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Armamento

L'armamento, vale a dire la preparazione dei mezzi di combattimento e del materiale in dotazione alle forze militari, è disciplinato dall'ordinamento militare (Difesa nazionale).

L'armamento nella vecchia Confederazione

Vessillifero di Nidvaldo nella Schweizer Chronik di Christoph Silberysen, 1576 (Aargauer Kantonsbibliothek, Aarau, MsWettF 16: 1, p. 242; e-codices).
Vessillifero di Nidvaldo nella Schweizer Chronik di Christoph Silberysen, 1576 (Aargauer Kantonsbibliothek, Aarau, MsWettF 16: 1, p. 242; e-codices). […]

I cant. conf., privi di un'amministrazione adeguata, per motivi di risparmio delegavano le competenze in materia di armamento ai poteri ad essi subordinati. Nell'ambito del sistema di Milizia e dell'obbligo individuale di armarsi, l'onere maggiore dell'armamento ricadeva sul singolo cittadino soggetto al servizio militare (Milizie cantonali). I costi che l'autorità sosteneva per dotarsi di armi (Armi) rappresentavano solo una piccola parte dell'intera spesa bellica. Le esigue finanze pubbliche costringevano a investimenti militari minimi: dal 1360 al 1535 Basilea destinò il 5,1% delle spese all'esercito e il 4,6% alla condotta di guerra, mentre Lucerna, nel periodo 1501-60, impiegò per la sicurezza esterna e interna il 3,7% dei suoi introiti (8,2% delle spese). Nel XVII e XVIII sec. diversi tentativi per rendere permanenti i tributi di guerra fallirono di fronte all'opposizione fiscale.

Conformemente al carattere degli ordinamenti militari, l'acquisto di materiale nei cant. conf. era regolato da complessi contingentamenti applicati ad ass. urbane, corporazioni, comborghesie, baliaggi, altre signorie, città soggette, comunità di villaggio, conventi ecc. Ogni fuoco appartenente a queste unità doveva fornire all'attiva un uomo che, per procurarsi il materiale bellico necessario, poteva fare riferimento unicamente alle proprie risorse finanziarie. In caso di necessità immediata, il potenziale militare era potenziato dall'armamento della Landsturm. Gli enti dotati di una cassa di guerra sussidiavano parte dell'armamento dei propri membri più bisognosi; tuttavia, nel tentativo di risparmiare, esse non adempivano completamente ai loro doveri, ciò che provocava dei conflitti con l'autorità. Fin dal XVII sec. le autorità cercarono di accentrare il proprio potere anche in materia di armamenti, costringendo al servizio militare obbligatorio e all'obbligo di armamento non più il solo fuoco, ma il singolo cittadino, e conferendo il diritto di reclutamento non più al sindaco, bensì al balivo (a Berna, per esempio, nel 1672 e nel 1684); ciononostante, fino al XIX sec. rimase in vigore l'obbligo com. (in genere non rispettato a sufficienza) di contribuire all'armamento dei cittadini bisognosi soggetti alla leva.

I mandati per limitare il diritto di porto d'armi, documentabili fin dalla guerra dei contadinidel 1525, erano contraddittori; il diritto all'armamento personale era in effetti difficile da limitare, in quanto la difesa si basava proprio su questo principio e sugli obblighi cui il singolo era sottoposto. Le autorità erano comunque più preoccupate dal cattivo stato dell'equipaggiamento che dal timore di abusi delle armi. Le ispezioni annuali - eseguite in città dai maestri delle corporazioni, nel contado dai balivi e nei cant. a Landsgemeinde dagli incaricati dell'assemblea - avrebbero dovuto assicurare un armamento sufficiente; in pratica, però, le ispezioni avvenivano spesso solo poco prima di un combattimento. Per migliorare o quanto meno mantenere il livello di equipaggiamento, a partire dal tardo ME le città imposero ai cittadini agiati l'acquisto di armi in ferro, senza le quali (nel caso dei meno facoltosi, bastavano anche solo singole parti dell'arma), non ottenevano il diritto di cittadinanza o l'ammissione alla corporazione. Le città piuttosto ricche migliorarono il livello di armamento, accumulando riserve di armi, in seguito prestate o vendute a prezzi controllati, nei loro Arsenali. Gli statuti cittadini (dall'inizio del XV sec.) e i mandati governativi (dal XVI) proibivano di dare in pegno armi difensive e offensive, o di venderle a forestieri; i ripetuti moniti - per esempio della città di Berna a tutti i funzionari nel 1600 - mostrano tuttavia che i padri di fam. caduti in miseria vendevano comunque all'asta le loro armi. Inoltre, finché i mercenari e gli imprenditori militari dovettero preoccuparsi del proprio equipaggiamento e di quello delle loro truppe (fino all'inizio del XVII sec.), ogni anno parecchie centinaia di armi bianche, corazze e armi da fuoco portatili, acquistate con grandi sacrifici, finivano per essere assorbite dal servizio mercenario. Nel XVIII sec. alcuni cant. conf. - Berna nel 1712 e nel 1726, Soletta nel 1730, Sciaffusa nel 1743 e Glarona nel 1790 - consentirono i matrimoni soltanto se lo sposo possedeva, fra le altre cose, un armamento sufficiente; tale norma fu assunta a modello dai padri fondatori degli Stati Uniti.

Costruzione di un cannone all'arsenale di Zurigo. Acquaforte di Johann Melchior Füssli in Neujahrsblatt der Gesellschaft der Constaffler und Feuerwerker im Zeughaus, 1715 (Zentralbibliothek Zürich, Graphische Sammlung und Fotoarchiv).
Costruzione di un cannone all'arsenale di Zurigo. Acquaforte di Johann Melchior Füssli in Neujahrsblatt der Gesellschaft der Constaffler und Feuerwerker im Zeughaus, 1715 (Zentralbibliothek Zürich, Graphische Sammlung und Fotoarchiv).

L'obbligo a provvedere di persona al proprio armamento, non regolamentato in modo uniforme, favoriva nei cant. conf. lo sviluppo di modelli diversi che, in ultima analisi, provocavano confusione e impedivano qualsiasi forma di istruzione militare, già praticata invece sul piano intern. fin dal XVII sec. Proposte come la riforma della milizia bernese ideata da Johann Ludwig von Erlach nel 1628 erano pressoché inattuabili, perché le singole unità dipendevano dalla disponibilità dei loro miliziani alla cooperazione e non avevano mezzi sufficienti per colmare i disavanzi. Nel tentativo di rimediare alla nota carenza di armi da fuoco dell'attiva si adottarono accorgimenti, peraltro poco efficaci, quali l'aumento della paga, i prestiti offerti dagli arsenali o la costituzione delle soc. di tiro. I frequenti conflitti fra autorità e tiratori sul valore tecnico delle armi mostrano che le armi raffinate preferite dagli ultimi non sempre erano adatte a fini bellici; per molto tempo, fra l'altro, i tiratori si rifiutarono di sostituire l'obsoleta carabina con acciarino a ruota con armi di ordinanza quali il moschetto, non molto preciso ma meno costoso, e più tardi lo schioppo a pietra focaia.

L'aiutante Fuhrer di Anwil, contingente di Basilea. Acquerello di Franz Feyerabend (Universitätsbibliothek Basel, Handschriftenabteilung).
L'aiutante Fuhrer di Anwil, contingente di Basilea. Acquerello di Franz Feyerabend (Universitätsbibliothek Basel, Handschriftenabteilung). […]

Settori particolari che rientravano nelle competenze sugli armamenti proprie dell'autorità erano l'Artiglieria, le Mura cittadine e la polvere da sparo. La fabbricazione, la manutenzione e l'utilizzo dei cannoni, l'istruzione degli assistenti e degli apprendisti erano compiti che spettavano ai maestri armaioli, al servizio delle città più ricche almeno nei periodi di maggiore bisogno; Berna ne ebbe uno provvisorio nel 1383, Lucerna nel 1386, Zurigo nel 1388, Basilea nel 1390, mentre Friburgo fu il primo cant. conf. ad assumerne uno a tempo indeterminato (1401), seguito poi da Soletta (1463). Nel XV sec. Berna nominò un responsabile addetto alla sorveglianza di cannoni, accessori e munizioni; dal XVI sec. conservò le armi pesanti in un apposito arsenale centrale. Essendo interamente controllata dall'autorità cittadina, l'artiglieria si distingueva in misura sostanziale dalla fanteria, più difficile da sorvegliare; a dare un carattere "governativo" all'artiglieria contribuiva il fatto che in parte essa era finanziata direttamente dai contratti mercenari. Visto il livello generalmente scadente degli armamenti, i cant. conf. stabilirono che i pochi cannoni funzionanti (di proprietà in particolare di Zurigo e di Berna) fossero messi a disposizione delle truppe comuni, con conseguente suddivisione dei costi. Fino al XV sec. il sistema più comune per impossessarsi dei cannoni era il depredamento; dal XVI sec. singoli cant. cominciarono a ordinare cannoni a fam. di fonditori (i Füssli per Zurigo, i Maritz per Berna). Zurigo, con i finanziamenti provenienti dalle corporazioni professionali, acquistò, alla fine della guerra dei Trent'anni, cannoni svedesi già utilizzati, i cosiddetti Benfelder Armatur (dal nome di una città alsaziana). A quell'epoca le bocche da fuoco conf. erano considerate praticamente inutilizzabili; attorno al 1710 e dopo il 1770 campagne di rifusione ne migliorarono leggermente la qualità e restrinsero per la prima volta il numero dei calibri a disposizione.

A Berna il maestro armaiolo fabbricava anche la polvere da sparo; le officine per la produzione della polvere, comuni nel resto d'Europa dalla metà del XV sec., nella Conf. si svilupparono solo alla fine del XVI (a Berna, Zurigo e Friburgo, cui si aggiunsero nel XVIII Soletta e Svitto). I loro privilegi fiscali portarono, nel XVII sec., alla creazione di un'apposita regìa; il consumo di polvere era notevole anche a causa delle molte feste di tiratori e dei mortaretti sparati per scopi di rappresentanza.

Verso un esercito federale (1798-1874)

L'equipaggiamento gratuito, previsto dalla prima Costituzione elvetica (1798), fu impossibile da finanziare; nel 1799 il Direttorio elvetico trasferì ai com. il costo delle truppe permanenti (soldo, armi, uniformi), ciò che costituì un peso eccessivo per le loro finanze. Con l'Atto di mediazione (1803) e la Restaurazione (1815) le competenze in materia di armamento tornarono ai cant., la cui sovranità venne confermata anche dal Patto fed. del 1815; in pratica, ciò rese impossibile l'attuazione delle nuove direttive fed. unitarie sulle armi, sui vestiti e sugli equipaggiamenti. L'art. 8 del Patto incaricava la Dieta, d'intesa con i governi cant., di ordinare la sorveglianza sulla formazione, sull'armamento e sull'equipaggiamento del contingente militare; il regolamento del 1817 trasferì questa competenza all'autorità di sorveglianza militare, che però, vista la situazione, si limitò a informare regolarmente la Dieta del livello sempre basso delle armi e degli equipaggiamenti cant. Se il dazio sulle importazioni (sempre in vigore dal 1815) e i contributi di guerra franc. aumentarono le possibilità finanziarie dei cant., questi ultimi, che negli anni 1820-30 e 1840-50 spesero per l'Esercito risp. nove e otto volte più della Conf., continuarono a impiegare nel settore solo il 9-14% del loro bilancio complessivo, di cui solo meno del 10% a favore dell'armamento. In quel periodo nessun altro Stato europeo aveva una spesa militare pro capite così bassa come quella collettiva di cant. e Conf. (1832: Svizzera 0.35 frs., Württemberg 1.7, Spagna 3.1, Prussia 4.44, Francia 5.48, Paesi Bassi 18.69).

Con la nascita dello Stato fed. (1848), la responsabilità di assicurare la preparazione materiale passò dai cittadini soggetti al servizio militare ai cant., e da questi alla Conf. Questa destinò all'armamento una quota sempre maggiore delle sue spese militari: il 10-20% negli anni 1850-1860, il 40% nel 1861, meno del 10% tra il 1862 e il 1866, il 68% nel 1867 e in seguito il 40-60%. L'armamento divenne un compito assunto dallo Stato anche in tempo di pace, per quanto il principio dell'equipaggiamento personale dei singoli e delle truppe rimase importante. Anche l'art. 20 della Costituzione fed. del 1848 riconobbe alla Conf. solo un diritto di vigilanza e lasciò ai cant. la competenza per l'acquisto, la fabbricazione e il mantenimento del materiale da guerra; di conseguenza, l'armamento restò quantitativamente modesto e privo di una pianificazione e di un coordinamento efficace. Solo dopo il 1860 la Conf. riuscì ad imporre una graduale unificazione dei calibri di cannone; nel 1864 decise, per la prima volta e con la compartecipazione ai costi dei cant., di dotare la Fanteria di un'arma nuova. Prima di allora i fucilieri si erano dovuti accontentare delle modifiche apportate a schioppi in parte ancora settecenteschi (acciarino a percussione nel 1842, rigatura della canna nel 1859); soltanto per i tiratori scelti e i battaglioni di cacciatori la Conf. aveva deciso di acquistare nuove carabine (1850) e, dopo varie proposte fallite, nuovi fucili (1856). Le armi dovevano essere acquistate dai cant. con la mediazione dell'amministrazione fed. di guerra; la Conf. copriva i ⅔ dei costi. Per il resto le nuove acquisizioni erano demandate ai cant. o ai singoli cittadini, i cui acquisti di materiale bellico, in nome del risparmio, erano occasionali e puntavano all'esemplare singolo o alle piccole serie. In considerazione dei costi elevati, la legge fed. del 1851 sui contributi dei cant. e della Conf. alle truppe, ai cavalli e al materiale bellico permetteva ai cant. di partecipare all'esercito fed. ancora con i loro vecchi materiali molto diversi fra loro; i nuovi acquisti dovevano però seguire la linea tracciata dall'ordinanza fed. Un armamento unitario era ostacolato anche dalla politica del personale: malgrado la creazione del Dip. militare fed. (DMF), la competenza per gli acquisti era delegata ad apposite commissioni; nel 1858 l'amministrazione del materiale in seno al DMF era ancora composta da due sole persone: l'amministratore Rudolf Emanuel von Wurstemberger e un assistente.

Armamento ed esercito (dal 1874)

Il documento sull'org. militare del 1850 affidò la responsabilità dell'armamento all'ispettore dell'artiglieria, cui vennero messi a disposizione nel 1863 un amministratore del materiale e due officine militari a Thun. Nel 1872 tali officine vennero riunite in un'unica divisione tecnica che, integrata dalle tre fabbriche di Berna (armi), Wimmis (polvere da sparo) e Altdorf (UR; munizioni), fu sottoposta nel 1907 direttamente al capo del DMF con il nome di divisione tecnica di guerra (Aziende federali d'armamento). Il capo di Stato maggiore generale era responsabile per tutti i preparativi in campo bellico; i problemi di equipaggiamento venivano risolti, nella prassi, con la collaborazione informale di tutte le parti interessate.

La maggior parte degli armamenti forniti all'esercito prima e durante la seconda guerra mondiale venne prodotta in Svizzera (anche se spesso grazie a licenze ottenute all'estero); all'inizio della guerra, tuttavia, l'armamento sviz. presentava gravi lacune.

Nel 1954 il DMF emanò le prime disposizioni sullo sviluppo e sull'acquisto di materiale bellico; la nuova versione del 1963 fissò nei dettagli i compiti e le competenze degli organi interessati. Per tutelare meglio gli interessi generali dell'esercito nell'acquisto di armi, nel 1962 lo Stato maggiore generale fu completato da un sottogruppo di pianificazione, che per la prima volta allestì un piano finanziario quinquennale. Nel 1963 la divisione tecnica di guerra fu suddivisa in una divisione tecnica, in una commerciale e nella direzione centrale delle officine militari. L'affare Mirage (1964) mostrò come l'organizzazione dei servizi d'armamento, così come era strutturata, non era in grado di valutare e acquistare sistemi d'arma complessi; nel 1968, perciò, la divisione tecnica di guerra fu ampliata e divenne l'aggruppamento dell'armamento, al cui capo competevano lo sviluppo e l'acquisto del materiale bellico; il capo di Stato maggiore generale, che doveva invece provvedere alla pianificazione globale della difesa, istituì un comitato di armamento destinato a garantire il coordinamento fra tutti gli uffici interessati. Allo stesso scopo, nel 1969, venne fissato il procedimento di armamento; la pianificazione generale del 1975 riunì le singole fasi precedenti in un unico piano globale di base e di realizzazione. Nel 1975 venne elaborato il concetto direttivo per Esercito 80, che costituì la base per un piano globale militare a lungo termine; le esigenze di potenziamento e rinnovamento a medio termine furono messe a confronto con il programma finanziario quadriennale della Conf., e in seguito venne stilato il programma degli investimenti. Nel 1982 l'aggruppamento dell'armamento venne diviso in tre uffici orientati ai prodotti, con organi tecnici e commerciali.

L'aereo da combattimento P-16, costruito nel 1955 dalla Flug- und Fahrzeugwerke Altenrhein (Archivio Schindler Technik AG, Altenrhein).
L'aereo da combattimento P-16, costruito nel 1955 dalla Flug- und Fahrzeugwerke Altenrhein (Archivio Schindler Technik AG, Altenrhein). […]

La Forza aerea ebbe chiaro già negli anni '50 che uno sviluppo in proprio di sistemi d'arma sempre più complessi non poteva rientrare nelle possibilità dell'apparato d'armamento sviz.; le Truppe meccanizzate e leggere (le forze corazzate) lo compresero alla fine degli anni '70; né il caccia ad ala delta N-20 (sviluppato dall'officina aeronautica di Emmen) né il P-16 della FFA (Flug- und Fahrzeugwerke Altenrhein) furono mai prodotti in serie. I carri armati 61 e 68, costruiti dall'officina specializzata di Thun, avevano torrette troppo piccole; il 68, inoltre, presentava molti difetti che furono corretti con numerose difficoltà. Lo sviluppo di un nuovo carro sviz. da combattimento, avviato nel 1975, fu bloccato nel 1979 perché il Leopard ted. veniva a costare ca. il 25% in meno; l'industria militare sviz. dovette accontentarsi di ricevere i componenti e di montarli. Dal 1973 al 1982 il 53% degli investimenti sviz. nel settore degli armamenti finì a imprese private nel Paese, il 34% a ditte all'estero e il 13% alle apposite aziende fed. L'idea che le esportazioni fossero indispensabili per garantire la sopravvivenza dell'industria sviz. del settore, improntata soprattutto alla copertura dei fabbisogni dell'esercito, ha caratterizzato i dibattiti sorti attorno alle iniziative del 1972, 1997 e 2009 (tutte respinte), che volevano vietare l'esportazione di armi, e allo sviluppo della legislazione che regola l'esportazione di materiale bellico. Il crollo dell'Unione Sovietica (verso il 1990) ha modificato i parametri di un tempo; la realizzazione del programma Esercito 95 ha fatto diminuire la domanda di materiale bellico. Il potenziale industriale del DMF (dal 1998 DDPS) è stato ridimensionato, in particolar modo con la centralizzazione presso l'aggruppamento dell'armamento dei servizi di manutenzione lontani dalla truppa in quattro centri di competenza sui materiali. Una novità è che il criterio decisivo in sede di acquisto non è più il costo iniziale dell'oggetto ma quello della sua manutenzione; se possibile, si cerca di acquistare prodotti finiti. Le esigenze dell'Esercito XXI pongono l'accento sempre meno sui prodotti di massa e sempre più su quelli dell'alta tecnologia. È previsto il distacco dell'aggruppamento dell'armamento dall'ambito della difesa.

Riferimenti bibliografici

  • S. Franscini, Statistica della Svizzera, 1827
  • H. Leemann, Abriss der Militär-Statistik der Schweiz, 1839
  • J. H. Hottinger, Der Staatshaushalt der schweizerischen Eidgenossenschaft und ihrer einzelnen Republiken, 1847
  • H. Schmid, Bundesrat Frey-Herosé, 1917
  • K. Imobersteg, Die Entwicklung des schweizerischen Bundesheeres von 1850 bis 1874, 1973
  • H. Schneider, Schweizer Waffenschmiede vom 15. bis 20. Jahrhundert, 1976
  • Bewaffnung und Ausrüstung der Schweizer Armee seit 1817, 14 voll., 1970-1994
  • H. R. Kurz, Cento anni di Esercito svizzero, 1981 (ted. 1978)
  • H. Senn, Entwicklung der Führungsstruktur im Eidgenössischen Militärdepartement, 1982
  • P. Hug, Zur Geschichte des Kriegsmaterialhandels, 1996
  • Pubbl. CIE, 11
Link

Suggerimento di citazione

Peter Hug; Hans Senn: "Armamento", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 20.08.2013(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/024624/2013-08-20/, consultato il 29.03.2024.