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Direttorio

Tra il 1798 e il 1800 il Direttorio fu il più alto organo direttivo politico (esecutivo) della Repubblica elvetica. Costituito da cinque membri dotati di ampi poteri, fu introdotto con la prima Costituzione dell'Elvetica (12.4.1798), che gli conferì più potere di quanto la Costituzione del 1795 avesse accordato al modello franc. di riferimento. Il Direttorio era responsabile della sicurezza interna dello Stato centrale. Organo a capo delle forze armate, aveva inoltre il diritto di nominare e destituire i comandanti delle truppe e gli ufficiali di qualunque grado. Nessuno dei suoi membri, tuttavia, poteva svolgere incarichi militari.

Carta intestata del Direttorio esecutivo, 1799 (Archivio di Stato del Cantone Ticino, Bellinzona).
Carta intestata del Direttorio esecutivo, 1799 (Archivio di Stato del Cantone Ticino, Bellinzona). […]

Il Direttorio esecutivo, secondo la denominazione costituzionale, nominava i Ministri, i rappresentanti diplomatici della Repubblica elvetica, i commissari della tesoreria nazionale, i prefetti e gli esattori generali nei cant. Inoltre, a dispetto del principio della divisione dei poteri, eleggeva il pres., la pubblica accusa e il cancelliere della corte suprema. Era persino autorizzato, in caso di necessità, a sciogliere le Camere amministrative e a sostituirle fino a nuove elezioni regolari. Fra le competenze del Direttorio figuravano anche le trattative diplomatiche con l'estero; i trattati intern. dovevano comunque essere ratificati dal parlamento. Le disposizioni segrete costituivano un'eccezione. Al Direttorio spettava inoltre ratificare e promulgare le leggi della cui applicazione era responsabile. Il governo poteva invitare il Gran Consiglio e il Senato a "prendere in considerazione un oggetto", ma non aveva un vero diritto di intervento o di iniziativa delle leggi. Non era neanche autorizzato a trattare questioni specifiche di fronte al legislativo; ciò era possibile solo per via epistolare. Il Direttorio doveva rendere conto annualmente ai Consigli sui fondi concessi all'amministrazione centrale. In casi sospetti poteva far arrestare e interrogare cospiratori pericolosi per la nazione. Per finire, la Costituzione attribuiva al Direttorio un diritto formale di intervento presso i Consigli sul condono e sulla sospensione della pena. I membri del Direttorio si occupavano di tutte le questioni specifiche, poiché non esisteva una ripartizione delle competenze sulla base delle singole conoscenze o attitudini.

Per poter essere eletti membri del Direttorio bisognava avere almeno 40 anni ed essere sposati o vedovi. La procedura di elezione era complessa: fin dal primo anno dopo l'introduzione della Costituzione, una Camera del parlamento scelta a sorte stilava una lista di cinque candidati, mentre l'altra ne eleggeva uno a maggioranza assoluta. Questa trafila andava ripetuta per cinque volte: ogni anno uno dei cinque membri, a sorte, doveva cedere il mandato e non poteva essere rieletto per un termine transitorio di cinque anni. Il regolamento dell'11.8.1798 impose al governo centrale il principio di Collegialità, in modo da impedire che uno solo dei membri del Direttorio si impadronisse del potere. Il pres., eletto a sorte, rappresentava il Direttorio all'esterno, ed era affiancato dal segr. generale che era a capo della cancelleria. La presidenza avrebbe dovuto cambiare ogni 73 giorni, ma in realtà fino al settembre del 1798 essa durò sempre un mese, e in seguito, fino al luglio del 1799, solo 52 giorni. Dal 18.2 al 6.7.1799 il Direttorio governò basandosi su poteri straordinari. Con i prefetti nei cant., i viceprefetti nei distr. e gli Agenti nei com. l'esecutivo aveva a disposizione un apparato di potere con cui in teoria era possibile controllare tutto il Paese. A causa delle vicende politiche e militari, tuttavia, il Direttorio era lacerato da tensioni e rivalità interne. Inoltre continuava a interferire con il lavoro dell'amministrazione, il che portò a uno sdoppiamento dei poteri. Il 7.1.1800 il parlamento sciolse con la forza il Direttorio, sostituendolo con un comitato esecutivo provvisorio composto da sette membri.

Riferimenti bibliografici

  • ASHR, 1, 578-581; 2, 836-840
  • E. His, Geschichte des neuern Schweizerischen Staatsrechts, 1, 1920, 247-253
  • A. Fankhauser, «Die Exekutive der Helvetischen Republik 1798-1803», in SF, 12, 1986, 113-193 (con elenco dei membri)
  • A. Kölz, Le origini della Costituzione svizzera, 1999, 85 sg. (ted. 1992)
Link

Suggerimento di citazione

Andreas Fankhauser: "Direttorio", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 08.06.2009(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/026424/2009-06-08/, consultato il 29.03.2024.