Fino al XVI sec. gli impedimenti al Matrimonio erano stabiliti dalla Chiesa. Con la Riforma e la progressiva entrata in vigore di normative cant. (Diritto matrimoniale), la legislazione in materia si diversificò, anche se molti cant. rif. continuarono a mantenere una parte delle norme di diritto canonico. L'unità legislativa fu poi ripristinata dalla Costituzione fed. del 1874.
Il diritto canonico distingueva fra impedimenti "dirimenti" e "proibitivi", differenziazione che venne poi adottata anche nel diritto civile. Solo i primi invalidavano il matrimonio: età insufficiente, grado di parentela non autorizzato, bigamia, matrimonio fra adulteri, appartenenza a confessioni diverse. Tali criteri non erano però immutabili e furono modificati in seguito all'intervento crescente del potere secolare, e a seconda dei cant. e delle necessità sociali. I Matrimoni misti furono imposti ai cant. catt. dopo il 1848. Gli impedimenti che concernevano l'età matrimoniale, la consanguineità e l'affinità registrarono una vistosa evoluzione fra il XVI e la metà del XIX sec. Il diritto canonico fissava l'età minima a 12 anni per le donne e a 14 per gli uomini, ma nella legislazione secolare e cant. questa soglia venne progressivamente innalzata fino ai 18 anni per le donne e ai 20 per gli uomini previsti dalla legislazione fed. del 1874. Per i gradi di parentela, la legge differiva in funzione della confessione. Nelle regioni catt. la pratica delle dispense rendeva possibili il matrimonio fra cugini germani, il sororato e il levirato, mentre fino al decennio 1830-40 in molte regioni rif. la celebrazione di questo tipo di unione ne comportava ipso facto l'annullamento. Il mancato consenso dei genitori là dove necessario oppure la celebrazione delle nozze in un luogo o in un momento non consentiti erano per contro di solito considerati impedimenti proibitivi che comportavano solo lievi sanzioni (possibile diseredamento dei figli, ammende, ecc.).
A questi impedimenti se ne aggiungevano altri dovuti a un'insufficiente capacità di discernimento. Alcune legislazioni rif. della Svizzera ted. (Zurigo, Berna, Sciaffusa, Appenzello Esterno) erano particolarmente esigenti al riguardo e richiedevano, oltre al certificato di battesimo, un esame dei futuri sposi da parte del pastore o dei membri del Concistoro. Si intendeva in questo modo accertare che la futura coppia possedesse una sufficiente conoscenza degli obblighi morali derivanti dal matrimonio ed evitare l'unione di elementi giudicati indesiderabili. Tra il XVII e l'inizio del XX sec., la cosiddetta "inidoneità sociale al matrimonio" consentì di escludere gli individui e le fam. la cui riproduzione sociale era giudicata poco auspicabile dalla comunità o dal cant., sulla base di criteri quali la scarsità di mezzi, i cattivi costumi o l'incapacità di giudizio. Alla metà del XIX sec. questi criteri furono applicati in modo quasi sistematico nella Svizzera centrale, soprattutto a Lucerna, provocando un aumento delle nascite illegittime, che nel cant. raggiunsero il 12,4%, la quota più elevata della Svizzera nel decennio 1851-60 (Illegittimità). Il Codice civile sviz. del 1907, entrato in vigore nel 1912, precisa che la capacità di discernimento è uno degli elementi costitutivi per un matrimonio valido (attuale art. 94), escludendo di fatto le persone colpite da malattia o insufficienza mentale. Nel periodo compreso tra le due guerre mondiali, alcune amministrazioni com. e cant. aggiunsero altri criteri, come il comportamento asociale, l'alcolismo, la dipendenza dall'assistenza e persino l'incapacità di assolvere i doveri parentali.
Con la Costituzione del 1874 la maggior parte degli impedimenti proibitivi è stata abolita. Gli impedimenti dirimenti sussistono tuttora (età minima attualmente di 18 anni per entrambi i sessi, bigamia, incapacità di discernimento), ma l'evoluzione dei costumi ne ha ammorbidito l'applicazione. Dopo la revisione del Codice civile del 1998 sono proibiti solo i matrimoni fra parenti in linea diretta, fra fratelli e sorelle germani, consanguinei e uterini (adottivi e non), come pure fra patrigno o matrigna e figliastri. Il divieto di matrimonio fra persone dello stesso sesso, implicito nella vecchia legislazione, è stato contestato dagli omosessuali dalla fine del XX sec.; dal 2004 una legge fed. (in vigore dal 2007) permette a due persone dello stesso sesso (salvo gli impedimenti di cui all'art. 4) di registrare ufficialmente la loro unione domestica. I diritti fondamentali garantiscono il diritto al matrimonio e alla fam. (art. 14 della Costituzione fed. del 1999, art. 12 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, emendata nel 1998).