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Diritto statutario

Il termine indica il complesso delle norme stabilite dai tribunali o dai Consigli, oppure disposte da un'autorità territoriale nell'ambito degli ordinamenti locali (balivali, di villaggio, particolari), fra cui soprattutto il Diritto civico, il Diritto territoriale e gli statuti com. Solo apparentemente è in contrasto con il Diritto consuetudinario degli Ordini, elaborato in sede giudiziaria in base alla tradizione orale; anche il diritto statutario contiene infatti principi di diritto consuetudinario.

Il termine ted. Statutarrecht, non reperibile nelle fonti, fu coniato da studiosi ted. di scienze giur. e deriva dal lat. statuta (statutum = statuto, ordinamento), ma pur avendo la stessa origine etimologica, non ha alcun rapporto diretto con gli Statuti territoriali della Svizzera it. Le legislazioni cant. del XIX sec. definiscono "diritto statutario" ogni disposizione locale che veniva abolita. Il termine fu adottato dalla scienza giur. svizzeroted. per definire in generale tutti gli ordinamenti locali; gli storici del diritto lo impiegarono fino agli anni 1940-50 al posto dell'espressione Satzung (statuto) e dei derivati Stadtsatzung (per la città) e Landsatzung (per le campagne), termini che ricorrono nelle fonti.

Riferimenti bibliografici

  • J. Leuenberger, «Rückblick auf die Statutarrechte des Kantons Bern», in Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins, 1, 1864, 65-129
  • HRG, 4, 1922-1926
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Suggerimento di citazione

Anne-Marie Dubler: "Diritto statutario", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 29.02.2012(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/047879/2012-02-29/, consultato il 18.04.2024.