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Leggi alemanniche

Le leggi alemanniche sono state trasmesse in due versioni: la più antica è quella del pactus Alamannorum, che risale al primo terzo del VII sec. ma è stato conservato in un solo testo frammentario del IX/X sec.; la più recente (intorno al 727/730) è quella della lex Alamannorum, tramandata per intero in ca. 50 manoscritti. Il pactus contiene l'elenco delle sanzioni pecuniarie; la lex è divisa in tre parti, che riguardano la Chiesa (spec. la formazione e la conservazione di patrimoni ecclesiastici), il ducato (strutture signorili e loro tutela) e il popolo (elenco delle sanzioni pecuniarie). Quest'ultima parte riflette soprattutto un ordinamento sociale basato sulla suddivisione in tre status giur.: uomini liberi (con ulteriori distinzioni), semiliberi e servi.

Le leggi alemanniche presentano strette affinità testuali con altre Leggi germaniche. In esse si manifestano dunque sia le pretese legislative del potere temporale sia la volontà pacificatrice dell'Imperium Christianum che appare negli Stati sorti nella tarda romanità. In questi la società divenne sempre più complessa: gli Alemanni si sforzarono di arginare le antiche consuetudini di faida e vendetta consentendo e prescrivendo procedure di riconciliazione. Gli elenchi di sanzioni pecuniarie codificavano i risarcimenti per danni all'incolumità fisica, da versare soprattutto al danneggiato o alla sua schiatta. Le leggi alemanniche, inoltre, si inserirono nella storia del regno franco, che favorì una relativa unità di vedute circa i concetti di ordine che si stavano sviluppando nella cultura giur. dell'Europa continentale; tali concetti restarono peraltro più progettuali che reali. Con la fine dell'epoca franca altomedievale scomparvero molte delle idee giur. espresse nelle leggi germ., in particolare quella che garantiva la vita e l'integrità fisica in un'ottica piuttosto privatistica; in questo campo subentrò più tardi una giustizia penale di tipo autoritativo in territori meno estesi.

Riferimenti bibliografici

  • C. Schott (a cura di), Lex Alamannorum, 19973 (riprod. anast. con trad., commento e bibl.)
  • HRG, 2, 1879-1886
  • LexMA, 5, 1927 sg. (con fonti e bibl.)
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Suggerimento di citazione

Claudio Soliva: "Leggi alemanniche", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 01.10.2014(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/008942/2014-10-01/, consultato il 28.03.2024.