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Tutela

Con tutela si intende l'assistenza giur., regolamentata sul piano legale, fornita a una persona minorenne, ma anche un provvedimento dello Stato che priva della capacità giur. un individuo che necessita di protezione, affidandola a un tutore. Quest'ultimo fornisce un'assistenza personale al tutelato, ne assume la rappresentanza legale e si occupa dell'amministrazione dei suoi beni.

Nei documenti medievali, il tutore è denominato advocatus (da cui il ted. Vogt) o curator, il suo protetto pupillus. Accanto alla tutela (ted. Vogtei), nel XVI sec. apparve anche la curatela (ted. Beistand), ciò che rifletteva la distinzione tra tutela e cura operata dal diritto romano. La prima veniva esercitata sui minorenni fino alla loro maggiore età (14, poi 18 anni per gli uomini; 12, poi 14 anni per le donne). Superata questa soglia, le persone erano affidate a un curatore (fino a 25 anni per gli uomini, fino alla morte per le donne nubili). Sposandosi, le donne passavano sotto la cura del marito; se quest'ultimo moriva prima della moglie, veniva imposto un tutore. Il termine tutore trae le sue origini dal lat. tueri, che significa proteggere. In maniera analoga, le espressioni ted. Vormund (tutore) e Mündel (pupillo minorenne, che a causa della sua incapacità giur. soggiace alla patria potestà) derivano dall'antico alto ted. munt (protezione). Bisognosi di protezione erano considerati spec. gli orfani minorenni, le donne, gli invalidi, i malati o cagionevoli, gli incapaci di discernimento e i prodighi.

"Un tutore ufficiale rende visita ai suoi pupilli". Reportage con fotografie di Paul Senn nella Schweizer Illustrierte Zeitung, 9.1.1946 (Zentralbibliothek Zürich).
"Un tutore ufficiale rende visita ai suoi pupilli". Reportage con fotografie di Paul Senn nella Schweizer Illustrierte Zeitung, 9.1.1946 (Zentralbibliothek Zürich). […]

Il diritto germ. considerava la tutela una questione esclusivamente fam., per cui il tutore doveva necessariamente appartenere al medesimo gruppo parentale. Esso beneficiava dell'usufrutto dei beni del suo pupillo (che in base a una massima giur. non dovevano né aumentare né diminuire), ma non ne poteva disporre. Se il tutore vendeva un bene immobile, l'atto rimaneva sospeso fino alla maggiore età del pupillo, a cui spettava il diritto di revoca. Con lo sviluppo del commercio, l'incertezza giur. e l'immobilismo provocati da queste norme si rivelarono sempre più insostenibili, per cui, grazie a un'apposita procura, il tutore si trasformò in un rappresentante del minorenne. Dato che con la nuova situazione cresceva il rischio di malversazioni, il tutore fu obbligato a tenere una contabilità; inoltre, contestualmente all'affermazione dello Stato moderno, furono istituite autorità incaricate di vigilare sugli abusi e di regolamentare l'ambito delle tutele. Assunsero importanza sotto questo profilo soprattutto le ordinanze di polizia imperiali del 1548 e del 1577. Il Consiglio nominava i tutori, che potevano rifiutare questo dovere civico solo a certe condizioni.

Tale evoluzione rappresentò un mutamento radicale, poiché la tutela, in precedenza legata alla sfera fam., passò sotto l'egida dello Stato. Si pose quindi la questione se la materia fosse di pertinenza del diritto pubblico. Tutti i codici cant. del XIX sec. e il Codice civile sviz. (CC) entrato in vigore nel 1912 la mantennero però nell'ambito del diritto privato, integrandola nel Diritto di famiglia. Le disposizioni del CC avevano, oltre a una funzione protettiva, una connotazione paternalistica e di disciplinamento sociale, spec. nei confronti delle donne e dei gruppi marginali. Per buona parte del XIX sec., solo gli individui di sesso maschile, scelti dapprima esclusivamente, poi prioritariamente tra i parenti del pupillo, poterono esercitare il ruolo di tutori. La madre era esclusa dalla tutela sui figli, tranne che a Ginevra, nel Paese di Vaud e a Neuchâtel, dove tale facoltà spettava alle vedove (prima attestazione in un testamento del 1256). La madre esercitava l'autorità parentale sui bambini piccoli, ma era essa stessa soggetta a curatela. Alla fine del XX sec. il diritto tutorio è stato oggetto di una revisione. La nuova normativa, in vigore dal 2013 con il nome di diritto di protezione degli adulti, mira a un maggiore rispetto del principio di proporzionalità, a una migliore difesa dei diritti individuali e a una professionalizzazione delle procedure (art. 360-456 del CC).

Riferimenti bibliografici

  • E. Huber, System und Geschichte des Schweizerischen Privatrechts, 4, 1893
  • J.-F. Poudret, Coutumes et coutumiers, 2, 1998
  • AA. VV., Das neue Erwachsenenschutzrecht, 2010
  • P. Meier, S. Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011
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Suggerimento di citazione

Theodor Bühler: "Tutela", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 30.07.2013(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/016103/2013-07-30/, consultato il 16.04.2024.