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Statuto orologiero

Introdotto nel periodo tra le due guerre, lo statuto orologiero in senso lato definiva l'insieme delle misure giur. emanate dalla Conf. per proteggere l'industria orologiera. Mirava ad arginare il crollo dei prezzi e la pratica dello chablonnage, ossia la vendita dei meccanismi d'orologio in pezzi separati all'estero, dove erano poi assemblati evitando gli elevati dazi doganali sui prodotti finiti. Nel 1934 venne stabilito un permesso di esportazione e di fabbricazione e nel 1936 le tariffe volute dalle org. padronali furono rese obbligatorie. Queste disposizioni di diritto pubblico, a cui si derogò regolarmente fino al 1948, vennero modificate una prima volta nel 1952 (libertà tariffaria). Dal 1962 lo statuto orologiero in senso stretto subordinò le esportazioni a un controllo tecnico (CTM) e dal 1972 a un controllo di qualità (marchio "Swiss Made").

Riferimenti bibliografici

  • J. Boillat, Les véritables maîtres du temps, 2012
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Suggerimento di citazione

Johann Boillat: "Statuto orologiero", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 01.05.2012(traduzione dal francese). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/013790/2012-05-01/, consultato il 25.04.2024.