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Ricognizione

Nel linguaggio giur. con ricognizione si intende la procedura di accertamento dell'esistenza o veridicità di un fatto o dell'identità di una persona o di una cosa; in quest'ambito il giudice può avvalersi anche delle deposizioni di testimoni, rilasciate sotto giuramento. In senso più ampio il concetto di ricognizione designa ogni attività volta a raccogliere sul terreno le informazioni necessarie per impostare un'azione di carattere operativo o logistico. Diversamente la variante cognizione in origine definiva i concetti di conoscenza, informazione o notizia. La trasmissione orale del Diritto consuetudinario e degli Ordini era fondata sulla cognizione, come pure la maggioranza delle sentenze emesse dai tribunali, formulate sulla base di accertamenti di fatti valutati giuridicamente, individuando le norme applicabili alla fattispecie ed applicandole correttamente. Un'istituzione che presentava aspetti simili esisteva anche nella Svizzera ted. (denominata Kundschaft) e nella Svizzera franc. (enquêtes par turbe).

Riferimenti bibliografici

  • Idiotikon, 3, 353 sg.
  • Deutsches Rechtswörterbuch, 8, 1984-1991, 94-100
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Scheda informativa
Contesto Cognizione

Suggerimento di citazione

Anne-Marie Dubler: "Ricognizione", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 06.10.2010(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/025761/2010-10-06/, consultato il 28.03.2024.