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Pace del lavoro

L'espressione pace del lavoro designa una situazione in cui i conflitti collettivi tra datori di lavoro e salariati sono risolti mediante negoziati, rinunciando a misure di lotta come Scioperi o serrate. Nella seconda metà del XX sec. questa nozione, poco utilizzata all'estero, è divenuta in Svizzera un elemento dell'identità nazionale. Sia il discorso politico sia la ricerca scientifica attribuiscono alla pace del lavoro importanti conquiste, tra le quali il benessere materiale, la sicurezza sociale e la stabilità politica. Essa influenza addirittura l'interpretazione del passato, facendo apparire la propensione al consenso come una secolare caratteristica del popolo sviz.

Nella maggior parte dei casi i conflitti di lavoro erano e sono risolti, in Svizzera come all'estero, in maniera pacifica. Tale prassi presuppone l'esistenza di strutture riconosciute che rappresentino gli interessi di entrambe le parti; mentre il capitale è ovviamente difeso dal management, i lavoratori dovettero creare appositi organi di rappresentanza (Commissioni operaie o Sindacati). La pace del lavoro si fonda su accordi vincolanti tra le parti, come in particolare i Contratti collettivi di lavoro (CCL), spesso estesi a un intero settore economico o a tutta una regione. Lo Stato democratico si accontenta generalmente di predisporre il quadro legale e, a livello sussidiario, le istanze e le procedure di conciliazione (uffici di conciliazione); promuove inoltre la pace del lavoro attraverso la sua Politica sociale (spec. le Assicurazioni sociali). Nel 1900 una legge del cant. Ginevra stabilì esplicitamente, per la prima volta in Svizzera, l'obbligo della pace del lavoro fino alla scadenza di un CCL. Sul piano fed. una disposizione analoga entrò in vigore - dopo un tentativo fallito nel 1919-20 - solo nel 1941, durante il regime dei pieni poteri, con il decreto fed. concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale ai CCL. Il 28.9.1956 tale provvedimento passò, in occasione di una revisione parziale del Codice delle obbligazioni (CO), nella legislazione ordinaria (legge fed. concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al CCL). Da allora il CO obbliga le parti contrattuali a "salvaguardare la pace del lavoro" e ad astenersi "da qualsiasi mezzo di lotta per ciò che riguarda gli oggetti disciplinati dal contratto collettivo" (art. 357a). Come stabilito dal Tribunale fed. già nel 1919, vige quindi una pace del lavoro relativa; in altre parole, le misure di lotta sono autorizzate se si riferiscono a questioni non regolamentate dal CCL. Lo stesso art. del CO consente tuttavia di concludere una pace del lavoro assoluta, che esclude qualsiasi misura di lotta per tutta la durata del contratto; nel 1977 il 67% dei CCL riportavano clausole simili, il 4% indicava esplicitamente la pace del lavoro relativa e il 29% rinunciava a disciplinare la materia.

In Svizzera, per molto tempo, la pace del lavoro non ebbe alcun peso; da un lato la frequenza degli scioperi era simile a quella registrata all'estero, dall'altro i sindacati e le commissioni operaie non erano ancora riconosciuti, soprattutto nell'industria, come partner dotati di pari diritti. Solo alla fine degli anni 1920-30, quando i moderni metodi di management iniziarono a rafforzare i legami tra i dipendenti e le loro imprese, si aprì un dibattito pubblico sulla questione. Sottoscritto il 19.7.1937, l'accordo tra sindacati e datori di lavoro per l'industria meccanica e metallurgica (in seguito noto come pace del lavoro) costituiva una semplice convenzione collettiva conforme al diritto delle obbligazioni; esso prevedeva l'obbligo assoluto di non ricorrere a misure di lotta, applicato grazie a un complesso processo di arbitraggio. La pace del lavoro riscosse in seguito una vasta approvazione, favorita tra l'altro dal clima di consenso sviluppatosi durante la seconda guerra mondiale. Il diritto delle obbligazioni non era comunque sufficiente; si resero infatti necessari CCL completi, con disposizioni normative riguardanti tra l'altro le condizioni di lavoro, i salari e la durata del lavoro. Dalla fine del conflitto, intese di questo genere si diffusero rapidamente e, dopo l'ondata di scioperi presto dimenticata del 1945-49, garantirono a lungo la pace del lavoro. L'accordo del luglio del 1937 venne erroneamente considerato un passo decisivo verso l'affermazione dei CCL, entrando a far parte della mitologia sviz. come il Patto fed. o la convenzione di Stans dell'economia. In realtà divenne un CCL completo e dotato di forza normativa solo nel 1974. Diversamente ad esempio dalla Repubblica fed. ted., in Svizzera si ricorse raramente a misure di lotta, e ciò anche prima della conclusione di nuovi CCL; sul piano statistico, nella seconda metà del XX sec. la Conf. figurò quindi regolarmente tra i Paesi industrializzati nei quali furono attuati meno scioperi. Padronato e sindacati si considerarono reciprocamente come Partner sociali, difendendo insieme i vantaggi della pace del lavoro. Marginali fino alla fine degli anni 1960-70, le critiche si fecero successivamente più insistenti, in particolare in seno al Sindacato edilizia e legno. Il numero di scioperi aumentò temporaneamente nel corso del decennio 1970-80, senza però mettere sostanzialmente in discussione la pace del lavoro fino alla fine del XX sec.

L'opinione pubblica e le pubblicazioni scientifiche associarono, malgrado la mancanza di ricerche empiriche al riguardo, la pace del lavoro alla prosperità economica. Dagli anni 1960-70 la crescita del prodotto nazionale lordo (PNL) pro capite della Svizzera non si differenziò molto da quella registrata nei Paesi dell'OCSE, caratterizzati da frequenti scioperi. Questo dato non deve sorprendere, in quanto le perdite economiche dovute alle misure di lotta si misurano normalmente in millesimi di PNL. In quest'ottica la pace del lavoro ha assunto un ruolo culturale di gran lunga più importante di quello economico. I sondaggi rappresentativi, eseguiti regolarmente, permettono di misurarne la popolarità. Le opinioni favorevoli, ancora superiori al 75% alla fine degli anni 1970-80, sono scese al 60% nel 1993. Al contrario dei sindacalisti, le donne e i giovani risultavano essere più scettici rispetto alla media.

Riferimenti bibliografici

  • R. Gallati, Der Arbeitsfriede in der Schweiz, 1976
  • G. Aubert, L'obligation de paix du travail, 1981
  • Arbeitsfrieden, Realität eines Mythos, 1987
  • K. Humbel (a cura di), Das Friedensabkommen in der schweizerischen Maschinen- und Metallindustrie, 1987
  • B. Degen, «Von "Ausbeutern" und "Scharfmachern" zu "Sozialpartnern"», in Bilder und Leitbilder im sozialen Wandel, 1991, 231-270
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Suggerimento di citazione

Bernard Degen: "Pace del lavoro", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 06.05.2010(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/016535/2010-05-06/, consultato il 29.03.2024.