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Salvacondotto

Il termine salvacondotto (lat. conductus, medio alto ted. geleite) designava in origine la scorta armata concessa a viaggiatori (spec. mercanti) e merci allo scopo di proteggerli dalle rapine, risp. il tributo per tale prestazione versato al signore. Nel caso di aggressioni avvenute all'interno del territorio di sua competenza, quest'ultimo era tenuto a risarcire i depredati. Dal salvacondotto va distinto il forletto (ted. Fuhrleite), che ha altre radici storiche. Si trattava infatti di un pedaggio riscosso sul Gottardo e sui passi grigionesi dopo l'avvento del trasporto diretto (Strackfuhr), che serviva a risarcire le compagnie di trasporto locali per i lavori di manutenzione delle strade e lo sgombero della neve (Someggiatura).

Nell'Europa medievale il salvacondotto era una pace speciale imposta dal re sulle Vie di comunicazione (strade, fiumi navigabili, vie lacustri). In un primo tempo i tributi per il salvacondotto servirono esclusivamente a garantire la sicurezza delle vie di comunicazione e non, come pedaggi e pontatici, alla manutenzione delle infrastrutture viarie. Analogamente ai dazi (Dogane) anche il salvacondotto rientrava nella categoria delle Regalie che i sovrani dal XIII sec. concessero ai principi e, dal XIV sec., anche alle città, come nel caso del diritto di salvacondotto per tre miglia attribuito a Berna nel 1365.

Il salvacondotto era contemplato in tutti gli strumenti giur. e ordinamenti medievali finalizzati a garantire la pace, ad esempio nella Pace territoriale, nel Diritto civico e nel Diritto territoriale; i privilegi di mercato prevedevano un salvacondotto speciale. Autorità alleate di norma si prestavano reciprocamente questo tipo di garanzia (salvum conductum). Dato che riguardava soprattutto il traffico commerciale e di transito, dal XIV sec. fu oggetto di accordi tra entità territoriali limitrofe. Sul piano sovraregionale, i Conf. disciplinarono per la prima volta la materia per il traffico nord-sud con la Carta dei preti del 1370. In seguito i cant. desiderosi di riorganizzare il loro sistema di salvacondotti dovevano ottenere l'approvazione della Dieta fed. Grazie alla relativa sicurezza dei territori conf., dal XV-XVI sec. le scorte armate furono progressivamente sostituite da lettere di salvacondotto provviste di sigillo, che le autorità rilasciavano spec. ai mercanti per tutelarli da richieste arbitrarie di dazio.

Come gli altri Diritti signorili, anche i diritti di salvacondotto potevano essere scambiati, venduti, concessi in pegno o trasmessi per via ereditaria. Insieme alle signorie nobiliari, dal XV sec. tali diritti passarono perlopiù alle città e ai cant., divenendo un elemento caratteristico della Signoria territoriale. Le autorità spesso li appaltavano unitamente ai dazi a città, com. o privati che riscuotevano il salvacondotto ai posti di dogana.

In questo contesto il salvacondotto si trasformò gradualmente in un diritto doganale sulle merci importate e venne perciò talvolta anche designato come tale, come nel caso del principato vescovile di Basilea (Hauptzoll) e di Berna (Landzoll). Le riforme del sistema doganale che si delinearono nel XVIII sec. interessarono anche il salvacondotto: dal 1743 Berna lo riscosse sotto forma di dazio specifico (in base al peso) esclusivamente ai posti di confine. Per il traffico di transito nel 1762 Lucerna, Basilea, Berna e Soletta concordarono l'introduzione di certificati di carico, precursori delle moderne lettere di vettura, che dovevano essere esibiti presso le dogane interne e servivano tra l'altro come prova dell'avvenuto pagamento del salvacondotto.

Dopo il 1803 i cant., ormai detentori dei diritti di salvacondotto, garantirono la protezione delle vie di comunicazione tramite disposizioni di polizia stradale. Ridenominato "dazio di accompagnamento", il tributo perse le finalità originarie e scomparve ovunque in Svizzera al più tardi nel 1848 con la soppressione generale di tutti i dazi interni.

Riferimenti bibliografici

  • Idiotikon, 3, 1490-1495
  • HRG, 1, 1481-1489
  • G. R. Wiederkehr, Das freie Geleit, 1977
  • H. Wicki, Bevölkerung und Wirtschaft des Kantons Luzern im 18. Jahrhundert, 1979, 492
  • LexMA, 4, 1204 sg.
  • M. Bundi, Zur Besiedlungs- und Wirtschaftsgeschichte Graubündens im Mittelalter, 19892, 615-626
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Suggerimento di citazione

Anne-Marie Dubler: "Salvacondotto", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 09.03.2011(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/030195/2011-03-09/, consultato il 29.03.2024.