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Indivisione

Comunione di beni creata mediante atto pubblico, l'indivisione (da non confondere con la successione indivisa, Diritto successorio) è costituita da parenti (in senso ampio) che convengono di mantenere in comune un'eredità o parte di essa, a cui possono unire anche altri beni (art. 336-348 del Codice civile, Diritto di famiglia). Il sistema, ampiamente utilizzato nel mondo contadino per evitare il frazionamento della proprietà, fu abbandonato nel XIII sec. dalla nobiltà a beneficio della divisione.

Pagina con un contratto di indivisione in un registro zurighese del XV secolo (Staatsarchiv Zürich, B VI 306, fol. 50v).
Pagina con un contratto di indivisione in un registro zurighese del XV secolo (Staatsarchiv Zürich, B VI 306, fol. 50v). […]

Fino alla fine del XIII sec., e in alcune regioni anche oltre (per esempio nelle franchigie di La Roche ancora nel 1526), le alienazioni immobiliari erano regolarmente soggette al consenso dei parenti, conseguente all'esistenza di un'indivisione fam. Le fonti vallesane sono particolarmente esplicite in proposito: solo i membri della comunità (hospicium) potevano dare la loro approvazione, contrariamente ai figli già divisi, in particolare alle figlie maritate che avevano ricevuto una dote in denaro, a differenza di quelle beneficate con una dote per eredità (beni immobili). Inversamente, la comunione poteva estendersi al genero o agli abiatici che, pur essendo privi di vocazione successoria, avevano facoltà di esprimersi sul tema. La comunità comprendeva tutti i beni e non solo quelli immobili. In caso di divisione, il capofam. riceveva la metà della massa ereditaria, senza tuttavia poterne disporre a piacimento. Una vera e propria quota disponibile, pari a un terzo dei beni propri, di tutti gli acquisti e di tutti i mobili, è attestata dopo il 1260 con i primi testamenti, ma a margine del sistema dell'indivisione.

Nel Paese di Vaud la quota disponibile si sviluppò per contro all'interno di questo sistema. Il patrimonio fam. era suddiviso in due parti uguali: quella dei figli, a prescindere dal loro numero, e quella del padre, di cui egli a partire dal XIV sec. poteva disporre liberamente e che i figli ereditavano, se del caso, al suo decesso. Le franchigie di Nyon del 1439 precisavano che questa porzione apparteneva ai figli fin dalla nascita, ma non era esigibile finché il padre era in vita. Per contro, in assenza di comunione sui beni materni, la madre poteva disporre liberamente degli stessi anche se aveva prole. Confermata ancora nella raccolta di consuetudini (coutumier) di Moudon del 1577, questa regola fu abrogata soltanto con Les Loix et Statuts du Pays de Vaud del 1616, che riconobbero ai figli una posizione legittima della metà dei beni paterni e materni. Le origini di questo sistema risalgono alla lex Burgundionum, che all'inizio del VI sec. venne modificata per prescrivere innanzitutto una divisione a metà, che consentiva al padre, poi ai suoi figli, di disporre liberamente della loro quota, e in seguito per autorizzare il padre a disporre della sua parte prima di qualsiasi divisione. Nel cant. Vaud, questo sistema è rimasto in vigore fino all'adozione del Codice civile sviz. nel 1912.

A Friburgo questo sistema fu modificato dalla carta di franchigia (Handfeste) del 1249 che, sotto l'influsso del diritto dei von Zähringen, concedeva al capofam. una facoltà di disposizione quasi illimitata. Le ordinanze del 1282 e del 1285 reintrodussero però il regime dell'indivisione, che concedeva soltanto a chi era uscito dalla comunione la libertà di disposizione e che prevedeva la spartizione per capo tra padre e figli. Il Codice del 1630 (Municipale) attribuiva invece ai discendenti una quota riservata pari alla metà dei beni, se erano usciti dall'indivisione, o all'intero patrimonio, se ne facevano ancora parte. Il Codice civile friburghese del 1834 dedicava un intero capitolo all'indivisione fam., ancora molto diffusa; esso autorizzava i suoi membri a disporre soltanto di un quarto della loro parte e favoriva nella successione i coeredi indivisi rispetto ai parenti.

Nella Svizzera ted., in particolare in quella orientale, la comunità fam. della fine del primo millennio si basava probabilmente sull'indivisione fra il padre e i figli, come in Romandia, mentre in seguito il consenso dei parenti per le alienazioni immobiliari si fondava verosimilmente sullo statuto di presunto erede.

Riferimenti bibliografici

  • G. Forster, Mitwirkungsrechte der Nachkommen, Brüder und weiterer Verwandter, sowie der Ehefrau bei Verfügungen des zukünftigen "Erblassers" auf Grund der Rechtsquellen und Urkunden der Ostschweiz (8. Jahrhundert bis ca. Mitte 14. Jahrhundert), 1952
  • G. Partsch, Das Mitwirkungsrecht der Familiengemeinschaft im älteren Walliser Recht, 1955
  • J.-F. Poudret, La succession testamentaire dans le pays de Vaud à l'époque savoyarde (XIIIe-XVIe siècle), 1955, spec. 115-141
  • J.-F. Poudret, Coutumes et coutumiers, 4, 2002 (con bibl.)
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Suggerimento di citazione

Jean-François Poudret: "Indivisione", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 17.01.2007(traduzione dal francese). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/008977/2007-01-17/, consultato il 28.03.2024.