In conformità al principio di uguaglianza naturale, la Costituzione della Repubblica elvetica del 12.4.1798 abrogò i privilegi di casta e i vincoli di sudditanza, designando come cittadini sviz. (Citoyens Suisses, Diritto di cittadinanza nell'accezione coniata dalla Rivoluzione franc.) non solo i membri della cittadinanza e delle comunità, ma anche tutti i Dimoranti e gli Ewige Einwohner. In seguito, tuttavia, gli ebrei furono di nuovo esclusi. Il diritto di cittadinanza attiva era limitato ai cittadini sviz. di sesso maschile (a partire dal ventesimo anno di età). Un decreto ratificato dai Consigli della Repubblica elvetica il 28.4.1798 abolì il termine "Signore", considerato incompatibile con il principio di uguaglianza, a favore della designazione "bella e semplice di Cittadino".
Riferimenti bibliografici
- E. His, Geschichte des neuern Schweizerischen Staatsrechts, 1, 1920, 105-127
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