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Allodio

Il termine allodio risulta dalla composizione dei termini dell'alto ted. antico al (tutto, intero) e ôd (bene, patrimonio). Il termine è menz. per la prima volta attorno al 508 dalla lex Salica, agli inizi del VII sec. da un'altra legge franca (lex Ribuaria) e più volte dalla lex Baiuvariorum (743-748). All'epoca dei Franchi il termine designava in particolare i beni fam. ereditari, distinti dai beni acquistati o ricevuti in feudo. Il concetto venne in seguito sempre più spesso applicato ai soli beni immobili, e l'allodio (al[l]odium) venne definito come una proprietà a pieno titolo, libera da oneri, in contrapposizione sempre più marcata al Feudo (beneficium, feudum) inteso come proprietà indiretta o mediata. In un atto di donazione del 1226 alla chiesa di Frienisberg, per esempio, si dichiara espressamente che il dono, in quanto liberum allodium, viene fatto non per beneficium sed per proprietatem ("non a titolo di feudo, ma in piena proprietà").

Nei paesi a regime feudale generalizzato come la Francia e (dal 1066) l'Inghilterra, l'allodio praticamente non esisteva: la presunzione di diritto, basata sul principio del "nulle terre sans seigneur", escludeva la proprietà allodiale. Nell'Impero, viceversa, la Chiesa, la Nobiltà e successivamente anche le città possedevano diversi allodi: la città di Losanna, ad esempio, dall'896 fu un allodio del vescovo di Losanna. Anche la terra bonificata (Dissodamenti) era considerata allodio; l'imperatore, pertanto, non era il proprietario supremo dell'intero territorio imperiale. Alcuni grandi signori secolari ed ecclesiastici cedettero i loro allodi in feudo a vassalli che non necessariamente appartenevano all'Impero; ciò diede origine a catene di vassallaggio particolari, senza rapporti con la corona. Talvolta il re stesso cedeva beni in allodio: nel 997, ad esempio, Rodolfo III di Borgogna donò al suo cancelliere suoi beni situati a Lutry (presso Losanna). Esistono inoltre conferme dell'attribuzione di allodi da parte del sovrano: quella di Federico I Barbarossa a favore del convento di Beinwil (1152), per esempio, cita 18 beni allodiali.

L'allodio rafforzò il potere della nobiltà rispetto al re, e nel basso ME l'allodificazione (cioè la trasformazione del feudo in proprietà) favorì la formazione della Signoria territoriale. La proprietà allodiale signorile comprendeva diritti di signoria (in particolare sui coltivatori dei fondi che costituivano l'allodio) ma anche la bassa giustizia (Signoria fondiaria); l'allodio contadino ("libera proprietà"), invece, non era soggetto a tributi fondiari ma non comprendeva neppure diritti di signoria (Libertà). Lungo tutto il ME i signori fondiari e territoriali sia secolari sia ecclesiastici esercitarono una forte pressione sull'allodio contadino, che divenne sempre più raro; esso restò tuttavia ben presente e documentabile, ancora nel Quattrocento e oltre, in varie zone del Vaud, del Giura neocastellano, dell'Argovia, della Turgovia, dell'Appenzello ecc. Soprattutto in tempi poco sicuri, molti contadini liberi si ponevano sotto la protezione di potenti signori o abbazie, cui affidavano la loro proprietà (l'allodio) per riceverla in seguito come feudo "oblato" o "di ripresa". Nel tardo ME venne meno il legame tra statuto giur. personale e materiale del contadino proprietario di allodi: infatti, anche il contadino non libero nella persona poteva possedere allodi. Verso la fine del XV sec., anche il contadino detentore di feudo ereditario divenne un proprietario de facto, ma diversamente dal proprietario di allodi restò soggetto all'obbligo del pagamento dei censi; la posizione giur. dei feudatari, peraltro, attenuò questa evoluzione, ma divennero franchi allodi anche beni nobiliari vincolati a feudo. Nel Vaud, contrariamente alla tendenza verso l'allodificazione presente un po' ovunque, dalla seconda metà del XVII sec. molti allodi contadini e anche nobiliari vennero soppressi e trasformati in feudi bernesi. Nel 1798, infine, l'Elvetica avviò un vasto processo di riscatto dai Tributi feudali, che si concluse solo intorno alla metà dell'Ottocento e che portò alla Proprietà nell'accezione giur. moderna.

Riferimenti bibliografici

  • H. Rennefahrt, Grundzüge der bernischen Rechtsgeschichte, 1, 1928, 83, 189
  • H. Mitteis, H. Lieberich, Deutsche Rechtsgeschichte, 196911, 123, 126
  • HRG, 1, 120 sg. (con bibl.)
  • LexMA, 1, 440 sg. (con bibl.)
  • P.-R. Monbaron, «La propriété féodale sous l'Ancien Régime bernois», in RHV, 1991, 108
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Suggerimento di citazione

Peter Walliser: "Allodio", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 04.06.2002(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/008978/2002-06-04/, consultato il 29.03.2024.