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Pene

Secondo la definizione odierna, la pena è una sanzione compensativa inflitta dallo Stato che colpisce i beni giur. di una persona resasi colpevole di un reato. Esistono diversi tipi di pene, tra cui la Pena di morte, la pena privativa della libertà (Penitenziari), la multa o altre forme alternative, le cui implicazioni pratiche dipendono dalla finalità e quindi dal senso della pena stessa.

In prospettiva storica si possono distinguere due teorie classiche della pena, da cui deriva il significato e la forma della sanzione (Diritto penale): inizialmente prevalse l'idea cristiana della vendetta per ripianare il torto commesso, mentre in seguito predominò la funzione preventiva della pena, intesa come strumento per impedire futuri delitti. A seguito di questa evoluzione l'esecuzione delle Pene e l'intero sistema penale assunsero progressivamente un carattere meno duro.

Medioevo

I supplizi riservati ai condannati secondo un'illustrazione nella Schweizer Chronik (1576) di Christoph Silberysen (Aargauer Kantonsbibliothek, Aarau, MsWett F 16: 1, p. 172; e-codices).
I supplizi riservati ai condannati secondo un'illustrazione nella Schweizer Chronik (1576) di Christoph Silberysen (Aargauer Kantonsbibliothek, Aarau, MsWett F 16: 1, p. 172; e-codices). […]

All'epoca dei regni germ. e dell'Impero dei Franchi le infrazioni alla legge costituivano un affare privato che riguardava i clan coinvolti ed erano regolate nell'ambito delle cosiddette Faide. Già nell'alto ME le Leggi germaniche cercarono tuttavia di favorire la composizione dei conflitti tra gruppi nemici tramite casistiche delle violazioni e relative sanzioni pecuniarie. L'atto riparatore non poteva però essere imposto, in assenza di un apposito organo competente. Nei sec. centrali del ME, nella Conf. queste norme penali privatistiche assunsero carattere pubblico, mentre il compito di comminare le pene fu attribuito allo Stato. Le Paci territoriali concluse in questo periodo e nei sec. successivi, ma anche gli statuti cittadini e le raccolte di consuetudini dei vari cant. non solo miravano a ostacolare le faide, ma anche a perseguire altri tipi di violazione dell'ordine pubblico (ad esempio delinquenza originata dal pauperismo). Soprattutto per i reati gravi, erano previste la pena di morte e sanzioni afflittive, volte da un lato a vendicare gli illeciti commessi e dall'altro a rendere inoffensivi i colpevoli. Se la neutralizzazione dei criminali era finalizzata a impedire ulteriori infrazioni, la ritorsione mirava a ripianare il reato commesso infliggendo al colpevole la stessa offesa provocata alla vittima secondo il principio della legge del taglione ("occhio per occhio, dente per dente"), così da ristabilire la giustizia terrena. Ulteriori forme di sanzione erano le pene infamanti, l'Espulsione, la detenzione e le multe.

Attorno alla metà del XIII sec., i delitti di regola passibili di pena di morte erano l'assassinio, lo stupro e il rapimento, la sodomia (in cui rientravano anche le pratiche omosessuali), l'incendio doloso, il furto e il banditismo, la sedizione e il tradimento, l'eresia, la stregoneria e l'avvelenamento. Potevano essere puniti con la pena capitale anche l'omicidio, l'adulterio e la bigamia, la violazione del domicilio, la faida ingiusta, la rottura di un'espiazione o di una pace promessa od offerta, la falsificazione di monete o altro, la blasfemia e le lesioni personali gravi. I delitti soggetti alla pena di morte e la durezza delle sanzioni variavano a seconda del periodo e del contesto geografico (Criminalità).

Tra le pene corporali, che spesso rispecchiavano i reati commessi, figuravano la mutilazione di singoli arti, la marchiatura a fuoco, il taglio dei capelli e le percosse. La mutilazione più comune era l'amputazione della mano ad esempio a briganti e ladri e, nei casi meno gravi, di alcune dita o falangi. Se l'asportazione dei piedi risultava piuttosto rara, quella delle orecchie e del naso era maggiormente diffusa (nei casi di furto, spergiuro e blasfemia di lieve entità). L'amputazione della lingua veniva inflitta soprattutto per sanzionare spergiuro, falsa testimonianza, blasfemia e diffamazione e talvolta anche nel caso di accuse infondate. La forma più grave di mutilazione era l'accecamento (tramite la cavatura degli occhi), spesso comminato al posto della pena di morte. Le percosse, il taglio dei capelli e la marchiatura a fuoco venivano impiegati per punire furti non particolarmente gravi.

Nel tardo ME l'espulsione dei delinquenti (che a seconda delle regioni assumeva forme diverse), spesso combinata ad altre sanzioni, e le pene infamanti (ad esempio umiliazioni pubbliche) assunsero un'importanza sempre maggiore. L'esilio veniva inflitto a recidivi e assassini o, quale pena discrezionale, a criminali passibili di pena di morte, mentre le pene infamanti servivano da condanna per reati più lievi quali la truffa, la diffamazione e l'adulterio. Tra le forme di umiliazione pubblica vi erano la messa alla gogna, la maschera della vergogna e la sfilata disonorevole (tragitto da percorrere indossando la sola camicia) quale punizione per la bigamia e l'utilizzo di unità di misura contraffatte.

Le pene privative della libertà e quelle pecuniarie ebbero invece un ruolo secondario. Mentre le prime equivalevano in sostanza a una pena corporale, viste le pessime condizioni di detenzione, le seconde inizialmente assunsero la funzione di riparazione o risarcimento, prima di tramutarsi - secondo una concezione tuttora diffusa - in una prestazione a favore della collettività.

Epoca moderna

La galera delle donne a Berna. Illustrazione tratta dall'opera Tableaux topographiques, pittoresques, [...] de la Suisse (1780-1788) del barone Beat Fidel Zurlauben (Collezione privata).
La galera delle donne a Berna. Illustrazione tratta dall'opera Tableaux topographiques, pittoresques, [...] de la Suisse (1780-1788) del barone Beat Fidel Zurlauben (Collezione privata). […]

Durante l'epoca moderna nella Conf. continuarono a essere in vigore le vecchie leggi con le relative pene corporali. La Constitutio criminalis Carolina del 1532 (Carolina), applicata quale diritto sussidiario in alcuni cant., portò a sanzioni leggermente più miti; con la Riforma si tornò però a punizioni più severe, in particolare per i reati di matrice religiosa. Nel periodo dell'Illuminismo venne messa in questione l'efficacia di pene dure, affermato il principio della proporzionalità tra delitti e sanzioni e asserita l'importanza della prevenzione - ad esempio da Montesquieu e Cesare Beccaria - quale nuovo scopo delle pene. Tale dibattito indusse le autorità sviz. a infliggere punizioni alternative o meno severe: per delitti quali i furti, gli atti di violenza e le azioni contrarie alla moralità pubblica, i Lavori forzati, considerati più efficaci, presero il posto delle pene corporali e della pena di morte, sostituita anche dalla condanna alle galere. La concezione retributiva della pena (intesa come risarcimento o ritorsione per l'offesa compiuta) rimase comunque prevalente fino alla fine del XVIII sec. Il più illustre sostenitore di questa teoria fu Immanuel Kant, assertore della ragionevolezza dell'essere umano. Egli riteneva l'individuo dotato di libero arbitrio e quindi responsabile delle proprie azioni. Una punizione a scopi utilitaristici risultava dunque incompatibile con la dignità della persona, per cui le pene dovevano essere comminate per una giusta riparazione dei torti commessi. Punto di svolta tra le vecchie norme dei cant. conf. e le nuove Codificazioni è considerato il Codice penale della Repubblica elvetica, emanato nel 1799 dopo l'invasione franc., che per la prima volta uniformò la legislazione penale in tutto il territorio della Svizzera attuale e tradusse in pratica le idee illuministe in materia di sanzioni, introducendo il sistema moderno delle pene detentive e abolendo temporaneamente la ruota, la gogna, la marchiatura a fuoco e altre pene corporali.

XIX e XX secolo

All'inizio del XIX sec. la discussione sulla finalità della pena prese nuovo slancio con la teoria della costrizione psicologica elaborata da Paul Johann Anselm von Feuerbach. Questi riteneva che le azioni umane fossero causate dai sentimenti di desiderio e rifiuto e che la ponderazione di vantaggi e svantaggi potesse scoraggiare il compimento di un atto. Attraverso la formulazione precisa delle fattispecie di reato era di conseguenza possibile intimidire gli individui e dissuaderli dall'infrangere la legge. Le legislazioni penali cant. introdotte dopo la caduta della Repubblica elvetica recepirono in parte le idee di Feuerbach, e in particolare la sua richiesta di formulazioni precise, combinandole con la concezione retributiva della pena di Kant. Durante la Restaurazione la maggior parte dei cant. tornò comunque fondamentalmente al diritto tradizionale e quindi a pene più severe.

Solo con la Rigenerazione alcuni cant. abbandonarono definitivamente il vecchio sistema penale, tra l'altro abolendo una volta per tutte varie pene corporali come la marchiatura a fuoco ed elevando la detenzione a principale strumento punitivo. Anche la Costituzione fed. del 1848, che escludeva la pena di morte per i reati politici, seguì la tendenza verso pene più miti. In seguito singoli cant. eliminarono la pena capitale anche per i delitti comuni; un divieto generalizzato valido in tutto il Paese entrò però per la prima volta in vigore solo con la revisione della Costituzione fed. del 1874 e fu sospeso già nel 1879. La Costituzione fed. del 1874 proibiva inoltre le punizioni corporali e l'espulsione di cittadini sviz.

Verso la fine del XIX sec. Franz von Liszt formulò la nuova teoria dello scopo relativo della pena. Egli chiese la soppressione delle pene detentive di breve durata, che in base all'esperienza comportavano ripercussioni sociali negative per quasi tutti i condannati, e l'introduzione di provvedimenti quali l'internamento in ist. di rieducazione e case di cura per alcolizzati. Von Liszt riteneva inoltre che modalità, entità e scopo della pena dovessero essere adattati al singolo delinquente. Per i rei casuali la punizione doveva servire da monito per il futuro, i criminali occasionali redimibili dovevano essere reintegrati nella società tramite un processo di risocializzazione, mentre i criminali incorreggibili dovevano essere reclusi. I sostenitori dello scopo assoluto della pena, capitanati da Karl Binding, professore di diritto ted., si opposero fermamente alle teorie di von Liszt, che riuscirono comunque ad affermarsi. Il Codice penale sviz. entrato in vigore nel 1942 uniformò il diritto penale in tutta la Conf. e recepì alcuni aspetti della teoria dello scopo relativo della pena: oltre a diversi tipi di pene detentive, per cui poteva essere concessa la sospensione condizionale, esso prevedeva anche misure stazionarie e ambulatoriali. La pena di morte venne abolita.

All'inizio del XXI sec. prevaleva la cosiddetta teoria unitaria, che combinava finalità preventive e punitive. Secondo tale concezione, l'adozione unilaterale di qualsiasi teoria del diritto penale porta a cattivi risultati. Oltre allo scopo primario della prevenzione, è importante che la pena venga accettata e considerata equa. La gravità del reato diventa quindi il parametro per determinare la giusta pena, nello spirito dell'idea retributiva. Seguendo tale impostazione, il legislatore ha promosso la revisione del Codice penale del 1942. Nel nuovo testo, entrato in vigore nel 2007, le pene pecuniarie e il lavoro di pubblica utilità hanno preso il posto delle detenzioni brevi non sospese condizionalmente. Di regola la durata della pena detentiva è compresa tra un minimo di sei mesi e un massimo di 20 anni, tranne nei casi in cui la legge prevede la detenzione a vita. Inoltre è stata ampliata la sospensione condizionale e sono state introdotte le pene con condizionale parziale.

Riferimenti bibliografici

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  • C. Stooss, Die Grundzüge des schweizerischen Strafrechts, 1, 1892
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  • H. Rüping, Grundriss der Strafrechtsgeschichte, 1981 (20075)
  • A. Bondolfi, Pena e pena di morte, 1985
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  • F. Riklin, Schweizerisches Strafrecht, allgemeiner Teil, 1997 (20073)
  • S. Trechsel, Allgemeine Voraussetzungen der Strafbarkeit, 20046
  • F. Bänziger et al. (a cura di), Zur Revision des Allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen Jugendstrafrecht, 20062
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Suggerimento di citazione

Caroline Gauch: "Pene", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 26.11.2013(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/048699/2013-11-26/, consultato il 29.03.2024.