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Diritto civico

Il diritto civico o municipale designa il diritto codificato, spesso sotto forma di carta di franchigia, con cui le Città medievali si differenziavano dalle circostanti aree rurali, sottomesse alla signoria fondiaria. Nelle zone germanofone si contrapponeva al Diritto territoriale, sebbene ambedue derivassero dalla concessione di Privilegi. Sviluppatisi nel corso del tempo e più volte riformulati fino al XIX sec., i diritti civici dei capoluoghi costituirono raccolte giur., che dal XV sec. furono applicate, a titolo sussidiario, alle Città soggette.

Origini

Dal XII sec. le città dell'odierna Svizzera si separarono gradatamente dal territorio circostante, per costituire circoscrizioni giur. proprie, basate sul Commercio, l'Artigianato e i Mercati. Sebbene distinte tra loro, le Città nuove, antiche, vescovili, regie, imperiali o legate a una dinastia erano accomunate dalla dipendenza da un signore, che concedeva ai cittadini i privilegi, sia singoli (ad esempio il diritto di tenere mercato) sia estesi (Borghesia).

Le città vescovili, tutte risalenti ad antichi insediamenti romani, furono le prime a ottenere i diritti civici, conferiti loro dai vescovi per lo più a seguito di pressioni da parte della cittadinanza: Losanna nel 1144, Sion nel 1217, Basilea nel 1264, Ginevra forse già nel XIII sec. (carta del 1387), Coira nel 1368 e 1376.

Le città che si svilupparono su terre appartenenti a un signore fondiario laico o ecclesiastico, come Zurigo (sede di una residenza palatina), San Gallo, Sciaffusa e Lucerna, ricevettero i loro primi privilegi nel XIII e XIV sec. Le città regie o imperiali ricevevano diritti e privilegi direttamente dal re o dall'imperatore, come Soletta, la più antica città imperiale sviz., residenza palatina e luogo di riunione della Dieta imperiale (1038-52). Altre città - come San Gallo (1180), Locarno (1186), Sciaffusa (1190/91), Zurigo, Basilea e Berna nel XIII sec., e Lucerna (1415) - si sottomisero volontariamente all'immediata dipendenza dall'Impero sia per sottrarsi al dominio del loro signore sia per evitare di finire nelle mani di un altro.

Le numerose città nuove, le cui dimensioni erano generalmente ridotte e di cui solo la metà sopravvisse al ME, dovettero la loro nascita alla politica territoriale di fam. nobili. Tra i principali fondatori di città figurano soprattutto i von Zähringen, i von Kyburg e gli Asburgo, in parte anche i von Frohburg e i de Neuchâtel nella Svizzera nordoccidentale, i Savoia in quella occidentale. Questi casati accordarono i diritti civici alle nuove città sin dall'inizio per promuoverne lo sviluppo; i von Zähringen lo fecero con anticipo rispetto agli altri, concedendo alle loro città varianti del diritto civico di Friburgo in Brisgovia (1120), che più tardi servì da modello ad altre dinastie (Asburgo, Savoia e von Kyburg).

Le franchigie di Friburgo in Brisgovia: un modello
Le franchigie di Friburgo in Brisgovia: un modello […]

Un diritto civico poteva essere applicato, con eventuali modifiche, ad altre città, il che spiega lo sviluppo di fam. di franchigie, a loro volta fonte di svariate filiazioni. Il diritto civico più utilizzato, spec. nella Svizzera occidentale, fu quello delle due Friburgo; quello di Losanna fu ripreso da Avenches e da altre località che dipendevano dal vescovo; quello di Berna da Laupen, Unterseen e Kirchberg (BE); quello di Basilea da Bienne (nel 1275), una sua variante da Delémont e Laufen. Il diritto civico di Neuchâtel trasse origine nel 1214 da quello di Besançon e fu trasmesso a Nugerol, Boudry e Le Landeron. La carta (Richtebrief) di Costanza fu utilizzata dapprima a Sciaffusa (1294) e San Gallo (prima del 1310), poi anche a Wil (SG), Bischofszell, Arbon e Steckborn.

La casa di Savoia fu più rigorosa nell'amministrazione delle proprie città della Svizzera occidentale e di conseguenza, pur applicando i diritti civici dei von Zähringen, ne limitò le libertà; nacque così il diritto civico di Moudon, che servì da modello per numerosi altri piccoli centri compresi fra il Paese di Vaud e la Gruyère. Nel Ticino, il vescovo di Como conferì i diritti civici alle sue città in epoca posteriore rispetto alle città lombarde a lui sottomesse; Lugano ricevette così la carta di franchigia, simile a quella della città di Como, nel 1439, mentre quelle di Locarno e Bellinzona sono conosciute solo nelle versioni del XVI e XVII sec.

Contenuto e trasmissione

I diritti civili, che si fondavano su quattro elementi base - pace, libertà, diritti civici specifici, istituzioni -, caratterizzavano le città medievali. La pace urbana, che i cittadini giuravano di mantenere all'interno del territorio della città garantendo la protezione delle persone e delle proprietà, comprendeva anche disposizioni sui Tribunali e il Diritto penale. La libertà delle persone permetteva l'abolizione della Servitù della gleba; dopo un anno e un giorno di permanenza nella città, i servi si affrancavano dal dominio del loro signore, che perdeva ogni diritto su di loro. I diritti civici specifici, formulati in base ai bisogni dei cittadini, regolavano aspetti attinenti al diritto privato, quali le obbligazioni, le esecuzioni, il commercio, i trasporti e il mercato. La struttura com. e le istituzioni della città medievale si fondavano sul Giuramento collettivo dei cittadini alla promulgazione dei diritti stessi.

Il diritto civico, che si presentava sotto forma di un nuovo privilegio o a conferma di consuetudini giur. preesistenti, era dunque allo stesso tempo una Costituzione che regolava l'ordinamento del Consiglio, un codice di Diritto privato, un codice di diritto penale e un codice di Diritto procedurale. A seconda delle caratteristiche della città e dei testi a cui si rifacevano, i diritti civici potevano variare e porre accenti su aspetti differenti; generalmente si trattava comunque di raccolte di norme giur. senza pretese di completezza e sistematicità.

In origine, il diritto civico era applicato unicamente all'interno delle mura cittadine; in seguito fu esteso a tutto il territorio sottoposto alla giurisdizione della città (spesso delimitata da croci o altri segnali); in alcuni casi interessava sia i cittadini sia i Borghesi esterni. Nonostante la diversa estrazione sociale quindi, tutti questi soggetti erano uguali davanti al diritto civico, che differiva dunque in maniera evidente, anche per la precocità con cui assunse la forma scritta, dalle disposizioni giur. in vigore nelle campagne, ancora sottoposte alla signoria fondiaria.

I diritti civici si presentavano per lo più sotto forma di pergamena munita di sigilli, detta carta di franchigia (in franc. charte de franchises; in ted. Handfeste, in allusione alla firma manuale che la autentificava; in lat. cartam manu firmare), o di libertà (dal lat. libertates, in ted. Freiheitsbrief). Fino al XIV sec. le città non lesinarono l'impiego di notevoli mezzi finanziari per farsi riconfermare (anche a più riprese) dal signore o dall'imperatore questo documento, ritenuto il più importante titolo giur. del ME e dell'età moderna. Anche centri poco importanti si piegarono a questa procedura costosa, all'immagine di Burgdorf, che chiese la riconferma della propria carta di franchigia ai conti von Kyburg nel 1300, 1322 e 1326. Dato il loro valore storico, la maggior parte delle carte è stata pubblicata nelle Fonti del diritto sviz. ed è quindi accessibile sia agli studiosi sia al pubblico.

Dalla carta di franchigia agli statuti comunali e al diritto cantonale

La carta di franchigia di una città era il cardine, riconosciuto pure dall'Impero, del suo diritto; tuttavia non tutte le città ne erano provviste. Come complemento o in sostituzione di un atto promulgato dal signore, i cittadini prestarono giuramento su documenti giur. statuiti dal com. e conosciuti sotto diversi nomi: lettera giurata a Lucerna (1252) o a Zurigo (1336); Richtebrief a Zurigo (1218-55), Sciaffusa (1291) e a San Gallo (prima del 1310); consenso giurato a Lucerna (1328). Il diritto civico poteva integrare i risultati di una consulenza giur. richiesta a un'altra città, come nel caso delle informazioni che nel 1274 Friburgo chiese a Burgdorf in merito alle modalità con cui la sua carta di franchigia regolava i diritti matrimoniale e successorio.

A partire dal XIV sec. i Consigli cittadini completarono questi diritti fondamentali basandosi sulla giurisprudenza e ricorrendo alla promulgazione di statuti o ordini: due vie che permettevano in ogni momento di adeguarsi ai cambiamenti istituzionali e amministrativi. Le raccolte di leggi, che proponevano un ordine cronologico, ma erano prive di un'unità di materia, furono in certo qual modo riordinate e codificate già nel corso del XV sec. Nel XVI sec. tutte le maggiori città procedettero alla revisione e alla nuova stesura dei loro statuti, spesso adottando la terminologia e la sistematica del Diritto romano, nell'intento di amalgamarlo con quello tramandato. Questi lavori sfociarono in documenti che assunsero il nome di Stadtgerichtsordnung a Basilea (1539), Gerichtssatzung a Berna (1539), Gerichtsbuch a Zurigo (1553), Stadtbuch, Stadtrodel, ecc.; in genere essi contemplavano il procedimento giudiziario, il diritto privato (diritti delle persone e dei beni matrimoniali, Diritti reali e Diritto successorio), i regolamenti edilizi, il diritto e la procedura penali, oltre al diritto pubblico e amministrativo in generale e al diritto delle soc. (le corporazioni). Queste opere statutarie erano considerate dei semplici complementi delle carte di franchigia medievali, che rimanevano inalterate.

Con lo sviluppo della Signoria territoriale dal XV-XVI sec., le città sovrane tesero a estendere le loro leggi sulle città soggette; pur riconoscendone le carte di franchigia, esse si arrogavano infatti un diritto di supervisione e di conferma. In assenza di una carta di franchigia, le stesse città sovrane provvedevano a concederne una, come a Wiedlisbach nel 1516. In questo modo si cercava di impedire uno sviluppo indipendente del diritto delle città soggette, che avrebbe potuto entrare in conflitto con quello dei centri principali; le competenze delle città soggette furono quindi limitate attraverso un'interpretazione stretta e letterale delle loro carte di franchigia e si ridussero a un controllo degli affari di interesse locale.

Durante il XVI e il XVII sec., il diritto delle città sovrane assunse sempre più il carattere di un diritto sussidiario sovraregionale, confluendo, in maniera diretta o tramite regolamenti e disposizioni delle autorità superiori, nei diritti civici e territoriali dei Paesi soggetti, che persero autonomia. Nel corso di questo processo, le città principali abbandonarono la pratica di fare riferimento alle loro arcaiche carte di franchigia, elaborando i loro statuti in vere e proprie raccolte di leggi, in parte anche stampate, come ad esempio a Berna (1615). Le nuove stesure di questi codici nel XVIII sec., alcune delle quali abbandonarono i concetti giur. del diritto romano per ritornare a quelli del diritto germ., fecero sì che la loro validità fu estesa a tutto il territorio soggetto; in questo modo i diversi diritti vennero trasformati in diritto cant., ad esempio a Zurigo con lo Stadt- und Landrecht del 1715 e a Berna con la Gerichtssatzung del 1761 (valevole per il capoluogo e per le città e i territori ted., ma non per il Paese di Vaud, che disponeva di un diritto proprio).

Sotto la Repubblica elvetica le città persero la loro autonomia e vennero declassate a circoscrizioni amministrative. Nel 1803 esse ritrovarono i propri statuti, ma l'evoluzione verso la parità di diritti tra città e campagna, basata su una normativa giur. dello Stato e sul principio di uguaglianza fra i cittadini, era ormai inarrestabile: città e villaggi divennero così le nuove entità giur. dette Comuni. Dal 1830 e al più tardi entro il 1874 i Comuni patriziali dovettero cedere le loro prerogative politiche ai com. degli ab. o politici.

Riferimenti bibliografici

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  • A.-M. Dubler, Die Thuner Handfeste von 1264, 2013
Link

Suggerimento di citazione

Anne-Marie Dubler: "Diritto civico", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 11.10.2017(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/008950/2017-10-11/, consultato il 16.04.2024.