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Leggi germaniche

L'espressione leggi germ. indica le raccolte di leggi redatte dai Germani tra la seconda metà del V sec. fino al IX sec. Nate al tempo della fondazione dei regni germ., vennero influenzate dal contatto con l'Impero romano e dal modello della Chiesa. La serie di leggi germ. ebbe inizio con il cosiddetto editto di Teodorico, elaborato nella seconda metà del V sec. dal re visigoto Teodorico II, proseguì con altre raccolte visigote e burgunde, con l'editto emanato nel 643 da Rotari, re dei Longobardi, e si concluse con le leggi dei Franchi, Alemanni e Bavari, dei Sassoni, Turingi e Frisoni, sottoposte a revisione o messe per iscritto per la prima volta sotto Carlo Magno. Le Leggi alemanniche, la Legge borgognona e il Diritto longobardo, le cui sfere giur. si incontravano nell'attuale territorio sviz., ebbero un ruolo importante nello sviluppo giur. del Paese (Diritto germanico).

Pagina del titolo della lex Alamannorum (Stiftsbibliothek St. Gallen, Cod. Sang. 731, p. 295; e-codices).
Pagina del titolo della lex Alamannorum (Stiftsbibliothek St. Gallen, Cod. Sang. 731, p. 295; e-codices). […]

Le leggi germ. sono anche definite in maniera equivoca come diritti germ., leggi dei popoli germ., leges barbarorum o semplicemente leges. Tutte le leggi germ. sono redatte in lat., il che mette in dubbio a livello contenutistico il loro carattere puramente germ.; ciò nonostante, soprattutto nelle leggi alemanniche, burgunde e longobarde vi sono importanti tracce terminologiche di origine germ. L'aggettivo "germ." sottolinea l'origine e il contesto di elaborazione di tali leggi, che furono infatti emanate su iniziativa dei principi germ. in forma di consenso giurato tra principe e popolo. In alcuni prologhi ed epiloghi si fa riferimento alla necessità che tali norme, per avere una valenza effettiva, fossero accettate dagli uomini atti alle armi o dai grandi del regno. Tra le leggi germ. vengono inoltre annoverate anche le norme fissate dai principi germ. per la pop. romana dei loro territori in base al principio della personalità della legge, ampiamente ispirate al Diritto romano. La legge per la pop. lat. scritta dai Germani che ebbe maggiore impatto fu la lex Romana Visigothorum, il cosiddetto Breviarium Alarici del 506. La raccolta, che comprende parti importanti della tradizione giur. romana allora ancora attuale, con costituzioni imperiali e opere dottrinali, costituisce una summa del diritto volgare dell'Impero romano d'Occidente di quel tempo. Lo stesso si può dire della Lex romana Curiensis e della lex Romana Burgundionum.

In generale si può affermare che il diritto romano abbia un ruolo importante nell'impianto giur. delle leggi germ. L'influsso è più evidente là dove i Germani si stabilirono nel territorio imperiale con lo statuto di federati, come nel caso dei Burgundi; altri popoli, come gli Alemanni, entrarono in contatto con la tradizione giur. romana solo indirettamente. Persino dietro a termini chiaramente riconducibili alla tradizione giur. romana possono nascondersi concetti giur. germ., il che crea grossi problemi a livello di interpretazione e traduzione. Alcuni punti in comune fra le singole leggi germ. attesterebbero influssi reciproci ed eventuali origini comuni, che peraltro non sono ancora stati completamente chiariti. Dopo che il cristianesimo aveva contribuito a ridefinire il concetto stesso di diritto, molto influente fu il modello rappresentato dalla Chiesa che, con il crollo dell'Impero romano, assunse numerose funzioni pubbliche e rimase l'unica istituzione a garantire una continuità.

Le leggi germ., che contenevano elementi di diritto consuetudinario, statuti emanati dai principi, e norme di diritto romano e di Diritto ecclesiale, trasmettono un'immagine ricca e variegata delle norme e concezioni giur. dell'alto ME e rappresentano quindi un'importante fonte per la conoscenza storica. Le norme contenute nelle raccolte non corrispondono tuttavia necessariamente alla realtà giur. del tempo.

Riferimenti bibliografici

  • HRG, 2, 1672 sg., 1675 sg.; 4, 1892-1894; 5, 1004-1006
  • C. Schott, «Recht und Gesetzgebung bei den Alamannen, Burgundern und Langobarden», in UFAS, 6, 1979, 203-212
  • LexMA, 5, 1802-1804
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Suggerimento di citazione

Claudio Soliva: "Leggi germaniche", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 04.02.2008(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/008940/2008-02-04/, consultato il 19.03.2024.