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Giudice di pace

Un'attività di mediazione per "favorire la pace" nei casi di conflitto era già prescritta ai membri della comunità in molti ordinamenti di pace medievali: una norma simile si trova ad esempio nel Patto fed. del 1291. L'idea di ricorrere a una mediazione per favorire un accordo fra le parti in causa è presto percepibile anche negli Arbitrati. A volte tale tentativo di conciliazione amichevole entrò a far parte delle consuetudini giur. cui si faceva ricorso prima di avviare un procedimento formale, come ad esempio nella città di Berna (statuti del 1539 e del 1614). In altri casi divenne addirittura una norma vincolante, come nel cosiddetto "procedimento di conciliazione" (Thädigungsverfahren) del cant. Uri (statuti territoriali del 1609).

In quanto organo specifico preposto all'amministrazione della giustizia, la figura del giudice di pace venne introdotta formalmente nel 1800, durante la Repubblica elvetica (Tribunali). Nel periodo della Mediazione tale carica fu però mantenuta solo nei nuovi cant. di Argovia, Turgovia, San Gallo, Ticino e Vaud, ma già nel 1803 fu ristabilita anche a Zurigo, Friburgo e Soletta. Gli altri cant. in un primo tempo indugiarono di fronte alla prospettiva di reintrodurre il giudice di pace, poiché era percepito come un elemento caratteristico dell'odiato ordinamento franc. Tuttavia i Grigioni (1820) e Lucerna (1824) decisero ben presto di istituire tale figura di mediazione per ridurre il numero dei processi; durante la Rigenerazione anche Basilea Campagna, Sciaffusa, Svitto e Vallese decisero di compiere un simile passo. Altri cant. la adottarono solo dopo la fondazione dello Stato fed. nel 1848: nel cant. Nidvaldo fu istituito però un tribunale di conciliazione composto di tre membri, mentre Appenzello Interno introdusse i giudici di pace solo nel 1883. Ad eccezione di Basilea Città, un'istanza di conciliazione è stata in seguito mantenuta da tutti i cant., sia pure con forme diverse.

Eletto nella maggior parte dei cant. direttamente dai cittadini per un determinato periodo, il giudice di pace è tenuto a promuovere una conciliazione fra le parti in conflitto prima di ricorrere a una procedura ordinaria in tribunale. Le parti in causa devono comparire personalmente davanti al giudice di pace; la procedura è orale e in larga misura informale. Nei casi di scarsa entità il giudice di pace può emettere una sentenza. Dispone inoltre di competenze relative alla giurisdizione non contenziosa, come l'apposizione dei sigilli in casi di eredità o l'autorizzazione al pignoramento.

Riferimenti bibliografici

  • P. Schnyder, Der Friedensrichter im schweizerischen Zivilprozessrecht, 1985
  • A. Kölz, Le origini della Costituzione svizzera, 1999 (ted. 1992)
  • M. Fransioli (a cura di), La giustizia popolare, 2001
Link

Suggerimento di citazione

Peter Steiner: "Giudice di pace", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 23.02.2007(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/027462/2007-02-23/, consultato il 19.03.2024.