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Sovvenzioni

Le sovvenzioni sono prestazioni in denaro fornite da un ente pubblico a terzi con lo scopo di raggiungere determinati obiettivi politici. Esse possono assumere forme assai eterogenee, poiché consistono in sussidi, aiuti finanziari, contributi agli investimenti, indennità, indennizzi, premi, contributi alle spese, aiuti per la conduzione aziendale, contributi al servizio degli interessi, prestiti, borse di studio e sostegni. Ampia è anche la varietà dei sistemi di sovvenzionamento, che spaziano dai contributi non rimborsabili ai mutui, alle fideiussioni e alle agevolazioni fiscali. Tra i parametri di calcolo figurano la partecipazione percentuale ai costi, il contributo forfettario, la capacità economica dei beneficiari e le prestazioni di terzi. In Svizzera le sovvenzioni sono erogate su scala fed., cant. e com. Nel consuntivo del 2009 le sovvenzioni costituivano la metà delle spese della Conf. L'assistenza sociale era la voce decisamente più importante (46%), seguita dai trasporti (17%), dal settore formazione e ricerca (15%) e dall'agricoltura (11%). Le sovvenzioni rappresentano quindi un elemento strutturale fondamentale dello Stato fed.

Alla fondazione dello Stato fed., la Costituzione del 1848 conteneva un solo articolo relativo alle sovvenzioni (art. 21), che sanciva il sostegno della Conf. per la realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale (spec. strade e correzioni dei corsi d'acqua). Già negli anni 1850-60 i cant. di montagna di Uri, Grigioni, Ticino e Vallese ottennero contributi per la realizzazione di importanti strade di valico. Negli anni 1860-70 si decise di sovvenzionare le correzioni del Rodano, del Reno e delle acque del Giura. Seguirono sovvenzioni per le ferrovie (1871), la formazione professionale (1884), l'agricoltura (1893), la sanità (1897) e le scuole elementari (1902). Dal 1848 al 1914 le sovvenzioni della Conf. servirono a compensare lo sviluppo insufficiente delle istituzioni fed. nei rispettivi settori. Costituivano inoltre un eccellente mezzo per ostacolare la statalizzazione. In reazione alla Crisi economica mondiale, nella seconda metà degli anni 1930-40 furono impiegati ingenti mezzi per il sostegno dei settori rivolti ai mercati esteri (industria alberghiera, tessile e orologiera, garanzia dei rischi delle esportazioni) e per il salvataggio (1936) della Banca popolare sviz. (regolamentazione del Mercato).

L'indicatore più diretto della crescita costante delle sovvenzioni dalla costituzione dello Stato fed. è la loro incidenza sul totale delle spese della Conf. Se nel 1870 tale quota ammontava ancora al 4,4%, in seguito salì al 24% nel 1910, per raggiungere un primo apice nel 1936 con il 30%. Tre furono le ragioni principali dell'importanza crescente dei sussidi: la necessità di una perequazione tra regioni urbane e rurali, lo sviluppo delle prestazioni sociali e la rivendicazione di una politica economica attiva da parte dello Stato. Anche la buona situazione delle finanze fed., favorita dall'evoluzione favorevole delle entrate doganali, e le cattive condizioni finanziarie dei cant., dovute al forte aumento dei loro compiti e agli insufficienti introiti fiscali, contribuirono all'incremento delle sovvenzioni (Finanze pubbliche).

Dopo la seconda guerra mondiale furono istituite l'assicurazione vecchiaia e superstiti (1948) e l'assicurazione contro l'invalidità (1960), che beneficiarono di cospicue sovvenzioni da parte della Conf. Dopo che nel 1958 il principio della Perequazione finanziaria venne iscritto nella Costituzione fed. (art. 41ter e 42ter del testo del 1874, art. 135 del testo del 1999), i sussidi fed. ai cant. furono impiegati in misura crescente per il riequilibrio tra cant. finanziariamente forti e deboli. Senza sovvenzioni, lo Stato fed. non sarebbe più in grado di funzionare. Grandi progetti di rilevanza nazionale quali la costruzione della rete delle strade nazionali e il risanamento dei corsi d'acqua non sarebbero stati realizzati dal 1960 senza ingenti aiuti da parte della Conf. Per sostenere i cant. economicamente più deboli, l'entità delle sovvenzioni venne in parte differenziata risp. commisurata alla capacità finanziaria dei cant.

Nonostante l'aumento dei trasferimenti dalla Conf. ai cant., non fu possibile ridurre le disparità finanziarie tra questi ultimi. Nel decennio 1980-90 si levarono proteste sempre più insistenti da parte dei direttori delle finanze cant., che ritenevano che i cant. fossero ormai relegati al ruolo di meri organi esecutivi della Conf. All'inizio degli anni 1990-2000 tale critica sfociò nel progetto di una nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Conf. e cant. (NPC), che si tradusse rapidamente in un piano d'azione comune della Conf. e dei cant. Nel 2004 la NPC è stata approvata a forte maggioranza in votazione popolare. Questa profonda riforma del sistema federalista è stata attuata integralmente anche sul piano legislativo dalla Conf. e dai cant. entro l'1.1.2008. Con la NPC, diversi compiti assunti in comune sono stati separati risp. assegnati integralmente o alla Conf. (ad esempio le strade nazionali) o ai cant. (ad esempio gli ist. per disabili). Da allora la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri tra cant. finanziariamente forti e deboli e tra cant. di montagna e urbani, stabilita dalle Camere fed. per periodi di quattro anni, avviene tramite versamenti di compensazione liberamente disponibili. Per i compiti rimasti in comune (come le foreste e la protezione della natura e del paesaggio) sono stati istituiti nuovi strumenti di collaborazione. La legge fed. sui sussidi, in vigore dal 1990, ha contribuito a dare ulteriore ordine al settore delle sovvenzioni. Tale normativa richiede in particolare un riesame periodico della necessità, dell'opportunità, dell'economicità e dell'efficacia delle sovvenzioni.

Riferimenti bibliografici

  • D. Schindler, Die Bundessubventionen als Rechtsproblem, 1952
  • Allgemeine Überprüfung der Bundessubventionen, 1966
  • R. A. Rhinow, Wesen und Begriff der Subvention in der schweizerischen Rechtsordnung, 1971
  • «Messaggio a sostegno di un disegno di legge sugli aiuti finanziari e le indennità del 15 dicembre 1986», in Foglio federale della Confederazione svizzera, 1987, 297-397
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Suggerimento di citazione

Alfred Rey: "Sovvenzioni", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 03.12.2013(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/013761/2013-12-03/, consultato il 29.03.2024.