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Diritti d'uso

Per diritti d'uso collettivi si intendono i diritti di una collettività all'utilizzo di risorse naturali come Boschi, Pascoli, prati da strame, laghi e corsi d'acqua. Nel ME e nell'epoca moderna tale utilizzo interessava i possedimenti collettivi, generalmente estesi (Beni comuni), ma in misura limitata anche gran parte delle aree coltivate individualmente, che dopo il raccolto erano aperte allo sfruttamento in comune (Diritto di libero pascolo). I diritti d'uso ebbero grande importanza fino al XIX sec.: dato che molte economie domestiche di contadini, braccianti agricoli e artigiani dipendevano anche dall'accesso a queste risorse, la loro regolamentazione aveva un ruolo centrale non solo nella vita degli insediamenti rurali, ma anche in quella delle città minori; i Conflitti sociali si manifestavano quindi in maniera diffusa attraverso i Conflitti sullo sfruttamento di beni. I diritti d'uso collettivi vanno distinti da quelli individuali, legati a una persona, quali la rendita vitalizia, il diritto d'abitazione a vita o la prebenda.

A lungo gli storiografi hanno ricercato l'origine dei diritti d'uso fra gli antichi Germani. Le terre conquistate dalle centene germ. sarebbero state dapprima sfruttate collettivamente nella loro interezza; in un secondo tempo, una parte di esse avrebbe continuato a essere coltivata in comune (comunità di Marca) e un'altra sarebbe stata privatizzata. I diritti d'uso collettivi sarebbero dunque relitti di quell'epoca. La ricerca più recente, per contro, parte dal presupposto che questi diritti si siano delineati solo durante i dissodamenti del basso ME, quando in zone marginali soggette a utilizzo estensivo si scontrarono gli interessi di gruppi d'utenza diversi. Questo processo è ricostruibile nella Svizzera centrale, dove nell'XI e XII sec. vennero creati alpeggi, soprattutto privati, volti a garantire la sussistenza, mentre sul finire del XIII e nei due sec. successivi si formò un numero crescente di alpeggi e pascoli alti soggetti a sfruttamento collettivo (Comunità); sembra che impulsi in questa direzione provenissero sia dall'élite contadina - che era sempre più orientata verso l'allevamento e il commercio di bestiame e produceva anche per i mercati urbani - sia da parte signorile.

Durante l'età moderna i diritti d'uso vennero limitati in misura sempre maggiore, sia nel numero degli aventi diritto sia nelle forme di utilizzo. Le collettività che ne beneficiavano si chiusero verso l'esterno e verso l'interno, da un lato ostacolando la partecipazione di forestieri ai beni d'uso collettivo (spec. con tasse di ammissione più alte) o proibendola del tutto, dall'altro cercando di limitare il godimento dei beni anche ai propri membri economicamente più deboli. Per definire la cerchia degli aventi diritto furono creati due sistemi diversi, basati risp. sul diritto reale e su quello personale: nel primo il diritto d'uso era legato a una casa o a un fondo, nel secondo all'appartenenza alla comunità (talvolta anche a un gruppo di fam. che da tempo risiedevano in una località). In occasione della forte crescita demografica del XVI sec., le comunità di diritto reale fissarono il numero degli aventi diritto per proteggere le risorse collettive da uno sfruttamento eccessivo. Nelle collettività basate sul diritto personale la crescita della pop. indigena portò forzatamente a un aumento del numero degli aventi diritto e a un conseguente calo graduale della "quota d'uso" individuale. Nella cerchia degli aventi diritto l'utilizzo era per lo più graduato. Molto diffusa era la regola dello svernamento, secondo la quale era ammesso al pascolo solo il bestiame che aveva superato l'inverno unicamente grazie al foraggio del suo proprietario; destinata in origine a fissare il principio del fabbisogno e a impedire che grandi contadini e mercanti di bestiame speculatori trasferissero animali forestieri sugli alpeggi, essa subì la condizione di penuria sempre più marcata e finì con il privilegiare i grandi allevatori. Talvolta si faceva un'eccezione per i poveri, cui era consentito il pascolo sui beni comuni di una mucca presa in affitto. Nei villaggi dell'Altopiano l'utilizzo di boschi e pascoli era spesso commisurato all'appartenenza ad una classe (Contadini, Tauner) ed era talvolta definito in base al possesso di un tiro di buoi o di cavalli oppure a seconda delle dimensioni del fondo posseduto. Le disparità con cui venivano assegnati i diritti d'uso erano legate a motivi di ordine pratico, in quanto le fattorie di dimensione superiore avevano bisogno di più pascoli e di più legname rispetto a quelle di dimensioni ridotte. L'aumento del numero di coloro che erano privi di proprietà provocò una contestazione sempre più dura del sistema. Là dove i contadini proprietari disponevano di pascoli e boschi privati, talvolta potevano affermarsi tendenze ugualitarie. Il numero dei capi che potevano pascolare sui beni comuni veniva limitato, mentre il taglio di legname era ripartito in misura uniforme.

Le quote di utilizzo per i singoli aventi diritto non diminuirono unicamente a seguito della crescita demografica, ma anche per la diminuzione delle superfici adibite a usi collettivi. Nel XVI sec., in tutta la Svizzera, si procedette al dissodamento di foreste e beni comuni furono colonizzati o destinati a usi speciali. Le Recinzioni causarono inoltre la soppressione di una parte dei diritti di pascolo su campi e prati. Nel XVIII sec., per influsso dei fisiocrati, porzioni cospicue di beni comuni vennero distribuite; ne approfittarono anche i contadini con poca terra o nullatenenti, cui interessava disporre non di pascoli ma di coltivi. Altre superfici utilizzate in forma collettiva scomparvero nella seconda metà del XVIII sec., quando in vaste parti dell'Altopiano le riforme agrarie (Rivoluzione agricola) portarono all'abbandono del pascolo sui terreni sottoposti al sistema di avvicendamento delle colture e il Maggese fu sostituito dalla coltivazione di foraggere; in seguito il bestiame fu tenuto soprattutto nelle stalle, con conseguente letamazione mirata dei campi.

Tacche di contrassegno di Tujetsch. Illustrazione tratta da un saggio di Johannes Focke, giurista e collezionista di Brema, pubblicato nello Schweizerisches Archiv für Volkskunde, vol. 7, 1903, p. 41 (ETH-Bibliothek Zürich).
Tacche di contrassegno di Tujetsch. Illustrazione tratta da un saggio di Johannes Focke, giurista e collezionista di Brema, pubblicato nello Schweizerisches Archiv für Volkskunde, vol. 7, 1903, p. 41 (ETH-Bibliothek Zürich). […]

La Repubblica elvetica segnò una cesura anche nell'ambito dei diritti d'uso: l'istituzione del com. politico o degli ab. (Comune) sancì una netta separazione fra questa entità e la collettività che condivideva i diritti d'uso (Comune patriziale, Corporazioni comunali); inoltre, si ebbe un'ondata di spartizioni di beni comuni e spesso anche di boschi, nate quasi sempre a seguito di iniziative di contadini del ceto medio che vinsero le resistenze dei grandi contadini, favoriti dal sistema precedente, e della pop. priva di terre, che dipendeva dalla stipa caduta raccolta nei boschi. La fine dell'Elvetica sancì il parziale ritorno alla situazione prerivoluzionaria. Solo a partire dalla Rigenerazione i diritti d'uso e il relativo possesso collettivo di beni comuni, alpeggi e boschi furono definitivamente separati dai com., dalle comunità di valle ecc. e spartiti fra tutti gli aventi diritto oppure conferiti ad appositi enti collettivi, ora basati su una concezione liberale della proprietà. Dopo tale operazione solo le persone che possono provare la loro appartenenza a questi enti godono dei diritti d'uso.

Riferimenti bibliografici

  • G. A. Chevallaz, Aspects de l'agriculture vaudoise à la fin de l'Ancien Régime, 1949, 66-73
  • K. S. Bader, Dorfgenossenschaft und Dorfgemeinde, 1962
  • F. Walter, Les campagnes fribourgeoises à l'âge des révolutions, 1983
  • D. Rogger, Obwaldner Landwirtschaft im Spätmittelalter, 1989
  • P. Trevisan, «Der Solothurner "Rechtsamestreit"», in Schweiz im Wandel, a cura di S. Brändli et al., 1990, 363-381
  • D. Zumkeller, Le paysan et la terre, 1992
  • B. Meier, D. Sauerländer, Das Surbtal im Spätmittelalter, 1995, spec. 278-290
  • A. Ineichen, Innovative Bauern, 1996
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Suggerimento di citazione

Martin Leonhard: "Diritti d'uso", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 12.08.2009(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/025978/2009-08-12/, consultato il 19.03.2024.