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Pedaggi

Analogamente ai pontatici e a certi tipi di tributi legati alla navigazione, i pedaggi (dal lat. medievale pedagium, ted. Weggeld, franc. péages) erano tasse riscosse in tutta Europa per l'utilizzo delle infrastrutture di trasporto; rappresentavano da un lato un gravame dovuto per il diritto di passaggio attraverso un territorio, dall'altro soprattutto un'indennità per la costruzione e la manutenzione di Strade e Ponti (traffico di persone e merci), per la realizzazione di attracchi (Navigazione fluviale) nonché per garantire la navigabilità dei canali (Fiumi). Al fine di impedire che pedaggi e pontatici fossero elusi, la loro riscossione avveniva presso passaggi obbligati quali ponti e punti di approdo di Traghetti. Il diritto di riscuotere pedaggi era vincolato alla concessione di un privilegio (in origine da parte del re, ma già nel ME da parte di signori cittadini e territoriali). I cant. urbani e rurali attribuivano tale prerogativa ai com. e a privati, che si impegnavano sia a garantire la manutenzione di strade, ponti e attracchi, sia a fornire un resoconto annuale degli introiti. Nei baliaggi comuni amministrati dai cant. conf., era la Dieta fed. a conferire il privilegio di riscuotere pedaggi e a giudicare le controversie in materia.

Nel XVIII sec. le concessioni erano limitate nel tempo; a seconda dei mezzi necessari per la manutenzione o la realizzazione ex novo delle vie di comunicazione, duravano uno, dieci, 12 o 20 anni. Anche se comparivano sempre insieme ai dazi (Dogane) e venivano spesso definiti come tali, i pedaggi si differenziavano comunque da questi ultimi: i dazi erano tasse percepite sulle merci in base al loro valore commerciale, mentre i pedaggi e i pontatici servivano a compensare l'usura arrecata alle vie di comunicazione da carri e cavalli. I pedaggi colpivano soprattutto il traffico commerciale e di transito; la pop. locale ne era esentata o contribuiva con una quantità forfettaria di cereali (brüggsumer, bruggmütt). Le somme dovute per le carrozze e i relativi cavalli, considerati beni di lusso, erano maggiori di quelle per carri e cavalli da tiro; questi ultimi erano meno gravati rispetto ai cavalli da sella. A Baden gli ospiti dei bagni termali e le carrozze vuote erano esonerati dal pagamento dei pedaggi. Dato che non esistevano tasse uniformi, le tariffe venivano affisse nei punti di riscossione.

Il nuovo posto di pedaggio a Eglisau nel 1821 ca. Acquatinta di Heinrich Keller (Zentralbibliothek Zürich, Graphische Sammlung und Fotoarchiv).
Il nuovo posto di pedaggio a Eglisau nel 1821 ca. Acquatinta di Heinrich Keller (Zentralbibliothek Zürich, Graphische Sammlung und Fotoarchiv). […]

Pedaggi e pontatici erano percepiti soprattutto nelle regioni di transito, dove la costruzione e la manutenzione di strade e ponti richiedevano mezzi superiori alle risorse detenute dagli organismi locali competenti (com., collettività o privati). Ciò fu soprattutto il caso nelle regioni alpine e prealpine situate lungo i principali passi; già nel XIV sec. sulla strada del Gottardo e lungo i passi grigionesi venne introdotto il forletto (Someggiatura). Nel XVIII sec. le repubbliche urbane considerarono compito dello Stato la costruzione di strade carrozzabili. Nei baliaggi comuni argoviesi e nella Svizzera orientale, i com., responsabili per le infrastrutture viarie, si fecero concedere il privilegio di riscuotere pedaggi così da coprire i costi.

Dal 1750 e nuovamente dopo il 1800, la Dieta fed. fu teatro di interminabili dibattiti sull'unificazione del sistema doganale, in cui soprattutto Zurigo e Berna si espressero a favore di una riduzione dei pedaggi. In assenza di una compensazione finanziaria per gli organismi preposti alle vie di transito, essi vennero però mantenuti tanto nel Patto fed. del 1815 (art. 11) quanto nella Costituzione fed. del 1848 (art. 27). Nel 1848 i pedaggi divennero prerogativa della Conf., che però non sarebbe stata in grado di risarcire i cant. nel caso in cui tali tributi fossero stati aboliti. I pedaggi scomparvero solo quando le autorità fed. garantirono sia indennità annue ai cant. Uri, Grigioni, Ticino e Vallese per i costi provocati dalle strade di transito di rilevanza intern., sia risarcimenti a Uri e al Ticino per lo sgombero della neve lungo il passo del San Gottardo (art. 30 della Costituzione fed. del 1874).

Da allora vige il principio per cui l'utilizzo delle strade pubbliche è esente da tasse (art. 82 della Costituzione fed. del 1999). La reintroduzione di pedaggi stradali (vignetta autostradale nel 1985, tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni nel 1999) fu quindi sottoposta a votazioni popolari. All'inizio del XXI sec. a Zurigo, Berna e Ginevra erano in discussione ulteriori forme di pedaggi, ad esempio per la pianificazione del traffico negli agglomerati urbani.

Riferimenti bibliografici

  • W. Rupli, Zollreform und Bundesreform in der Schweiz 1815-1848, 1949
  • P. Bissegger, «Douanes, corps de garde et péages vaudois (1803-48)», in NMS, 40, 1989, 62-71
  • HRG, 5, 1753-1757
  • T. Klöti, «Die Zollkarte der Schweiz (1825) von J. K. Zellweger und H. Keller», in Cartographica Helvetica, 1996, fasc. 14, 25-34
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Suggerimento di citazione

Anne-Marie Dubler: "Pedaggi", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 11.01.2015(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/027297/2015-01-11/, consultato il 29.03.2024.