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MansoTenure

Oltre a designare in senso stretto, nell'ambito dell'Economia curtense, un podere contadino, il manso, nell'accezione data al termine dal corrispettivo lemma ted. Leihe e da quello franc. tenure, dall'alto ME al XVIII sec. fu anche un ist. giur. molto importante sul piano economico e sociale. Esso consisteva nella concessione a titolo oneroso (Censi fondiari) e a tempo determinato di un bene, su cui il concessionario acquisiva un diritto reale limitato: di fatto ne diventava il detentore effettivo (dominio utile), ma la proprietà (dominio eminente o diretto) restava al signore concedente. I corrispettivi moderni del manso, nel senso qui trattato di ist. giur., sono l'Affitto, la Locazione, il comodato e il prestito.

Il termine ted. Leihe si affermò dal 1900 ca. nell'ambito della storia del diritto. Riferito sia al manso contadino sia a ist. giur. simili diffusi in ambito artigianale (gewerbliche Leihe) e nelle città (städtische Leihe) - per cui nel testo è stato mantenuto il termine ted., essendo impropria la traduzione "manso" -, venne coniato per operare una distinzione concettuale rispetto al Feudo (ted. Lehen) di matrice cavalleresca-feudale. Tale distinzione non ricorre però nelle fonti, in cui per entrambe le accezioni figurano il termine Lehen o suoi composti. Lehen non solo sopravvive in diversi toponimi, ma indica tuttora, nei dialetti svizzeroted., l'affitto contadino. Per indicare il manso nell'accezione di ist. giur., nella Svizzera romanda oltre ai termini tenure e tenure servile, ormai desueti, durante l'ancien régime erano in uso spec. le espressioni fief rural (Vaud) e censive o censière (Giura, Neuchâtel).

Manso contadino

Inventario dei beni dell'abbazia benedettina di Hermetschwil, risalente a dopo il 1312 (Staatsarchiv Aargau, Aarau, AA/4531, p. 8).
Inventario dei beni dell'abbazia benedettina di Hermetschwil, risalente a dopo il 1312 (Staatsarchiv Aargau, Aarau, AA/4531, p. 8). […]

Il manso contadino (bäuerliche Leihe), le cui origini affondano nell'ist. giur. romano della precaria, dall'alto ME assunse nuove forme nell'ambito della Signoria fondiaria. Signori nobili e ecclesiastici affidavano parte delle loro terre (fondi e intere tenute) a coloni. Questi ultimi, integrati quali servi nella curtis signorile e nella relativa Familia, fornivano prestazioni d'opera nella Riserva signorile; talvolta occupavano piccoli appezzamenti (diurnales). Le forme più diffuse del manso erano di breve o media durata (uno o più anni a dipendenza delle signorie e degli accordi conclusi); più rara era la concessione vitalizia o estesa a due generazioni. Favorita dall'inizio del processo di riscatto dalla Servitù della gleba, dalla crisi tardomedievale della signoria fondiaria e dall'esodo dalle campagne (Crisi del tardo Medioevo), dalla fine del XIII sec. si affermò una nuova forma di manso, il manso ereditario (Erbleihe), che permetteva al contadino (libero o servo) di trasmettere il bene ottenuto in concessione ai propri discendenti; pur non sostituendo completamente i contratti a breve termine, già nel XVI sec. questo tipo di manso era divenuto il più diffuso.

Il beneficiario riceveva dal signore un bene, che poteva essere un fondo (appezzamento singolo, podere, alpeggio, bosco) o un diritto reale (di pesca, di trasporto), di cui otteneva il pieno sfruttamento. Forma e durata del contratto, canoni e scadenze di pagamento nonché le condizioni di restituzione erano fissati in base a consuetudini locali e ad accordi personali. Il signore fondiario beneficiava di parte dei proventi del bene grazie a canoni in denaro e in natura (cereali, vino, carne, uova, legname, stoffa ecc.) e di prestazioni d'opera (Corvée). I canoni potevano essere ridotti in caso di cattivi raccolti, disastri naturali o eventi bellici.

Il manso a durata limitata era soggetto a controllo e a disdetta, soprattutto nella forma del feudo rustico legato a un canone, diffusasi nel XVI sec. e simile all'affitto. Alla scadenza del periodo concordato il bene concesso tornava al signore fondiario, che era libero di gestirlo personalmente o di cederlo nuovamente; spesso la concessione di un podere per un periodo limitato veniva reiterata, permettendo al contadino di rimanerne titolare per tutta la vita. La regolamentazione della materia rientrava nell'ambito del Diritto curtense; in caso di liti erano competenti tribunali appositi o le locali corti di bassa giustizia. In giudizio i canoni fondiari (censi) avevano la precedenza sugli interessi legati a crediti. In caso di cattiva gestione, morosità nei pagamenti o decesso di un contadino privo di eredi naturali, il bene tornava al signore fondiario; quando il manso cambiava detentore, eredi o vicini godevano di un diritto di prelazione.

Ereditarietà del manso

L'ereditarietà del manso rappresentò una novità sostanziale: la trasmissibilità alla morte favoriva la gestione accurata del bene concesso, di cui il contadino deteneva il pieno possesso. Era prassi diffusa che il canone annuo, una volta pattuito, non potesse essere né riscattato né aumentato. Il valore aggiunto ottenuto con il lavoro e gli investimenti spettava, in quanto miglioria, al contadino; dalla miglioria risultava un valore di mercato commisurato allo stato del podere, ai suoi proventi e all'entità dei censi connessi. Di norma il contadino acquistava il bene fondiario - cioè il valore aggiunto creato - dal suo predecessore, poi prestava il giuramento feudale, cioè prometteva fedeltà e una gestione accurata del bene al signore fondiario, ricevendo da quest'ultimo il podere quale manso ereditario; al momento della consegna versava il Laudemio e, a seconda dell'uso locale, offriva garanzie per il pagamento dei canoni e nell'eventualità di danni o versava una cauzione. Alla morte del contadino il signore richiedeva agli eredi la manomorta (diritti di Manomorta), divenuta prevalentemente un onere reale gravante sul podere.

In origine il contratto di concessione del manso veniva registrato solo nel ruolo censuario della signoria o negli Inventari di beni. In seguito al maggiore ricorso alla scrittura dal XV sec. vennero redatti appositi documenti su iniziativa sia dei signori, sia dei contadini; se il bene era cospicuo, l'attestazione era accompagnata da una dichiarazione aggiuntiva del ricevente a conferma del contratto. Dal XVI sec. i signori territoriali pretesero un rogito notarile, stilato presso la cancelleria dell'autorità pubblica o del signore fondiario.

In un primo momento il cambiamento delle forme di sfruttamento e modifiche di altra natura (spartizioni, scambi, vendite, ipoteche, gravami) risultavano in linea di massima proibite, dato che vigeva il principio dell'indivisibilità dei beni. Con l'ereditarietà dei mansi tale principio divenne obsoleto: già nel tardo ME i poderi erano gravati da canoni in natura e in denaro, tra l'altro per pie fondazioni e, dal XVI sec., sempre più in relazione a Rendite fondiarie. Mentre originariamente la divisione del podere era soggetta all'autorizzazione del signore, nel XVII sec. la spartizione reale tra gli eredi era la norma nei villaggi dediti alla campicoltura. I terreni vennero sempre più liberamente venduti, acquistati, scambiati, dati in pegno e assoggettati a gravami. Le vecchie unità curtensi scomparvero a beneficio di nuove suddivisioni; in sostanza, i contadini gestivano i beni ottenuti in concessione alla stregua di una loro proprietà.

In tal modo, malgrado l'esistenza di urbari periodicamente aggiornati, l'amministrazione della signoria fondiaria divenne più complessa. Dal XVI sec. venne fatto ricorso al sistema della collatoria (ted. Tragerei): un collatore (ted. Trager), di solito detentore di un feudo rustico, si assumeva la responsabilità di raccogliere e poi versare tutti i canoni dovuti a uno o più signori in una determinata area. L'unificazione dei censi sul piano locale promossa dalle autorità bernesi negli anni 1660-80, che ne prevedeva la permuta tra più signori fondiari, non venne attuata altrove.

Nel complesso l'ereditarietà del manso favorì i contadini a scapito dei proprietari, dato che erano i primi a beneficiare del valore aggiunto creato. Nel XVIII sec. la proprietà (dominio eminente) rimaneva formalmente al signore fondiario, ma sul piano economico le sue pretese si riducevano al canone capitalizzato, al laudemio e alla manomorta. Al contadino spettava, viceversa, il valore ufficiale di mercato del podere: in pratica egli era il vero proprietario, mentre il signore fondiario era divenuto un percettore di rendite.

Nel XVIII sec. il manso ereditario tardomedievale si avvicinò dunque alla libera proprietà terriera. Nel 1798 la Repubblica elvetica abolì i Tributi feudali e rese i censi riscattabili (soppressi ovunque nel 1867): il contadino concessionario divenne così anche ufficialmente proprietario.

L'istituto giuridico della Leihe nel contesto urbano e artigianale

La städtische Leihe si differenziava dal manso nel contesto rurale, dato che per i nuovi arrivati in città il diritto di disporre delle parcelle che erano state loro assegnate non ebbe mai come contropartita la dipendenza personale dal signore cittadino. Il concessionario pagava un canone (Udel) per il terreno, ma era proprietario della casa da lui costruita (o acquistata dal predecessore). Si trattava quindi di una Proprietà soggetta a canone, trasmissibile per via ereditaria, che poteva essere alienata e attribuita in subconcessione. Il termine locazione divenne di uso comune solo nel XVIII-XIX sec.

Nel quadro delle arti e dei mestieri, l'ist. giur. della Leihe presentava invece affinità con il manso contadino, visto che riguardava attività svolte all'interno della signoria fondiaria. Si trattava di Bannalità come mulini, taverne, fucine, concerie, tintorie, segherie, fornaci, macellerie, forni, torchi, bagni ecc., un tempo gestite da appartenenti alla familia del signore. Vigevano quindi le stesse condizioni in materia di durata, di disdetta e di trasmissibilità ereditaria, ma con alcune particolarità: spec. le concessioni relative a mulini e locande comportavano anche doveri nei confronti della collettività, quali l'obbligo di macinare rispettando le tariffe, l'obbligo di dare alloggio a prezzi prestabiliti e l'obbligo di denunciare alle autorità gli ospiti e la servitù che infrangevano la legge. Contadini e titolari di bannalità si prendevano carico di responsabilità simili (soprattutto manutenzione e rinnovamento di edifici e impianti). Dal XVI sec. furono le signorie territoriali a rivendicare la sovranità sulle bannalità, ad assegnare le relative concessioni e a ricevere il giuramento ufficiale dei rispettivi titolari.

Molti mulini nei centri urbani e nelle fortezze, un tempo feudi della nobiltà, nel XV sec. passarono alle autorità cittadine e a fam. titolari del diritto di infeudazione, che li attribuivano a loro volta in concessione o li affittavano (a breve termine, con possibilità di disdetta e con canone in denaro variabile). Grandi manifatture urbane (fucine, cartiere), miniere pubbliche, vetrerie e polverifici costituivano regie pubbliche o venivano affittati a imprenditori privati.

Ulteriori forme della Leihe

Dall'alto ME vennero insediati coloni (in parte con compiti militari) lungo vie di transito e nelle aree dissodate, che beneficiarono dell'ereditarietà dei beni ottenuti in concessione (Kolonisten-Leihe). Costoro erano titolari di "poderi liberi" (Freigüter), non soggetti al diritto curtense, esenti da corvée e divisibili; le comunità da loro costituite, dotate di uno statuto speciale, costituivano giurisdizioni indipendenti (Freigerichte). La Kolonisten-Leihe risulta diffusa nei possedimenti sangallesi dalla Svizzera orientale all'Alta Argovia.

Per quanto riguarda i fondi pubblici, l'ist. della Leihe assunse caratteristiche simili all'affitto. Dal XVI sec. le comunità di villaggio concessero ai propri membri, a tempo determinato e dietro versamento di un canone, terreni coltivabili e torbosi (Büntlehen, Mooslehen); le autorità fecero insediare forestieri sui beni comuni in cambio di denaro (Allmendlehen, Schachenlehen).

Esistevano poi forme di Leihe assimilabili a un appalto pubblico (Ämter-Leihe), tramite le quali veniva conferita l'autorizzazione a riscuotere dazi e decime, gestire una salina o assicurare la cura delle anime in una parrocchia. Rientravano in questa tipologia anche le cariche legate alla signoria fondiaria medievale (tra cui quelle di maior e di cellario), i cui compiti amministrativi e giudiziari erano legati alla concessione delle relative corti (Kellerhof, Fronhof, Twinghof).

Riferimenti bibliografici

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  • K. S. Bader, Rechtsformen und Schichten der Liegenschaftsnutzung im mittelalterlichen Dorf, 1973
  • C. Schott, Der "Träger" als Treuhandform, 1975
  • HRG, 2, 1820-1824
  • A.-M. Dubler, Müller und Mühlen im alten Staat Luzern, 1978, 15-33
  • HbSG, 1, 128-135
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  • P.-R. Montbaron, «La propriété féodale sous l'Ancien Régime bernois», in RHV, 1991, 101-109
  • A. Zangger, Grundherrschaft und Bauern, 1991, 372-546
  • D. Zumkeller, Le paysan et la terre, 1992
Link

Suggerimento di citazione

Anne-Marie Dubler: "Manso (Tenure)", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 10.02.2012(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/008974/2012-02-10/, consultato il 28.03.2024.