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Forestieri

Dal ME al XIX sec. furono considerati forestieri coloro che provenivano da una giurisdizione diversa e che a seguito di una capacità giur. limitata subivano restrizioni nella vita quotidiana e nell'attività professionale. I forestieri o "esterni" (estranei, dal lat. extranei), giunti da fuori, venivano distinti dai residenti "interni", nativi del luogo (ad esempio cittadini di una città o membri di una comunità di villaggio). Un gruppo particolare di forestieri era costituito dai Profughi, che cercarono rifugio in Svizzera spec. nell'epoca moderna. In senso lato, erano forestieri anche i Dimoranti (come gli Habitanten, i Beisassen, i divisi) e coloro che appartenevano alla Marginalità sociale (girovaghi, ebrei, mendicanti). A prescindere da eccezioni locali, in tutta la Svizzera lo statuto di straniero aveva analoghe caratteristiche e implicazioni giur. ed era in linea di principio revocabile, in particolare attraverso l'acquisizione del Diritto di cittadinanza. Solo nel XIX sec., tuttavia, i forestieri ottennero gli stessi diritti fondamentali di cui usufruivano i nativi; rimasero però in vigore alcune distinzioni legate spec. ai diritti politici (Stranieri).

I forestieri nella città medievale

Nel ME, i forestieri per eccellenza erano i commercianti. Privi di diritti, potevano affidarsi alla protezione del re, che in cambio acquisiva, tra l'altro, il diritto di ereditare il loro lascito. Nel XIII e XlV sec., la scorta (Salvacondotto) e i diritti successori dei forestieri passarono ai langraviati sotto forma di regalie. Le lettere di salvacondotto per i commercianti (attestate a Berna fino al 1500), in origine intestate individualmente e di validità limitata, furono sostituite da tasse generali, prelevate alle dogane, che garantivano la sicurezza dei mercati delle città; le tasse sulle dogane e sul salvacondotto rimasero in vigore fino al XIX sec.

I forestieri erano sottoposti al diritto locale. In alcuni casi, gli statuti cittadini accordavano loro delle prerogative, ma in generale li penalizzavano rispetto ai cittadini. In caso di delitto, il forestiero era perseguito in modo più severo; nessun diritto lo proteggeva dall'espulsione; se si rifiutava di comparire in giudizio, veniva privato di tutti i diritti. In caso di maltrattamento, godeva di minore protezione penale: se ad esempio insultava un cittadino, quest'ultimo poteva picchiarlo e restare impunito. Il forestiero era escluso dai diritti e dalle istituzioni borghesi, non poteva ricoprire la funzione di giudice o Consigliere e comparire in giudizio come testimone.

In certi casi, la legge locale sul mercato favoriva il commerciante straniero, che oltre al libero accesso e a un posto di mercato godeva di determinati privilegi presso il tribunale preposto: beneficiava di scadenze procedurali brevi, aveva il diritto di prestare giuramento e in caso di riscossione di un debito poteva richiedere pegni sfruttabili a breve termine. In un processo risolto a suo favore, otteneva l'indennizzo delle spese di alloggio. Le città con importanti attività commerciali stipularono accordi reciproci per migliorare la posizione sociale dei propri cittadini all'estero.

I forestieri nell'epoca moderna

Verso la fine del XV sec., il timore nei confronti della concorrenza portò a un graduale aumento della Xenofobia, spec. nei confronti dei Romandi (Welschen) e degli Svevi (Germanici). Le restrizioni già parzialmente elaborate in precedenza furono inasprite ed estese anche alle campagne: nei villaggi erano ritenuti forestieri coloro che non erano nati sul posto, non vi risiedevano e non avevano acquisito il diritto di cittadinanza, compresi gli ab. dei com. confinanti; i forestieri, inoltre, venivano tassati in base alla loro origine: le persone provenienti da altri Paesi pagavano una tassa di 50 corone, i Conf. di 30 e gli ab. del luogo di 25 (Busswil presso Melchnau, 1692).

Restrizioni particolarmente severe furono introdotte in materia di domicilio: l'acquisto di beni immobili venne vietato oppure vincolato al diritto di prelazione riservato ai nativi del luogo. I forestieri non potevano usufruire di pegni immobiliari né utilizzare i beni comuni dal momento che non possedevano terre. Fino al XVIII sec., perfino nei villaggi l'acquisizione della cittadinanza risultò praticamente impossibile. I forestieri erano accolti solo come dimoranti; se le loro condizioni economiche peggioravano, correvano il rischio di essere espulsi. Per stabilirsi in un villaggio, i forestieri dovevano pagare una tassa d'entrata. I matrimoni con forestieri necessitavano di un'autorizzazione pubblica; alle donne, inoltre, veniva richiesta una dichiarazione dei beni o una fideiussione e agli uomini un pagamento in contanti (tassa sul matrimonio). In caso di violazione delle norme, spec. nei matrimoni con un coniuge di fede diversa, la coppia veniva espulsa dal com. I beni ereditari dei cittadini che si erano sposati fuori com. venivano trattenuti per coprire eventuali debiti; più tardi si procedeva a una detrazione compresa tra il 5 e il 10% (diritto di migrazione).

I forestieri erano ostacolati dalle corporazioni nell'esercizio della professione; in genere, le soc. commerciali tra cittadini e forestieri erano proibite dal Consiglio. In casi eccezionali, quest'ultimo concedeva il permesso di domicilio agli artigiani specializzati o agli imprenditori industriali. Già nel XVII sec. non esisteva più il libero accesso al mercato. I commercianti itineranti forestieri dovevano conseguire una patente (Krämerschein) o pagare una tassa di ammissione alla corporazione locale. Nel XVIII sec., i forestieri erano autorizzati a partecipare esclusivamente ai mercati e alle fiere delle città; nel cant. Lucerna, ad esempio, erano ammessi solo a 11 degli oltre 50 mercati, che erano per la maggior parte riservati ai commercianti locali e conf.

Riferimenti bibliografici

  • FDS, (Stadtrechte und Landrechte)
  • HRG, 1, 1266-1272
  • LexMA, 4, 909 sg.
  • C. Sieber, Spätmittelalterlicher Nationalismus, 1995
  • C. Seiring, Fremde in der Stadt (1300-1800), 1999
Link

Suggerimento di citazione

Anne-Marie Dubler: "Forestieri", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 09.11.2006(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/025736/2006-11-09/, consultato il 29.03.2024.