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Diritto successorio

Il diritto successorio, o di successione, comprende dal punto di vista oggettivo tutte le norme giur. che regolano il passaggio del patrimonio di un defunto ad altre persone (eredi). Dal punto di vista soggettivo, esso coincide con i diritti degli eredi, attuali o futuri, sull'eredità.

Il diritto successorio nella storia

La tradizione scritta del diritto di successione nel territorio dell'odierna Svizzera ha origine nel XII sec. con le carte di franchigia e gli statuti cittadini, più tardi con ordinamenti territoriali, ordinamenti curtensi e statuti locali, di cui gli articoli sul diritto di successione costituivano una parte importante. Prima del 1912 la Svizzera non aveva un diritto successorio unitario, ma una pluralità di legislazioni locali, nelle quali erano confluite tradizioni autoctone e norme successorie di diverse aree giur. medievali: quella burgunda e savoiarda nella Svizzera occidentale, quella lombarda nella Svizzera it. e quella alemanno-ted. nella Svizzera ted. A partire dal tardo ME questi diritti successori furono influenzati dal diritto canonico e soprattutto dal diritto romano post-classico. Tale evoluzione condusse a una certa unificazione giur., almeno nelle città-Stato dell'ancien régime, e preparò il terreno alle legislazioni cant. del XIX sec.

Medioevo

Fino all'inizio del basso ME i diritti di successione erano limitati agli uomini liberi, ai nobili e ai ministeriali, che trasmettevano ai propri discendenti i beni (allodi), le proprietà immobili, i diritti e, in misura crescente, i feudi (Feudalità). I contadini non liberi, per contro, non avevano diritto di successione sui Mansi: i beni mobili (beni personali, mobili, attrezzi, bestiame, case di legno), che rappresentavano l'unica Proprietà dei servi, spettavano in caso di morte al signore, solo titolare dei diritti di successione (Servitù della gleba). A partire dal XIV sec. tale diritto fu sostituito da un tributo prestabilito, i diritti di Manomorta; inoltre le terre ricevute come feudo ereditario poterono essere trasmesse ai successori.

Alla base del diritto successorio medievale vi erano il legame dei beni ereditari alla casa e alla parentela consanguinea del defunto - i beni maschili e femminili erano considerati separatamente - e l'assoluta precedenza ai discendenti nella successione. La vedova non esercitava alcun diritto di proprietà sull'eredità ricevuta dal marito, ma unicamente un diritto di usufrutto per il periodo in cui educava i figli. Se non si risposava, essa godeva dell'usufrutto per tutta la vita. Di sua proprietà divenivano i beni da lei portati in dote, i doni a lei fatti dal marito al momento del matrimonio (Morgengabe) e un quarto, un terzo o la metà dei beni mobili. L'equipaggiamento militare, i vestiti e il cavallo da sella del padre andavano ai figli, mentre alle figlie toccavano i vestiti e i gioielli della madre. Soprattutto nelle regioni rurali, il diritto successorio avvantaggiava i figli o il figlio. Il diritto di successione riservato al cadetto (minorasco), in vigore nelle regioni con insediamenti sparsi, aveva lo scopo di conservare una dimensione delle aziende economicamente redditizia; il diritto esclusivo del figlio maggiore (maggiorasco, Fedecommesso), praticato soprattutto dalla nobiltà e, a partire dal XVI sec., anche dal patriziato cittadino, mirava invece a perpetuare il potere e il patrimonio fam. Nelle legislazioni degli attuali territori ticinesi, le figlie erano escluse dalla successione; a loro spettava tuttavia una dote, versata dal padre o dai fratelli, il cui valore non superava il terzo della quota ereditaria di un figlio. I figli che avevano già ricevuto la loro parte di dote dal padre ancora in vita e vivevano in maniera indipendente perdevano i diritti sull'eredità dei genitori (Neuchâtel, Vaud); potevano riacquisirli solo dopo aver reimmesso la quota ricevuta anticipatamente nella massa ereditaria (Zurigo, Berna).

In città, le pratiche successorali erano più libere rispetto alla campagna. I cittadini, in quanto proprietari, hanno sempre avuto il diritto di trasmettere in eredità le loro case. Nel XII sec., gli ordinamenti delle città fondate dai von Zähringen concedevano i medesimi diritti di successione a figli e figlie, anticipando così l'evoluzione generale del diritto, mentre gli sposi senza discendenza godevano di un diritto reciproco alla proprietà (ad esempio a Berna). Il diritto successorio medievale della città di San Gallo, promulgato dal suo signore, privilegiava gli eredi maschi rispetto alle femmine; tuttavia la città lo modificò nel XV sec., equiparando sul piano giur. gli uni alle altre (lo stesso avvenne a Basilea). Nelle zone rurali, l'eredità delle persone non coniugate o delle coppie senza figli toccava al signore fondiario; nelle città, invece, i beni delle persone senza eredi spettavano per un terzo al signore della città, per un terzo ai poveri e per un terzo andavano a favore delle costruzioni cittadine.

In base all'ordine di successione legale, i discendenti diretti venivano al primo posto (figli, abiatici, ecc.). Se questi mancavano, l'ordine poteva mutare da regione a regione, ma in generale erano privilegiati gli ascendenti (linea paterna); nei Grigioni, influenzati dagli ordinamenti giur. del Vorarlberg, del Tirolo e dell'Austria, il diritto di successione agli ascendenti non era riconosciuto ovunque. Là dove la madre e la linea materna erano esclusi dall'eredità, gli obblighi di assistenza per i minorenni spettavano alla linea paterna (Zurigo, Svizzera centrale). I figli illegittimi erano esclusi dall'eredità, a meno di ottenere una legittimazione ufficiale da parte delle autorità; a volte, come in Ticino, essi potevano raccogliere quella della madre.

Quattro iscrizioni su due pagine di un registro zurighese del XV secolo (Staatsarchiv Zürich, B VI 305, fol. 191v e 192r).
Quattro iscrizioni su due pagine di un registro zurighese del XV secolo (Staatsarchiv Zürich, B VI 305, fol. 191v e 192r). […]

La legislazione successoria medievale era lacunosa e non sistematica. Sia in città sia in campagna, si limitava in genere a qualche articolo, integrato poi in maniera puntuale da decisioni del Consiglio. A Basilea, fino al XVI sec., restò addirittura in vigore un diritto consuetudinario non scritto. Nel XIII e XIV sec., grazie all'influsso del diritto canonico, cominciò a diffondersi il Testamento, da principio usato soprattutto per donazioni a favore della Chiesa e per le messe annuali di suffragio. Per proteggere gli eredi legittimi da quelli che divenivano veri e propri beni di Manomorta, le autorità cittadine decretarono che i testamenti venissero redatti davanti ai tribunali secolari o al Consiglio, in parte con il consenso degli eredi legali (Basilea, Zurigo). A Berna i testamenti erano sottoposti a un'autorizzazione legale da parte del Consiglio. Ancora prima della Riforma, le autorità limitarono la libertà testamentaria dal punto di vista materiale (Basilea, Zurigo, Berna) o riservarono il diritto di dettare le loro ultime volontà alle persone non sposate o senza figli (Basilea, San Gallo). Dato che il Diritto matrimoniale prevedeva unicamente la divisione dei beni, a partire dal XV sec. si moltiplicarono i casi di disposizioni a favore dell'uno o dell'altro coniuge. Colui che restava in vita godeva spesso dell'usufrutto su tutto il patrimonio del defunto. Diseredare i successori legittimi era ammesso ad esempio in caso di crimini contro il defunto o di matrimonio senza il consenso dei genitori.

Epoca moderna

Le legislazioni successorali locali furono influenzate in misura crescente dal diritto romano a partire dal XIV (Svizzera occidentale e meridionale) e XV sec. (Svizzera ted.). Nel XVI e XVII sec. il diritto successorio fu sviluppato, sistematizzato e completato da giuristi colti, soprattutto nella Svizzera ted. La successione regolata in base al vecchio diritto di fam. lasciò posto a un diritto di successione incentrato sul singolo, almeno là dove non dominava il diritto consuetudinario, come a Basilea. Accanto alla successione ab intestato, acquisì un'importanza sempre maggiore il testamento, che poteva assumere diverse forme: il testamento vero e proprio (scritto, firmato di propria mano e, per le donne, davanti al notaio), il codicillo (davanti a testimoni) e il legato; fra i coniugi anche il contratto matrimoniale, stipulato prima dell'unione, attraverso il quale i coniugi si favorivano mutualmente in caso di decesso. La quota legittima fu stabilita attorno ai due terzi dei beni del marito. In generale, tutte le persone maggiorenni in salute sia fisica sia mentale avevano la capacità di testare (le donne coniugate solo se accompagnate). I cittadini potevano testare con più facilità rispetto agli ab. delle campagne, dove, almeno a Basilea e a Zurigo, le autorità avevano un carattere paternalistico. I testamenti erano impugnabili legalmente e i consanguinei avevano un diritto preferenziale.

"Von letzten Willen und Testamenten". Silografia che illustra uno dei capitoli dell'opera di Christian Egenolff, Rhetoric und Teutsch Notariat, pubblicata nel 1551 a Francoforte sul Meno (Zentralbibliothek Zürich).
"Von letzten Willen und Testamenten". Silografia che illustra uno dei capitoli dell'opera di Christian Egenolff, Rhetoric und Teutsch Notariat, pubblicata nel 1551 a Francoforte sul Meno (Zentralbibliothek Zürich). […]

In caso di successione legale si stabilì presto la pratica secondo cui i figli di fratelli o sorelle deceduti partecipavano alla divisione dell'eredità assieme agli altri fratelli; più tardi questo diritto di rappresentazione fu esteso anche agli abiatici. Per il resto della parentela, l'ordine di successione seguiva di solito la computazione romana (per capo). In alcune regioni tuttavia, era stato mantenuto il sistema delle parentele e dunque l'ordine era regolato secondo il lignaggio: ogni ascendente del defunto formava con i suoi discendenti una stirpe che poteva accampare diritti sull'eredità, se non esistevano membri delle stirpi più vicine al defunto; a seconda dei luoghi, ad esempio, fratellastri e sorellastre ereditavano assieme o dopo i fratelli e le sorelle. Dal XVI sec. le città si attribuivano patrimoni senza eredi dopo un periodo di un anno e un giorno; nel XVIII sec. le autorità rivendicarono questi beni sull'insieme del territorio a loro sottoposto.

Diversi elementi del diritto di successione medievale sopravvissero anche nell'epoca moderna, ad esempio il primato del padre sulla madre e una regolamentazione che, in generale, attribuiva al coniuge sopravvissuto un semplice usufrutto sui beni ereditati. Nelle città, figli e figlie godevano degli stessi diritti successorali. In generale veniva avvantaggiato colui che viveva nella stessa casa del defunto e intratteneva un rapporto materiale ed esteriore con la proprietà del defunto (vestitura o Gewere), da cui l'adagio "l'erede subentra al de cuius". Nel diritto successorio medievale, la responsabilità per i debiti dei defunti non era regolamentata oppure riguardava unicamente i debiti sui beni ereditari, mentre il defunto stesso era formalmente responsabile per i debiti personali, quali ad esempio le garanzie. Dal XV sec. i debiti divennero trasmissibili, anche se non ovunque, e si impose il diritto di rifiutare l'eredità. Nel XVIII sec. si diffuse anche l'uso di apporre i sigilli e inventariare ufficialmente le eredità.

La divisione ereditaria era ammessa per la proprietà e i beni mobili, ma non per i feudi, che erano assegnati collettivamente a tutti gli eredi maschi. Secondo il diritto feudale, unicamente il valore aggiunto (migliorie) di un feudo era divisibile, non il feudo stesso. Nelle regioni caratterizzate da insediamenti sparsi e frazioni, dalla Svizzera nordoccidentale fino al Paese di Vaud bernese, la curtis poteva essere ereditata da un solo figlio, di solito il cadetto (minorasco); i fratelli e le sorelle ricevevano in dote denaro sulla base di una stima ufficiale modesta. Nel XVI sec. esistevano sovente nei villaggi comunioni ereditarie, che tuttavia raramente erano di lunga durata. Contemporaneamente si diffuse la divisione reale fra gli eredi, che nel XVIII sec. divenne la norma. In molte zone rurali, tuttavia, i figli maschi conservarono i tradizionali privilegi, godendo di un diritto di precedenza sui beni mobili, spesso di una chiave di divisione favorevole (ad esempio due terzi dell'intera eredità) e in ogni caso di una priorità sui beni immobili. Il corredo nuziale era considerato una forma di anticipo ereditario per le figlie (Zurigo).

La più intensa attività legislativa delle città-Stato nell'ancien régime contribuì a una certa unificazione del diritto successorio nei loro territori. Berna, lo Stato più esteso della Conf., assunse un ruolo pionieristico con lo statuto cittadino del 1615 (1616 per il Paese di Vaud): già nel XVII sec. il diritto successorio della città di Berna fu accolto a livello sussidiario in tutto il territorio cant. e a volte sostituì completamente le legislazioni locali; esso influenzò inoltre il diritto successorio vodese (ad esempio con il minorasco) e quello della parte meridionale del principato vescovile di Basilea. Il diritto successorio della città di Lucerna si impose in modo ancora più completo sul territorio soggetto. Mentre le norme successorali di Zurigo e Basilea, codificate in maniera più tardiva, non ebbero una particolare influenza sui relativi territori, quelle della città di San Gallo furono accolte anche in Appenzello. La legislazione dei baliaggi comuni era molto eterogenea: in Turgovia, dove vigevano numerosi diritti locali, fu promulgato un diritto successorio unitario nel 1542, mentre nella Svizzera it. restarono in vigore le numerose regolamentazioni della tradizione giur. lombarda e romana, completate unicamente da disposizioni con un obiettivo finanziario, quali il diritto dell'amministrazione balivale di disporre dell'eredità dei figli illegittimi (1648). Nei Grigioni, prima del 1800 ogni com. aveva un proprio diritto successorio; ancora nel 1831 vi si contavano 18 differenti normative successorie.

Lo sviluppo del diritto successorio moderno

Nel XIX sec. la maggior parte dei cant. procedette a una Codificazione del Diritto privato, consacrandone una parte al diritto successorio. Negli altri cant., a parte qualche singola legge speciale o disposizioni inserite in ambiti più ampi, il diritto successorio continuò a basarsi su norme del diritto consuetudinario e del diritto statutario. Il Codice civile sviz., entrato in vigore nel 1912, sostituì i diritti privati cant. e dotò il Paese di un diritto successorio unico.

Il diritto successorio cantonale del XIX secolo

La base del diritto successorio nei cant. era costituita quasi senza eccezioni dalla successione legale ab intestato; la successione testamentaria rappresentava l'eccezione e acquisiva di volta in volta significati differenti. Secondo i diritti cant., eredi erano in primo luogo i consanguinei legittimi, i parenti adottivi (o almeno il figlio nei confronti dei genitori adottivi) nel caso in cui l'Adozione fosse riconosciuta, i consanguinei illegittimi, se la parentela era stata stabilita con un legame riconosciuto nel diritto di fam., il coniuge superstite, in certi cant. anche il fidanzato, e infine lo Stato. Per quanto concerne i consanguinei legittimi, in mancanza di discendenti diretti la maggior parte dei cant. seguiva l'ordine di parentela; in un terzo dei cant. esistevano diverse "classi", chiamate a raccogliere la successione in mancanza di discendenza.

Il diritto del coniuge superstite era regolato in maniera molto differente e passava dal diritto integrale di successione ab intestato per qualunque grado dell'ordine di successione al diritto parziale su alcuni elementi della fortuna e all'usufrutto quando vi erano coinvolti altri ereditieri. Una parte importante delle disposizioni ereditarie era dedicata al testamento. Per quanto riguarda i contratti di successione, un ruolo di primo piano era riservato ai contratti del defunto concernenti la sua eredità; accanto ad essi esistevano tuttavia anche contratti inerenti a un'eredita indipendenti dal defunto, una cui variante, il contratto riguardante un'eredità in vista, era proibita in vari cant.

Il diritto successorio nel Codice civile svizzero

Nel Codice civile sviz., promulgato nel 1907 ed entrato in vigore nel 1912, il diritto successorio costituiva la terza parte (art. 457-640), fra il Diritto di famiglia e i diritti reali; esso rimase invariato fino al 1988, a parte alcune modifiche nel diritto successorio rurale e le modifiche intervenute in seguito all'introduzione del nuovo diritto di adozione e del nuovo Diritto del bambino. La netta separazione fra la successione legale e il legato, il testamento, il beneficio dell'inventario pubblico e la collazione o i conguagli si basavano su principi del diritto romano. Al diritto germ. si ispirava invece l'ordine di successione legale sulla base del sistema di parentele (e non delle classi del diritto romano), come pure il passaggio automatico dei beni agli eredi alla morte del proprietario.

Eredi legittimi secondo il Codice civile erano i consanguinei (i discendenti, la stirpe dei genitori e dei nonni, mentre i bisnonni e i loro figli erano tutt'al più usufruttuari), a discapito dei figli illegittimi nella parentela paterna; eredi erano a seconda dei casi i bambini adottati, ma in particolare il coniuge superstite, al quale spettava l'usufrutto o la proprietà di una parte più o meno importante dei beni in eredità, a seconda del grado di parentela degli altri ereditieri. Il testamento e il patto successorio erano le forme riconosciute di disposizioni a causa di morte; essi erano tuttavia limitati dalle parti riservate a discendenti, genitori, fratelli, sorelle e coniuge. I cant. avevano la possibilità di estendere o meno la parte legittima dei fratelli e delle sorelle ai loro discendenti. I contratti successori in senso classico previsti dal Codice civile erano l'istituzione d'erede, il legato come pure la rinuncia d'eredità; autorizzava inoltre disposizioni su porzioni di eredità già devolute o meno.

Il nuovo diritto di adozione del 1971 equiparò sul piano giur. i figli adottivi agli altri. Con il nuovo diritto del bambino del 1976 anche la differenza fra figli legittimi e illegittimi fu eliminata.

In mancanza di un erede unico, l'eredità passava a una comunità ereditaria, che non aveva però carattere duraturo ma terminava al momento della divisione dell'eredità. In tal modo decadeva sostanzialmente anche la responsabilità personale e solidale di ogni erede per i debiti del defunto.

Il diritto successorio rurale

La divisione del patrimonio si rivela problematica soprattutto nei casi in cui il defunto è proprietario di un'azienda agricola. Il Codice civile conteneva disposizioni particolari a questo proposito: attribuzione dell'intera azienda a un erede, al suo valore di reddito, e diritto dei coeredi a una parte dei ricavi realizzati con la vendita di immobili da parte del nuovo titolare dell'azienda. Questa parte del diritto successorio fu modificata nel 1940, nel 1965 e nel 1972, per essere infine stralciata dal Codice civile e integrata nella nuova Legge fed. sul diritto fondiario rurale del 1991, in vigore dal 1994: alla divisione ereditaria sono dedicati in particolare gli art. da 11 a 35.

La revisione del Codice civile

La revisione del Codice civile del 5.10.1984, entrata in vigore l'1.1.1988, che interessò gli effetti generali del matrimonio e il regime matrimoniale (Diritto matrimoniale), comportò la modifica di una serie di disposizioni successorali. È stata così migliorata la posizione del coniuge superstite in caso di successione legale, sopprimendo il suo diritto di usufrutto e attribuendogli la proprietà di una parte accresciuta della successione (ad esempio della metà, al posto di un quarto, nei confronti dei discendenti). Nel quadro di questa revisione sono inoltre stati ridotti i diritti dei coeredi con l'abolizione dei diritti di usufrutto dei bisnonni e dei loro figli, del diritto dei fratelli e sorelle alla parte legittima, e della competenza dei cant. di estendere o limitare tali pretese.

Riferimenti bibliografici

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Link

Suggerimento di citazione

Anne-Marie Dubler; Bernhard Schnyder: "Diritto successorio", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 23.10.2006(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/009609/2006-10-23/, consultato il 28.03.2024.