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Libertà di commercio e di industria

La libertà di commercio e di industria, denominata anche libertà economica (art. 27 della Costituzione fed.), prevede il diritto di scegliere ed esercitare liberamente una professione e la facoltà per le imprese di determinare liberamente le strategie aziendali, senza limitazioni da parte delle autorità (Diritti umani). Diritto fondamentale autonomo formulato espressamente, si applica sia agli Svizzeri sia agli stranieri con permesso di domicilio e costituisce una peculiarità sviz., strettamente legata alla Libertà di domicilio, alla tutela della Proprietà e a un orientamento generale favorevole al libero mercato.

La libertà economica nel sistema corporativo e nella protoindustria

Nel ME, il Commercio godeva di un certo grado di libertà. L'economia urbana si basava in buona parte sull'attività dei Mercanti, che beneficiavano di privilegi nell'ambito degli statuti e dei Mercati cittadini. Anche nell'odierno territorio sviz., Società commerciali attive sul piano intern., come la compagnia Diesbach-Watt con sede a Berna e San Gallo, crearono nel XV sec. reti commerciali in tutta Europa, senza alcun ostacolo da parte delle città in cui operavano. La libertà imprenditoriale nel campo dell'Artigianato rese possibile una produzione redditizia su vasta scala, soprattutto di prodotti tessili (Zurigo, Friburgo), pellame (Berna) e falci (Lucerna), il lavoro femminile autonomo e l'insediamento di forestieri. L'autonomia accordata alle attività artigianali e commerciali contribuì in modo determinante alla prosperità delle città nel tardo ME.

L'organizzazione produttiva imposta gradualmente dalle Corporazioni a partire dalla seconda metà del XV sec., in Svizzera come in Europa, pose fine alle libertà economiche medievali. L'economia corporativa comportò il divieto di commerciare per gli artigiani e il divieto di produrre per i mercanti: non era consentita l'associazione tra singole botteghe artigianali o attività commerciali. La scelta della professione e la fondazione di botteghe erano soggette a limitazioni. La Concorrenza venne praticamente annullata con l'imposizione di tariffe per salari e prezzi, stabilendo privilegi per i membri delle corporazioni, vietando il lavoro femminile autonomo e limitando le possibilità di domicilio ai forestieri qualificati. Il libero accesso ai mercati fu limitato per mezzo di misure protezionistiche, come la discriminazione dei commercianti stranieri attraverso la concessione selettiva delle patenti e il divieto di vendere merci importate. Concepite inizialmente come importante fonte di entrate per le finanze pubbliche, le Dogane divennero sempre più uno strumento di difesa della produzione interna dalla concorrenza estera. I rigidi vincoli produttivi e il rifiuto delle innovazioni portarono alla stagnazione della vita economica; progressi sul piano della produzione e dell'organizzazione si ebbero pertanto solo al di fuori dell'economia corporativa.

Un certo grado di libertà fu riconquistato in nicchie di mercato escluse dal controllo delle corporazioni e in nuovi ambiti produttivi quali il Verlagssystem, in cui si riunivano produzione e commercio. Attività imprenditoriali come la tessitura della lana, la lavorazione della seta e la fabbricazione di passamanerie a Ginevra, Zurigo e Basilea si svilupparono in un primo tempo all'interno delle città. In seguito a scontri con le corporazioni, i mercanti-imprenditori ginevrini dovettero rinunciare al trasferimento della produzione nelle campagne. I loro omologhi zurighesi mantennero la sede delle imprese e le operazioni di tessitura e finissaggio in città, trasferendo invece la filatura nelle campagne, mentre i Basilesi trasferirono in campagna anche la loro sede, dove venne concentrata la fabbricazione a domicilio di filati di seta e passamanerie (Lavoro a domicilio). La produzione di tele di lino nella Svizzera orientale avveniva sia nelle città (Costanza, San Gallo) sia nelle campagne. La Protoindustrializzazione del XVII e XVIII sec. si manifestò prevalentemente nelle aree rurali, al riparo dalle ingerenze delle corporazioni e delle città, in particolare con la produzione di tele di lino nelle regioni di Berna e Lucerna, la lavorazione del cotone nelle Regioni protoindustriali dall'Argovia fino alla Svizzera orientale e la filatura di cascami nella Svizzera centrale. Anche i suoi protagonisti provenivano dalle campagne (la maggioranza degli imprenditori e tutti i lavoratori a domicilio).

L'evoluzione sul piano giuridico dall'Elvetica a oggi

Repubblica elvetica e XIX secolo

La progressiva estensione delle libertà a partire dalla Repubblica elvetica rese possibile la rapida Industrializzazione della Svizzera. Tale processo, che comprendeva anche l'abolizione della rotazione obbligatoria delle colture, richiese tuttavia molto tempo, dato che l'artigianato organizzato su basi corporative e altri gruppi privilegiati, come le cooperative di somieri attive sui passi alpini, ostacolarono ogni forma di deregolamentazione.

Nel periodo della Repubblica elvetica per la prima volta furono garantite la libertà e l'uguaglianza di tutti gli Svizzeri, ma non la libertà di commercio e di industria quale diritto fondamentale in campo economico. Mentre le Costituzioni franc. accordarono temporaneamente tale diritto (art. 17 nella Costituzione del 1793 e art. 5 di quella del 1795, in quest'ultima all'interno di un diritto di proprietà inteso in senso lato), la Costituzione elvetica del 1798 si limitò a garantire la proprietà privata (art. 9), strettamente legata alla libertà di commercio e di industria. Le leggi emanate in seguito tutelarono anche quest'ultima in modo esplicito, viste anche le esperienze di alcuni cant. con i rigidi vincoli corporativi. Fallirono invece i tentativi del governo elvetico di abolire i dazi interni lungo le principali vie commerciali e di unificare i dazi di confine, così da creare un Mercato interno unico.

Solo con l'Atto di mediazione del 1803 venne avviata una liberalizzazione del sistema doganale (cap. 20, art. 5 e 6), che sancì il divieto di introdurre nuovi dazi interni e sottopose quelli già esistenti a un rinnovo annuale da parte della Dieta fed. Insieme alla libertà di domicilio, la libertà di commercio e di industria fu inoltre esplicitamente garantita (cap. 20, art. 4). Il Patto fed. del 1815 ripristinò però quasi completamente la sovranità dei cant. in materia economica.

Dal 1830 i cant. iniziarono ad adottare articoli costituzionali che garantivano la libertà di commercio e di industria. La Costituzione fed. del 1848 attribuì alla Conf. la facoltà di abolire le dogane interne (art. 24 e 27) e assicurò la libertà di commercio, anche se inizialmente solo tra i cant. e non all'interno degli stessi (art. 29). Pertanto l'ordinamento corporativo continuò a caratterizzare l'economia di alcuni cant. della Svizzera ted. (come Basilea Città fino al 1874). La Costituzione del 1848 sancì inoltre la libertà di domicilio per tutti i cittadini sviz. di religione cristiana (art. 41), mentre in un primo tempo tale diritto, e le opportunità che ne derivavano, fu negato agli ebrei.

La Costituzione fed. del 1874 annoverò definitivamente la libertà di commercio e di industria quale diritto fondamentale (art. 31), dopo che nel 1866 furono abolite le restrizioni alla libertà di domicilio per motivi religiosi. Da allora le disposizioni cant. in materia hanno assunto esclusivamente un carattere indicativo, oppure una funzione integrativa, quando specificano il dettato costituzionale. Nel 1881 venne emanato il primo Codice delle obbligazioni (Diritto delle obbligazioni), che costituì il primo passo verso una regolamentazione dell'attività economica privata sul piano nazionale.

Evoluzione nel XX secolo

Il Codice delle obbligazioni del 1911, entrato in vigore unitamente al Codice civile, comportò un ulteriore ampliamento del diritto commerciale. Le parti relative al diritto societario e dei titoli di credito vennero profondamente riviste nel 1936, e quelle relative al diritto azionario nuovamente nel 1991.

Anche se fin dall'inizio alla base della libertà di commercio e di industria vi era il principio della libera concorrenza, sul piano costituzionale fu posto l'accento in un primo momento sulla libertà d'impresa che, secondo la concezione allora prevalente, contemplava la possibilità di aggirare la concorrenza tramite accordi e Cartelli tra aziende. Anche gli articoli sull'economia del 6.7.1947 non li vietarono, ma introdussero semplicemente misure "per parare agli effetti nocivi di carattere economico o sociale prodotti da cartelli e da org. analoghe" (art. 31bis cpv. 3 della Costituzione fed. del 1874). Su questa base furono elaborate le leggi sui cartelli del 1962 e del 1985. Il peso particolare attribuito alla libertà d'impresa implica che quest'ultima, in quanto diritto individuale, sia applicata anche alle persone giur. (in particolare le varie forme di soc. previste dal Codice delle obbligazioni), oltre che a quelle fisiche.

A lungo oggetto di controversie politiche, il cambiamento di rotta verso una maggiore tutela della concorrenza è stato compiuto solo con la legge fed. sui cartelli del 1995, che in linea di principio vieta ogni accordo sui prezzi, sulle quantità prodotte e sulla spartizione dei mercati (a parte quelli giustificati da motivi di efficienza economica) e prevede un controllo delle fusioni. Anche la Costituzione fed. del 1999 segue questa impostazione: non solo garantisce la libertà di commercio e di industria, ora definita "libertà economica", e pone le basi in favore del promovimento della concorrenza, ma menz. anche esplicitamente la concorrenza come elemento essenziale della libertà economica (art. 94 cpv. 4).

Restrizioni alla libertà economica sono in linea di principio ammissibili (art. 36). Spesso sono dovute a motivi di sicurezza e di interesse pubblico (per scongiurare pericoli o salvaguardare la buona fede nelle relazioni d'affari), come nel caso della vigilanza su banche e assicurazioni. I provvedimenti diretti contro la concorrenza necessitano di una base costituzionale o devono essere fondati su regalie cant. (art. 94 cpv. 4). Limitazioni di questo tipo esistono ad esempio nella politica agricola, nella politica economica esterna e in certi settori della politica congiunturale.

Riferimenti bibliografici

  • A. Kölz, Quellenbuch zur neueren schweizerischen Verfassungsgeschichte, 2 voll., 1992-1996
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  • U. Pfister, «Protoindustrialisierung», in Geschichtsforschung in der Schweiz, 1992, 67-78
  • E. Grisel, Liberté du commerce et de l'industrie, 2 voll., 1993-1995
  • C. Winzeler, «Die Wirtschaftsfreiheit in der schweizerischen Verfassungsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts», in RDS, n.s., 113, II, 1994, 409-432
  • AA. VV., Öffentliches Wirtschaftsrecht, 1998, 27-57
  • P. Caroni, "Privatrecht": Eine sozialhistorische Einführung, 19992
Link

Suggerimento di citazione

Anne-Marie Dubler; Christoph Winzeler: "Libertà di commercio e di industria", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 27.11.2007(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/047142/2007-11-27/, consultato il 29.03.2024.