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Dimoranti

Nel tardo ME e fino al XVI sec. i dimoranti (in ted. Hintersassen o Hintersässen, occasionalmente anche Ansassen, Beisassen o Insassen; in franc. habitants o résidents) stavano "dietro" (in ted. hinter) a un signore, cioè erano sottoposti al Potere di un balivo o di un signore fondiario o giurisdizionale; successivamente, dapprima nelle Città e nei cant. rurali, poi nei Comuni di campagna, vennero considerati tali soprattutto coloro che si trasferivano in un com. urbano o rurale o si stabilivano sotto un'autorità territoriale; essi, diversamente dai cittadini e dai membri delle comunità di lunga data, avevano uno status giur. inferiore e non godevano del pieno Diritto di cittadinanza (Divisi). Rispetto ai semplici "domiciliati" (Aufenthalter) quali i lavoratori agricoli, la servitù e i garzoni, i dimoranti abitavano nel com. per periodi più lunghi, avevano spesso un proprio nucleo fam. e avevano vincoli più stretti con il tessuto sociale ed economico locale (Libertà di domicilio); quanto ai Tauner, il loro status va definito soprattutto in termini economici.

Nei cant. urbani l'ammissione dei dimoranti competeva al com. o al Consiglio (e talvolta, nel XVII e XVIII sec., anche ad apposite commissioni incaricate di sorvegliarli), nei cant. dotati di Landsgemeinde a quest'ultima o alla Nachgemeinde (che si riuniva dopo la Landsgemeinde per l'espletamento dei compiti rimasti in sospeso), al Landrat o al Gran Consiglio; nei Paesi soggetti, invece, i com. potevano partecipare alla decisione, ma non sempre riuscivano - in caso di ammissioni controverse - a far valere questo diritto nei confronti dell'autorità territoriale, che annoverava fra i suoi poteri sovrani il diritto di conferma delle ammissioni di cittadini e dimoranti. Pure nei Paesi alleati come Ginevra, Neuchâtel e il principato vescovile di Basilea, la concessione dello statuto di dimorante sottostava all'approvazione delle autorità locali.

Ordinanza riguardante i dimoranti della città di Sciaffusa del 1679, copia del XVIII secolo (Staatsarchiv Schaffhausen, Ordnungen A 20, 289). 
Ordinanza riguardante i dimoranti della città di Sciaffusa del 1679, copia del XVIII secolo (Staatsarchiv Schaffhausen, Ordnungen A 20, 289).  […]

Per essere ammessi come dimoranti occorreva rispettare diverse condizioni: avere soggiornato per un determinato periodo nel com., possedere un attestato ufficiale di origine libera e onorata, provare di avere un certo patrimonio, esercitare una professione artigianale o commerciale necessaria in loco e appartenere alla confessione dominante. Era inoltre necessario versare una tassa unica di ammissione e una tassa annua di dimora (in ted. Einsitzgeld o Hintersassengeld, in franc. déniers de résidence o habitation), spesso suddivisa fra com. e signoria, nonché depositare una garanzia (in ted. Trostung) di solvibilità, per esempio in caso di debiti; in occasione dell'ammissione, occorreva prestare giuramento di fedeltà e obbedienza alla città, al cant. o all'autorità.

Mentre nel tardo ME lo status dei dimoranti non presentava ancora contorni precisi e le differenze rispetto ai cittadini erano ancora poco pronunciate, anche a causa delle forti fluttuazioni, dal XVI sec. la sua natura più instabile si accentuò in seguito alla crescita demografica, alle pressioni crescenti sulle possibilità di alimentazione e di reddito nell'agricoltura, nell'artigianato, nel governo e nell'amministrazione nonché ai problemi dell'Assistenza pubblica. In particolare dal tardo XVI e dal XVII sec. le comunità locali cominciarono a chiudersi verso l'esterno sul piano giur., come documentano il varo di tasse di accesso alla cittadinanza, il loro aumento continuo, la creazione di nuove categorie di cittadini (Ewige Einwohner"), talvolta perfino la rinuncia di un com. ad ammettere nuovi cittadini e dimoranti; la fascia di questi ultimi, di conseguenza, si estese e assunse il suo profilo caratteristico dell'ancien régime, benché non vadano trascurate le differenze di matrice locale. Sia in città sia in campagna, comunque, i dimoranti, esclusi dai diritti decisivi riservati ai cittadini, erano spesso chiamati ad adempiere ai doveri degli stessi cittadini (aiuto in caso d'incendio, servizio militare, pagamento di tributi, corvée). Il rapporto fra cittadini e dimoranti si esprimeva anche in distinzioni di natura sociale e quotidiana, come dimostrano la mancanza di libertà nel contrarre matrimonio e l'arbitrarietà con cui erano attribuiti i posti a sedere in chiesa.

Le diverse realtà istituzionali e gli interessi economici dei cittadini portavano a notevoli differenze percentuali fra dimoranti e fuochi nelle diverse città (5,4% nel 1756 a Zurigo; 25,7% nel 1779 a Basilea; 46%, compresi i Natifs", nel 1781 a Ginevra; 52,3% nel 1764 a Berna). I dimoranti erano esclusi dalle Corporazioni artigiane, non potevano né acquistare case né partecipare alla vita politica, non avevano accesso all'assemblea com. né potevano essere eletti ai Consigli e, di conseguenza, non potevano accedere alle cariche superiori del governo e dell'amministrazione (Diritti politici). Sebbene discriminati sul piano sociale, non si può dire che formassero un gruppo omogeneo; ciò emergeva soprattutto in quelle città dove il loro numero era elevato e le differenze sociali e professionali erano più visibili.

Le condizioni dei dimoranti in campagna erano caratterizzate dall'impossibilità generale - o dalla possibilità limitata, non garantita sul piano giur. - di utilizzare beni comuni quali terreni, boschi e pascoli (Diritti d'uso), dall'esclusione dalle decisioni politiche, da restrizioni nell'acquisto o nell'affitto di terre e nell'esercizio di arti e mestieri (Libertà di commercio e di industria) nonché, talvolta, da limitazioni nella libertà di domicilio. Anche in campagna i dimoranti, oltre a versare una tassa unica di ammissione, dovevano chiedere ogni anno una proroga della dimora, per la quale era loro richiesto il versamento di una determinata somma. Il com., inoltre, poteva disporre la loro espulsione in qualsiasi momento se riteneva che la loro presenza potesse mettere in pericolo il mercato interno oppure danneggiare le politiche matrimoniali.

Come nelle città, anche nei com. rurali i dimoranti non formavano un gruppo marginale omogeneo (Marginalità sociale), pur appartenendo alle fasce più povere in misura maggiore rispetto ai cittadini. La loro quota rispetto alla pop. locale era sostanzialmente paragonabile a quella riscontrabile nelle città; nel XVIII sec. era spesso compresa fra il 5 e il 15%, e raramente superava il 20%. Un capitolo a parte è quello dell'Emmental, dove in certi com. la pop. era composta per il 30% da dimoranti che partecipavano anche alla vita politica, evidenziando così quanto la loro posizione potesse dipendere dalla realtà locale. Dopo l'abbandono del sistema di avvicendamento delle colture e la spartizione dei beni comuni fra le curtes, nel XVI sec. i com. dell'Emmental si ritrovarono per lo più senza beni propri, il che rese poco attraente l'acquisizione della cittadinanza; in questa zona, perciò, povertà e ricchezza risultavano presenti in uguale misura sia nelle fam. cittadine sia in quelle dei dimoranti.

L'equiparazione politica dei dimoranti agli altri cittadini sancita dalla Repubblica elvetica, sebbene di breve durata (Uguaglianza), pose le basi del dualismo fra com. (politico o degli ab.) e Comune patriziale tuttora vigente nella maggior parte dei cant. Già adottate da alcuni cant. nel 1831, l'istituzione del com. e l'equiparazione politica nelle questioni fed. e cant. vennero fissate dalla Costituzione fed. del 1848 (Diritto di voto e eleggibilità); l'uguaglianza giur. fra i cittadini sviz. domiciliati e coloro che godevano dei pieni diritti di cittadinanza risale solo alla revisione costituzionale del 1874.

Riferimenti bibliografici

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  • Idiotikon, 7, 1347-1360
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  • A. Perrenoud, La population de Genève du seizième au début du dix-neuvième siècle, 1979
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  • M. Galgano, Die Beisassen des Alten Landes Schwyz zwischen 1798 und 1803, mem. lic. Friburgo, 2003
Link

Suggerimento di citazione

André Holenstein: "Dimoranti", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 05.12.2014(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/015998/2014-12-05/, consultato il 28.03.2024.