de fr it

Diritto cantonale

Il diritto cant. vigente è il risultato della sovrapposizione di tre differenti influenze giur.: ad un primo livello vi sono elementi del Diritto germanico, del diritto comune di matrice romana (Diritto romano) e del diritto canonico (Diritto ecclesiale), ad un secondo quelli risalenti al diritto dell'Elvetica e della Rigenerazione, improntato al Giusnaturalismo, e al terzo quelli del diritto "della nuova Svizzera", nato dallo sviluppo democratico delle Costituzioni nei cant. rigenerati e dalla creazione del nuovo Stato federale (Costituzione federale).

La legislazione cant. è compito del rispettivo Parlamento cant.; la Costituzione fed. garantisce ai cittadini dei cant. un diritto di iniziativa per la revisione delle Costituzioni cantonali e un referendum costituzionale cant. Subordinato al diritto intern. pubblico e a quello fed., il diritto cant. è superiore a quello com.; la sua gerarchia interna - Costituzione, legge, ordinanza - segue quella degli organi emananti.

I compiti e le competenze di Conf. e cant. sono ripartiti in modo che l'ultima parola in questa materia sia riservata alla Conf., mentre ai cant. resta una competenza generale sussidiaria (art. 3 della Costituzione fed.). In alcuni campi (settore monetario, dogane) la Conf. ha la competenza esclusiva e in questo contesto la forza derogatoria del diritto fed. agisce nel senso originario. In generale, Conf. e cant. hanno tuttavia competenze concorrenziali o parallele; nel caso in cui la Conf. diventi competente in una materia sulla quale un cant. esercita già la sua competenza, quest'ultimo continuerà a godere della sua prerogativa fino a quando la Conf. non faccia uso della propria (competenza fed. con forza derogatoria a posteriori). Le competenze parallele autorizzano Conf. e cant. ad essere attivi in determinati campi in maniera indipendente.

I compiti dei cant., non sempre definiti con chiarezza, sono fissati nelle rispettive Costituzioni. I settori principali in cui oggi i cant. esercitano la loro autonomia o emanano leggi sono quelli inerenti alla polizia, all'edilizia e alle strade, alla formazione, alla cultura, alla sanità, a gran parte della fiscalità e del diritto procedurale, all'organizzazione delle autorità e amministrazioni (anche com.) nonché ai campi tradizionali dei privilegi legati alla sovranità territoriale (caccia, pesca e monopoli analoghi). I cant. dispongono di propri tribunali civili, penali e amministrativi.

Ancien régime

Prima del 1798 non si può parlare di un diritto cant. unitario, ma di un diritto pubblico interno dei Cantoni. La vecchia Confederazione era composta da diverse cerchie di alleanze, ciascuna delle quali possedeva diritti e privilegi differenti (Diritto confederale); inoltre, ampie parti dell'odierna Svizzera costituivano Paesi soggetti alla sovranità di singoli cant. La libertà dei vecchi cant. della Conf. va intesa nel ME soprattutto come Immediatezza imperiale, dal XVI al XVIII sec. come indipendenza dall'esterno.

La suddivisione dei cant. in com. e il formarsi di una democrazia com. all'insegna del sistema assembleare (Assemblea comunale), da cui derivò la Landsgemeinde di alcuni cant. o regioni della Svizzera centrale e orientale, hanno radici nel diritto germ. Con il passare del tempo queste assemblee locali si assunsero un numero sempre maggiore di compiti di carattere pubblico e si trasformarono da mere comunità di utenti ad autentici organi statali, che non conoscevano la separazione dei poteri e avevano funzioni sia politiche sia legislative. Accanto a queste democrazie basate sulla Landsgemeinde esisteva, in particolare nei Grigioni e nel Vallese, una democrazia referendaria in cui l'approvazione di una legge necessitava dell'assenso maggioritario delle giurisdizioni o delle decanie.

Frontespizio dell'opera (1727-1746) di Johann Jacob Leu, con una rappresentazione allegorica della Giustizia e gli stemmi dei cantoni. Incisione di Johann Simler (Zentralbibliothek Zürich).
Frontespizio dell'opera (1727-1746) di Johann Jacob Leu, con una rappresentazione allegorica della Giustizia e gli stemmi dei cantoni. Incisione di Johann Simler (Zentralbibliothek Zürich).

Nel Diritto privato i dotti del XVI e XVII sec. si sforzarono di recepire il diritto romano e di diffondere la ratio scripta; nel XVIII sec. vennero fondate Scuole giuridiche che si preoccuparono di raccogliere e sviluppare la materia giur. Le raccolte del Diritto statutario e del Diritto consuetudinario non scritto, iniziate nel XV sec., possono essere considerate le prime tappe di quella che in seguito fu la Codificazione del diritto privato e penale cant. Sulla base della civilistica prevalente, il Diritto pubblico si sviluppò nelle scuole giur. di Berna, Basilea, Losanna, Friburgo, Ginevra e Zurigo con qualche esitazione. Il Diritto procedurale, per lo più non scritto, esprimeva il "sentimento giur." regionale e per questo motivo veniva conservato, tramandato e sviluppato da un Consiglio; a influenzarlo erano il diritto particolare germ. e il diritto comune, contraddistinto dalla fusione di concetti giur. tardoromani, canonici e longobardi. Nel Diritto penale di ogni cant. esisteva una moltitudine variegata di norme e possibilità di comminare punizioni, in gran parte risalenti alla Carolina del 1532; quest'ultima prevedeva anche regole per la procedura penale, che si caratterizzava per la presenza di elementi del processo penale germ. e del processo inquisitorio.

Dal 1798 al 1848

Sotto la Repubblica elvetica i cant. cessarono di esistere come entità statali autonome e di conseguenza persero anche l'autonomia giur. L'atto di Mediazione napoleonico del 1803 e il Patto federale del 1815 restituirono loro la sovranità statale e quindi il rispettivo diritto cant.; riacquisirono così la competenza di regolare la sfera penale, il che in parte portò al ripristino di situazioni precedenti e quindi a un inasprimento delle pene e a un ampliamento dei tipi di pena. Molti ordinamenti cant. di procedura penale ricalcarono il modello del Codice di istruzione criminale di Napoleone (1808).

Il diritto costituzionale dei cant. rigenerati regolava soprattutto questioni organizzative e i diritti individuali, e conteneva solo alcune disposizioni materiali. La legislazione di quei cant. - e più tardi anche di quelli a Landsgemeinde - si rifaceva alla Rivoluzione franc. e all'Elvetica, ad esempio in campi quali l'educazione, la giustizia e la sanità; in materia di industria e artigianato non si emanavano leggi materiali, conformemente ai dettami del liberalismo economico, e anche settori quali la protezione dei lavoratori e la pubblica assistenza erano pressoché ignorati dai legislatori. Un nuovo slancio si registrò invece nella codificazione dei diritti civile e penale, e nelle relative leggi procedurali. Le codificazioni del diritto privato furono improntate al Codice civile franc., all'austriaco Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erbländer (adattato alle particolarità del singolo cant.) e al Codice di diritto privato zurighese; alcuni cant., nella Svizzera centrale ma anche altrove (San Gallo, Basilea Campagna e Città), restarono privi di una codificazione propria fino alla promulgazione del Codice civile sviz., redatto da Eugen Huber (1907).

Dal 1848 a oggi

Già nel 1832 il movimento liberal-radicale cercò di dare una Costituzione all'intera Conf., sostituendo in questo modo la Conf. di cant. con uno Stato fed.; quel progetto di "Patto fed." non ebbe successo, ma fu alla base della Costituzione fed. del 1848, con cui la Svizzera divenne uno Stato fed. e i cant. sopravvissero come membri della nuova compagine statale (Federalismo). In base all'art. 3 sulla ripartizione delle competenze nel nuovo Stato, la dottrina e la pratica giur. stabilirono che i cant. erano competenti in quelle materie non assegnate esplicitamente alla Conf. dalla Costituzione fed.; ciò valse, ad esempio, anche per le prime leggi sociali o per il diritto commerciale. La Conf., garante delle Costituzioni cant., divenne la custode dei diritti individuali ivi contenuti. Liberali e radicali consideravano il nuovo Stato il mezzo ideale per portare i diritti individuali di libertà e l'uguaglianza giur. in tutti i cant., e per questo motivo si scontrarono con le cerchie agrarie, catt. e cooperative. Ai cant. restarono garantiti il territorio, la Costituzione nonché la libertà e i diritti costituzionali dei cittadini (Diritto di voto e eleggibilità).

L'evoluzione dello Stato e della società nel XIX e XX sec. resero evidente la necessità di una regolamentazione fed. in molti campi. La Conf., pur non sottraendo ai cant. molti compiti, acquisì tutte quelle competenze che, con la creazione dello Stato sociale ed economico moderno, divennero per la prima volta dei compiti dello Stato in senso stretto. Oltre a ciò, il Tribunale fed. intervenne in misura crescente nella strutturazione e applicazione del diritto cant. al fine di garantire una parità di trattamento su scala fed. La Conf., dotata di ampie competenze in materia di trattati intern., ha inoltre il diritto di concludere accordi con l'estero anche in settori che interessano direttamente i cant. Negli ultimi decenni del XX sec. la Conf. ha provvisto ad ampliare le infrastrutture di trasporto, a elaborare una legislazione sulla protezione dell'ambiente e, nel solco della Comunità e poi dell'Unione europea, a unificare il mercato interno; in questi ambiti i cant. non hanno, in pratica, alcuna competenza a legiferare in proprio. Sebbene ai cant. sia stato assegnato un numero sempre maggiore di compiti attuativi e nel diritto cant. si siano infittite le leggi di introduzione e le ordinanze esecutive, l'opinione pubblica non ha percepito, se non in minima parte, l'indebolimento dell'autonomia cant. o i rischi fondamentali che questi sviluppi comportano per il principio federalistico.

Solo negli anni 1990-2000 si è aperto un ampio dibattito, anche perché l'elaborazione della Costituzione fed. del 1999 ha reso inevitabile l'analisi e il riordino della ripartizione dei compiti tra Conf. e cant., divenuta poco trasparente; un "risveglio di federalismo" si manifestò concretamente, ad esempio, nella creazione della Conferenza dei governi cant. (1993). Era desiderio dei cant. ancorare nella nuova Costituzione fed. la loro autonomia, spec. in materia di attuazione del Diritto federale (art. 46 e 47); il testo approvato nel 1999, tuttavia, pur promuovendo lo sviluppo del diritto intercant. e sottolineando con più forza il carattere di partenariato nella collaborazione fra Conf. e cant., ha cambiato solo in minima parte la distinzione delle competenze venutasi a creare nel passato. La convinzione che la sovrapposizione dei compiti metta in pericolo la capacità politica d'azione dei cant. ha condotto già nel 1994 a un'ulteriore riforma: con il progetto di "Nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti", oggi si stanno vagliando e si cerca di semplificare le delimitazioni createsi in passato fra le varie competenze (Perequazione finanziaria). Nonostante tale progetto non sia ancora terminato, già adesso si può affermare che il crescente allineamento all'Unione europea renderà necessario un ulteriore riesame dei compiti dei cant. e la loro collaborazione con la Conf.

Riferimenti bibliografici

  • H. J. Leu, Eydgenössisches Stadt- und Land-Recht, 4 voll., 1727-1746
  • J. J. Blumer, Handbuch des Schweizerischen Bundesstaatsrechtes, 1863
  • E. Huber, System und Geschichte des schweizerischen Privatrechtes, 4 voll., 1886-1893
  • J. C. Bluntschli, Geschichte des schweizerischen Bundesrechtes, 18752
  • J. Dubs, Das Öffentliche Recht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 1877-1878
  • C. Stooss, Die Schweizerischen Strafgesetzbücher, 1890
  • E. His, Geschichte des neuern Schweizerischen Staatsrechts, 3 voll., 1920-1938
  • Z. Giacometti, Das Staatsrecht der Schweizerischen Kantone, 1941 (rist. 1979)
  • F. Fleiner, Z. Giacometti, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 1949
  • M. Guldener, Über die Herkunft des schweizerischen Zivilprozessrechtes, 2, 1966
  • F. Elsener, «Geschichtliche Grundlegung», in Schweizerisches Privatrecht, 1, 1969
  • W. Kälin, U. Bolz, Handbuch des bernischen Verfassungsrechts, 1995
  • T. Jaag, Verwaltungsrecht des Kantons Zürich, 1997
  • A. Kölz, Le origini della Costituzione svizzera, 1999 (ted. 1992)
Link

Suggerimento di citazione

Rainer J. Schweizer: "Diritto cantonale", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 26.11.2014(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/009604/2014-11-26/, consultato il 18.04.2024.