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Baliaggi

I baliaggi - in ted. Vogteien, dal lat. (ad)vocatiae (correlato all'it. avogadrie), ma anche Ämter (officia) e Kastlaneien, in franc. bailliages - sono una forma tipica di organizzazione amministrativa del territorio, sviluppatasi nel tardo ME e applicata ai Paesi soggetti di una certa dimensione (Signoria territoriale). I Baliaggi comuni, per contro, erano considerati le zone governate in comune da più cant. conf. Nel tentativo di organizzare il proprio potere e renderlo effettivo, un baliaggio - pur non riuscendo a raggiungere i livelli di controllo totale della società ottenuti dagli organi amministrativi sorti in epoca moderna - riuniva in sé un insieme di diritti e titoli di possesso che, talvolta, potevano essere anche di pertinenza del signore territoriale. Anche i cant. conf. e i Paesi alleati utilizzarono il baliaggio quale forma organizzativa per l'amministrazione decentrata dei loro Paesi soggetti. Amministratore e pres. del baliaggio era il Balivo o Castellano.

Evoluzione storica

La politica territoriale che i cant. conf., urbani o rurali, perseguirono fino alla prima metà del XVI sec., portò alla formazione di signorie territoriali di varie dimensioni. Le città di Zurigo, Berna, Lucerna, Friburgo, Soletta, Basilea e Sciaffusa ebbero maggiore successo in questa direzione di quelle di Zugo, San Gallo e Ginevra e dei cant. rurali, i cui territori annessi furono da un lato meno estesi e dall'altro ebbero minore incidenza sull'organizzazione cant. In effetti, Uri (con la Leventina), Svitto (con Küssnacht am Rigi, la March, gli Höfe e Einsiedeln) e Glarona (con Werdenberg) praticarono sì una politica territoriale indipendente, ma per loro restò più importante, nel complesso, la partecipazione al governo dei baliaggi comuni che, per Nidvaldo e Obvaldo, rappresentavano, oltre tutto, gli unici Paesi soggetti.

I cant. conf., successori giur. dei signori precedenti, disponevano nei nuovi territori di diritti di signoria e di possesso estremamente eterogenei. Spesso essi si accontentarono di riprendere senza variazioni l'organizzazione in baliaggio già esistente, che nelle zone soggette a signoria territoriale era già stata introdotta nel XIII sec.: i possedimenti e i baliaggi delle Terre anteriori asburgiche, per esempio, non furono più amministrati da feudatari, ma da governatori e balivi che potevano essere destituiti. Il cant. conf., laddove riusciva a ingrandire e a concentrare la sua signoria, istituiva talvolta nuovi baliaggi che fungevano da nuclei amministrativi. Nel XV e XVI sec. i cant., la cui signoria territoriale si stava progressivamente trasformando in sovranità, cominciarono a esercitare con maggior rigore i diritti di signoria acquisiti, a renderli più omogenei e a riformarli secondo le competenze che derivavano ai cant. dalla sovranità (giuramento dei sudditi, leve militari, imposte, legislazione). I cant. sovrani, tuttavia, non riuscirono mai a concentrare totalmente nelle loro mani tutti i diritti signorili dei loro baliaggi, sebbene limitassero i diritti, i privilegi e le libertà tradizionali che monasteri e capitoli, signori fondiari e giustizieri, città soggette e com. avevano conservato de jure, e di cui il balivo doveva in alcuni casi tenere conto.

Alle origini dell'amministrazione territoriale dei singoli cant., i compiti, la durata della carica, il compenso dei balivi e il controllo dell'autorità sul loro operato appaiono ancora poco istituzionalizzati e omogenei; del resto, lo stesso statuto giur. di taluni acquisti territoriali aveva carattere incerto nel XV sec., tanto che a Zurigo, per esempio, la carica di balivo doveva essere ridefinita in occasione di ogni nuova nomina. Se fino al XV e alla prima parte del XVI sec. la carica balivale era spesso conferita in pegno oppure venduta, a partire da quel periodo si assistette ad una progressiva regolamentazione dei tempi di avvicendamento, del compenso e delle mansioni del balivo. Tale processo è provato anche dall'aumento e dalla sistematizzazione dei testi scritti provenienti dall'amministrazione dei baliaggi. I baliaggi (anche conventuali) sorti a seguito delle annessioni territoriali del tardo ME, del potenziamento amministrativo della signoria territoriale e della secolarizzazione dei beni ecclesiastici (nei cant. passati alla Riforma) offrivano, ai membri dei casati dominanti, nuovi settori di attività e nuove fonti di reddito. Dopo l'affrancamento dei Paesi soggetti dai Conf. negli anni della Repubblica elvetica (Rivoluzione elvetica), i baliaggi furono sostituiti da nuove strutture di organizzazione statale, cui però, in alcuni casi, lasciarono in eredità i confini dei successivi Distretti cant.

I baliaggi costituivano le unità di base dell'amministrazione territoriale anche nel principato di Neuchâtel, nel principato vescovile di Basilea e nei territori soggetti alla Repubblica di Ginevra, all'abbazia e alla città di San Gallo nonché nei minuscoli territori che dipendevano da singole città soggette (per esempio Burgdorf o Winterthur); analogamente ai baliaggi comuni dei cant. conf., i territori sotto controllo vallesano e grigione erano retti in comune risp. dalle decanie del Vallese e dalle Tre Leghe.

Tipi di baliaggi

Il balivo bernese Ludwig von Büren davanti al castello Saint-Maire di Losanna nel 1796. Olio su tela di Firmin Massot (Bernisches Historisches Museum) © Fotografia Burgerbibliothek Bern.
Il balivo bernese Ludwig von Büren davanti al castello Saint-Maire di Losanna nel 1796. Olio su tela di Firmin Massot (Bernisches Historisches Museum) © Fotografia Burgerbibliothek Bern. […]

Nella maggior parte delle città conf. dotate di vasto territorio si distinguono, nell'organizzazione territoriale, due tipi di baliaggio. Le terre prossime alla città e già da tempo acquisite (Landgerichte, baliaggi interni, Obervogteien, Alte Landschaft di San Gallo, Anciennes Terres di Friburgo), erano spesso amministrate da balivi (a volte alfieri) che risiedevano nella capitale e di norma facevano parte del Piccolo Consiglio, di cui restavano membri anche durante il mandato balivale. Essi si recavano nei rispettivi baliaggi solo in caso di bisogno e nei giorni in cui erano fissati processi e rendiconti, lasciando il disbrigo degli affari correnti a propri supplenti locali (vicebalivo o Luogotenente del balivo). Nelle zone più lontane, viceversa, i balivi risiedevano in permanenza nelle fortezze e nei castelli che rappresentavano i centri delle rispettive signorie. In alcuni baliaggi, la carica di balivo era teoricamente accessibile a tutti i cittadini della città principale, ma in genere era riservata a coloro che sedevano nel Gran Consiglio o nel Piccolo Consiglio. Vi erano casi (parzialmente a Basilea, fino al 1620 ca. a Zurigo) in cui il membro del Piccolo Consiglio, diventato balivo, doveva in parte rinunciare al seggio consiliare, in quanto le due cariche erano ritenute incompatibili; i membri del Gran Consiglio, invece, conservavano di norma il seggio parlamentare anche se balivi (a Berna, Soletta, Zurigo). A Lucerna sia i "grandi baliaggi" (riservati ai membri del Piccolo Consiglio) sia i "piccoli baliaggi" (accessibili a quelli del Gran Consiglio) erano retti da balivi residenti nella capitale; l'eccezione più importante fu, dal 1652, il baliaggio di Willisau. Città e comunità di valle particolarmente privilegiate, in qualche caso autorizzate ad amministrare autonomamente anche l'alta giustizia, potevano essere escluse dall'organizzazione generale dei baliaggi e dipendere direttamente dal cant. sovrano (Zofingen, Aarau, Lenzburg, Brugg, Losanna e la comunità dell'Oberhasli da Berna; Winterthur e Stein am Rhein da Zurigo; Sursee e Sempach da Lucerna). I cant. rurali non insediavano in tutti i territori annessi balivi che vi risiedevano stabilmente: mentre il balivo urano restava stabilmente in Leventina e quello svittese faceva altrettanto (fino al 1712) negli Höfe (a Pfäffikon e a Wollerau), il balivo svittese si faceva rappresentare ad Einsiedeln da un vicebalivo del posto; quanto alla March e a Küssnacht am Rigi, Svitto concesse loro un'ampia autonomia amministrativa, senza sottoporle alla vigilanza di un balivo.

La carica di balivo

In tutti i cant. la carica di balivo era accessibile a tutte le persone che godevano dei diritti di cittadinanza. Di fatto, tuttavia, i balivi provenivano per lo più dalle fam. che erano rappresentate regolarmente nei Consigli e nelle alte cariche cittadine o cant. Introducendo la cosiddetta Venalità degli uffici, che obbligava i balivi neoeletti a comprare la carica versando grosse somme di denaro al tesoro dello Stato e, di conseguenza, ai concittadini, i cant. rurali cercarono, nel XVII sec., di uniformare prassi elettive troppo diverse, restringendo, contemporaneamente, l'eleggibilità a balivo ai soli membri delle fam. facoltose: quello di Glarona a Werdenberg, per esempio, dovette ammortizzare un investimento di 3500-6000 fiorini in tre anni. Nei territori soggetti ai principati di Neuchâtel, Basilea e San Gallo la carica di balivo era spesso assunta da nobili, dotti laici e membri delle élite urbane; fondamentale per la nomina fino al crollo dell'ancien régime fu la condizione personale del candidato (provenienza, nascita) e non l'operato precedente.

I balivi erano eletti dal Gran Consiglio nelle città di Basilea (dal 1691), Berna, Zurigo (dal 1515) e San Gallo, dal Piccolo Consiglio a Basilea (fino al 1691), Sciaffusa e Soletta. Nei cant. rurali la nomina spettava alla Landsgemeinde, nei principati al sovrano; nel XVII e XVIII sec. diversi cant., per evitare che si acquistassero i voti al momento dell'elezione, introdussero il sorteggio. Mentre agli inizi dell'amministrazione cant. la durata della carica non era affatto regolata, nel corso del XVI sec. si impose l'usanza di mandati con scadenze precise di due, tre, cinque o sei anni. La rielezione, a determinate condizioni e dopo un periodo di riposo, era praticata soprattutto a Berna; a Zurigo, Glarona e in altre località, questa prassi, benché contemplata, era meno abituale.

Alla base del rapporto di servizio vi era il giuramento d'ufficio, che il nuovo balivo doveva prestare all'Autorità e che elencava i suoi compiti e doveri principali. Benché, di norma, il compenso del balivo consisteva in una quota fissa in denaro e in natura, in una partecipazione alle multe (spesso del 10%, talvolta anche superiore), in tasse o tributi e nell'usufrutto del podere del castello, le sue entrate variavano notevolmente a seconda delle dimensioni, delle risorse e della struttura economica del baliaggio. I baliaggi di Kyburg, Grüningen, Wädenswil ed Eglisau, i più cari acquistati dalla città di Zurigo, avevano i maggiori introiti e quindi facevano sì che le cariche balivali fossero le meglio remunerate del territorio. La suddivisione dei baliaggi bernesi in quattro classi di reddito e la venalità degli uffici praticata nei cant. rurali mostrano che le cariche balivali, diversamente dai seggi nei Consigli e nelle commissioni, potevano senz'altro risultare lucrative.

Il balivo Hans Franz Hagenbach fugge dalla sua fortezza di Farnsburg in fiamme nel 1798. Caricatura di Franz Feyerabend (Biblioteca nazionale svizzera, Berna).
Il balivo Hans Franz Hagenbach fugge dalla sua fortezza di Farnsburg in fiamme nel 1798. Caricatura di Franz Feyerabend (Biblioteca nazionale svizzera, Berna). […]

Quale massimo, e spesso anche unico, rappresentante diretto dell'autorità temporale, il balivo doveva tutelare i diritti e gli interessi della signoria sulle terre affidategli; egli era l'organo esecutivo centrale nell'amministrazione del territorio soggetto, e l'importanza del suo statuto trovava espressione nell'omaggio che egli riceveva dai sudditi del baliaggio, quale rappresentante del sovrano, nel momento in cui prendeva possesso delle proprie funzioni. Le sue competenze, pur variando a seconda dell'organizzazione amministrativa del territorio e dall'importanza del rispettivo baliaggio, consistevano nella giustizia (alta e/o bassa), nella difesa e nella polizia, nella sorveglianza della gestione di com. e parrocchie e dell'attività dei parroci o pastori nonché nell'amministrazione dei titoli di possesso e dei proventi dell'autorità, cui doveva rendere conto regolarmente. Organo intermedio fra autorità e sudditi, il balivo aveva la responsabilità generale di trasmettere e applicare le disposizioni provenienti dall'alto; contemporaneamente era interlocutore dei sudditi, le cui petizioni o lagnanze inoltrava poi all'autorità superiore. Nell'adempimento dei suoi molteplici compiti era spesso assistito da un cancelliere o segr. o Scriba balivale, del luogo e spesso eletto a vita; doveva altresì contare in misura decisiva sulla collaborazione e sulla lealtà dei maggiori funzionari locali e com. (vicebalivo, maior, Ammann), eletti dalla pop. autoctona, che assumevano il duplice ruolo di longa manus del balivo nel villaggio e di rappresentanti degli interessi del com. e dei sudditi nei confronti dell'autorità. Il balivo perciò, nonostante (o proprio per) l'ampiezza delle sue competenze, era sottoposto a numerosi controlli: dall'alto, dal Consiglio (che ne esaminava i rendiconti), sul piano locale dalle istituzioni autonome rurali e com., dai parroci o pastori e dai balivi dei baliaggi vicini, dal basso dai sudditi. Interessato al mantenimento di un potere stabile, infatti, il Consiglio prendeva in grande considerazione le lagnanze dei sudditi per eventuali casi di abuso d'ufficio.

Riferimenti bibliografici

  • W. Oechsli, «Die Benennungen der Alten Eidgenossenschaft und ihrer Glieder», in JSG, 41, 1916, 189-205
  • B. Amiet, Die solothurnische Territorialpolitik von 1344-1532, 1929
  • Peyer, Verfassung, 55-61, 116-121 (con bibl.)
  • D. Willoweit, «Die Entwicklung und Verwaltung der spätmittelalterlichen Landesherrschaft», in Deutsche Verwaltungsgeschichte, a cura di AA. VV., 1, 1983, 66-143
  • Braun, Ancien Régime, 239-255 (con bibl.)
  • D. Schindler, Werdenberg als Glarner Landvogtei, 1986
  • H.-R. Dütsch, Die Zürcher Landvögte 1402-1798, 1994
  • K. Weissen, "An der stuer ist ganz nuett bezalt", 1994
  • P. Robinson, Die Fürstabtei St. Gallen und ihr Territorium 1463-1529, 1995
  • F. Hitz, Fürsten, Vögte und Gemeinden, 2012
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Suggerimento di citazione

André Holenstein: "Baliaggi", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 04.11.2014(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/026415/2014-11-04/, consultato il 29.03.2024.