de fr it

Iniziativa

Nel sistema politico sviz. il termine iniziativa definisce un intervento parlamentare che sottopone a un organo legislativo una proposta per un nuovo decreto, legge, o articolo costituzionale. Nel caso dell'Iniziativa popolare, la proposta comporta anche una votazione popolare sul tema. I diritti di iniziativa sono previsti, in diverse varianti, per i tre livelli dello Stato (Conf., cant., com.). Per mezzo di un'iniziativa parlamentare un membro del parlamento ha il diritto di presentare al proprio organo legislativo il progetto di una legge o di un decreto (Interventi parlamentari). Anche i Cantoni possono sottoporre una proposta all'Assemblea fed. (iniziativa cant.) su decisione del Gran Consiglio o, in alcuni cant., per mezzo di un'iniziativa popolare cant. L'eventuale bocciatura da parte delle Camere fed. conclude l'iter delle iniziative parlamentari e cant., mentre le iniziative popolari devono in ogni caso essere sottoposte al voto (eventualmente accompagnate da un controprogetto). Tra i Diritti politici, l'iniziativa popolare e il Referendum popolare costituiscono gli elementi centrali dei Diritti popolari, che caratterizzano la Democrazia semidiretta sviz.

Link

Suggerimento di citazione

Andreas Ineichen: "Iniziativa", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 13.10.2005(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/027466/2005-10-13/, consultato il 16.04.2024.