconda metà del XIX sec. l'esigenza di un diritto penale materiale unitario. Attorno al 1890 il Consiglio fed. affidò a Carl Stooss i primi lavori preparatori; nel 1898 una revisione parziale della Costituzione assegnò alla Conf. la competenza legislativa in ambito penale. Fino al 1916 le commissioni di esperti prepararono diversi progetti preliminari; nel 1918 furono presentati il progetto di un Codice penale sviz. e il relativo messaggio del Consiglio fed. La diversità di vedute fra i sostenitori di una giustizia basata sulla conciliazione e quelli di una pena correzionale, e soprattutto tra i favorevoli e i contrari alla pena di morte, causarono violente discussioni fra la pop. sviz. Dopo lunghe trattative parlamentari e un'ampia procedura di composizione delle divergenze, il Codice penale sviz., che prevedeva l'abolizione della pena di morte dal diritto penale civile, fu approvato da entrambi i Consigli nel 1937; un referendum fu lanciato dai sostenitori della pena capitale, ma la nuova legge fu accettata dalla maggioranza semplice dei votanti contro la maggioranza dei cant. (1938). Nel 1942, quasi mezzo sec. dopo la creazione delle basi della Costituzione, il Codice penale entrò finalmente in vigore.

Nella seconda metà del XX sec. il Codice penale fu sottoposto a numerose revisioni. Dal 1969 valgono le nuove disposizioni circa la punibilità delle azioni contro l'onore e contro la sfera personale riservata. Nel 1971 furono introdotte la sospensione condizionale per le pene detentive fino a 18 mesi e sottoposte a riforma le misure terapeutiche e di sicurezza. Con questi adeguamenti e la revisione parziale del 1974 venne anche aggiornato il diritto penale dei minori e si crearono particolari misure per i giovani adulti.

A seguito della rapida trasformazione del comportamento criminale (Criminalità), dopo il 1970 sono cambiate anche le opinioni sulla funzione del diritto penale. La considerevole crescita della delinquenza legata agli stupefacenti, l'internazionalizzazione della criminalità economica, l'abuso degli strumenti di pagamento elettronici e dei media hanno reso necessaria la definizione legale di molti nuovi reati. D'altro canto alcuni reati, la cui punibilità non era più attuale o che figurano in altri testi, sono stati cancellati dal Codice. Dall'introduzione, nel 1993, della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati, il diritto penale prende in considerazione anche le persone lese.

Nel 1990 sono entrate in vigore disposizioni più attuali sulle azioni contro la vita e l'integrità della persona e contro la fam. Nel 1992 è stato introdotto il reato di riciclaggio di denaro per combattere il frequente abuso della piazza finanziaria sviz. come luogo di passaggio per denaro acquisito illegalmente. Nello stesso anno, a seguito di una riconsiderazione del concetto di moralità, decisamente mutato rispetto all'entrata in vigore del Codice penale, si è sottoposta a revisione la legislazione penale in materia sessuale. Dal 1994 sono in vigore nuove norme sul sequestro di oggetti ottenuti a seguito di un reato o serviti alla messa in atto dello stesso, oppure pericolosi per la comunità, mentre nel 1995 sono state introdotte norme sul diritto penale patrimoniale. All'inizio del XXI sec. è in corso la revisione totale della parte generale del Codice penale, ormai superata nonostante gli adeguamenti. Nel 2004 è stata accettata in votazione popolare un'iniziativa che prevede l'internamento a vita per criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia.

Riferimenti bibliografici

  • H. Pfenninger, Das Strafrecht der Schweiz, 1890
  • C. Stooss, Die Grundzüge des schweizerischen Strafrechts, 2 voll., 1892-1893
  • R. His, Das Strafrecht des deutschen Mittelalters, 2 voll., 1920-1935
  • P. Thormann, A. von Overbeck, Das Schweizerische Strafgesetzbuch, 3 voll., 1938-1943
  • AA. VV., Le nouveau droit pénal suisse, 1942
  • E. Schmidt, Einführung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, 19653 (rist. 1983)
  • H. Schultz, Einführung in den allgemeinen Teil des Strafrechts, 2 voll., 19824
  • L. Carlen, Rechtsgeschichte der Schweiz, 19883
  • W. Sellert, H. Rüping, Studien- und Quellenbuch zur Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, 2 voll., 1989-1994
  • S. Holenstein, Emil Zürcher (1850-1926), 1996
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Suggerimento di citazione

Lukas Gschwend: "Diritto penale", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 26.11.2013(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/009616/2013-11-26/, consultato il 28.03.2024.