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Tortura

La tortura, detta anche supplizio o questione, rappresenta un mezzo istituzionale che consiste nell'infliggere sofferenze al torturato per costringerlo a una deposizione, generalmente una confessione (Diritto penale). In un'accezione più ampia, la tortura è anche uno strumento utilizzato come mezzo di terrore.

Un domenicano è sottoposto a tortura nel quadro dell'inchiesta condotta durante l'affare Jetzer. Incisione su legno pubblicata nel 1509 da Urs Graf (Kunstmuseum Basel, Kupferstichkabinett).
Un domenicano è sottoposto a tortura nel quadro dell'inchiesta condotta durante l'affare Jetzer. Incisione su legno pubblicata nel 1509 da Urs Graf (Kunstmuseum Basel, Kupferstichkabinett).

Nell'antichità la tortura fu principalmente praticata sugli schiavi. Nel XIII sec. grazie al diffondersi della procedura inquisitoria, derivante dal diritto canonico, e alla sparizione progressiva dei metodi di prova utilizzati nell'alto e pieno ME (tra cui l'ordalia e la credenza che le ferite del cadavere sanguinassero alla presenza dell'assassino), la confessione fu posta in primo piano per la dimostrazione di colpevolezza (confessio est regina probationum). La tortura doveva indurre l'accusato a confessare, condizione indispensabile per una condanna. Si ritiene che dal XV sec. la tortura divenne una pratica corrente e abusiva. In assenza di prove oggettive, fu utilizzata in modo regolare ed eccessivo soprattutto nei processi per Stregoneria per estorcere la confessione agli imputati, in maggioranza donne. Se la morte di un torturato era di solito imputata al carnefice (fallimento professionale), la morte di una strega sotto tortura valeva come prova del suo patto con il diavolo, che voleva così ridurla al silenzio eterno. Con l'introduzione della Carolina (1532), la procedura inquisitoria acquisì una struttura più chiara. La tortura poteva essere utilizzata solo nel quadro dell'Inquisizione speciale, cioè in presenza di indizi chiari che dimostravano la colpevolezza dell'accusato e in assenza di elementi preponderanti a sua discolpa. In un primo momento il carnefice mostrava all'imputato gli strumenti di tortura minacciando di impiegarli (territio verbalis). Se non si otteneva una confessione, aveva inizio la tortura fisica (territio realis). Nella Conf. il metodo di tortura più diffuso consisteva in particolare nel tratto di corda (il torturato veniva issato con le mani legate dietro la schiena). Il caso del borgomastro zurighese Hans Waldmann (1489) dimostra che chiunque poteva venir sottoposto alla tortura, a prescindere dall'appartenenza sociale. Fino al XVIII sec. sono attestati numerosi abusi, tanto più che le disposizioni della Carolina erano spesso ignorate.

Autori illuministi e fautori del diritto razionale denunciarono gli aspetti irrazionali e disumani della tortura e ne rivendicarono l'abolizione. Christian Thomasius, in una dissertazione del 1705, si espresse contro la tortura, ritenendola inutile e disumana. Nel 1764 Cesare Beccaria reclamò la sua abolizione nell'opera Dei delitti e delle pene. In Svezia la tortura fu abolita già nel 1734, in Prussia nel 1754. Sotto l'influsso dell'illuminista Joseph von Sonnenfels, la tortura fu abrogata nel 1775 anche nelle province ereditarie austro-ted. degli Asburgo.

Un uomo sospettato di un crimine viene torturato; illustrazione nella Luzerner Chronik (1513) di Diebold Schilling (Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern, Sondersammlung, Eigentum Korporation Luzern).
Un uomo sospettato di un crimine viene torturato; illustrazione nella Luzerner Chronik (1513) di Diebold Schilling (Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern, Sondersammlung, Eigentum Korporation Luzern). […]

Nella Conf. la tortura rimase ancorata nella procedura penale fino alla fine dell'ancien régime. Nel 1710, in uno scritto intitolato Gerechte Folterbank oder Anweisung für Richter und Examinatoren in peinlichen Fällen, il professore basilese Johann Rudolf von Waldkirch raccomandava la tortura come mezzo appropriato per scoprire la verità. Nel 1768 invece Gabriel Seigneux de Correvon, a Losanna, ne pretese l'abolizione totale nel suo saggio Essai sur l'usage, l'abus et les inconvénients de la torture dans la procédure criminelle. I verbali dei processi criminali di Zurigo (Malefizbuch) menz. la tortura per l'ultima volta nel 1770. Tra il 1783 e il 1798, a Berna ebbe luogo un'intensa controversia sull'abolizione risp. restrizione della tortura. Quest'ultima venne ufficialmente abolita in Svizzera con l'entrata in vigore della Costituzione elvetica nel 1798, ma le autorità elvetiche fecero fatica a fare applicare questa disposizione.

Dopo il 1803 la tortura fu reintrodotta in numerosi cant. Soprattutto nei cant. della Svizzera centrale, ma anche in quelli di Zurigo, Appenzello Interno ed Esterno, Friburgo e Turgovia, si tornò ad applicarla in caso di sospetti particolarmente gravi. Ancora nel 1869 nel cant. Zugo è documentato un caso di tortura tramite l'utilizzo dello schiacciapollici e del supplizio della corda. Inoltre in diversi cant. esistevano mezzi di coercizione simili alla tortura (punizioni per menzogna o disobbedienza) per costringere gli imputati più ostinati a parlare. La Costituzione fed. del 1874 vietò le punizioni corporali, ciò che fu anche interpretato come un divieto della tortura. Ciononostante, anche in uno Stato di diritto come la Svizzera, casi isolati, assimilati alla tortura, furono denunciati regolarmente (per esempio la detenzione in isolamento). Nel 1974 la Sviz. aderì alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Diritti umani) e nel 1986 alla convenzione dell'ONU contro la tortura. La sezione sviz. di Amnesty International, fondata nel 1971, e l'Ass. per la prevenzione della tortura, in origine Comitato sviz. contro la tortura (fondato nel 1977), si impegnano a livello mondiale per l'abolizione della tortura.

Riferimenti bibliografici

  • H. von Grebel, Die Aufhebung des Geständniszwanges in der Schweiz, 1899
  • F. Helbing, Die Tortur, 1910 (rist. 2004)
  • H. von Erlach, Der Folterprozess im alten Staate Bern, 1948
  • E. Peters, Torture, 1985 (19962)
  • M. Raess, Der Schutz vor Folter im Völkerrecht, 1989
  • M. Porret (a cura di), Beccaria et la culture juridique des lumières, 1997
  • M. Schmoeckel, Humanität und Staatsraison, 2000
  • L. Richter, Die Geschichte der Folter und Hinrichtung, 2001
  • O. F. Dubuis, M. Ostorero, «La torture en Suisse occidentale», in La torture judiciaire, a cura di B. Durand, L. Otis-Cour, 2002, 539-598
  • L. Gschwend, M. Winiger, Die Abschaffung der Folter in der Schweiz, 2008
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Suggerimento di citazione

Lukas Gschwend: "Tortura", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 05.03.2015(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/009598/2015-03-05/, consultato il 19.03.2024.