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Banno e giurisdizione

Formula giur. (lat. districtus et bannus; ted. Twing und Bann, dal medio alto ted. twinc = costrizione, potere e ban = comando, divieto) che a partire dal XIII sec. indicò il potere ingiuntivo e coercitivo del signore in materia di bassa giustizia (Tribunali) e, per derivazione, il territorio in cui tale potere veniva esercitato. La formula ted. rimase in uso fino al XIX sec. in area sveva, altorenana e sviz.; a ovest della linea geografica Napf-Reuss si impose solo in parte l'antica rotazione consonantica da Twing a Zwing (dal XV sec.).

Origine

Nel tentativo di ricostruire le radici dell'istituzione nell'odierno territorio sviz., storici del diritto come Friedrich von Wyss, Ulrich Stutz, Hermann Rennefahrt e Karl Siegfried Bader hanno proposto conclusioni diverse. Secondo una interpretazione ormai datata, tali radici andavano ricercate nell'ambito dell'organizzazione comunitaria contadina, o nel potere giudiziario pubblico del re. Ricerche più recenti ipotizzano invece una duplice origine: dai diritti di Baliaggio (di origine comitale) sui liberi e dalla Signoria fondiaria, e dalla servitù (privata). Nella loro forma tardomedievale (dopo il 1300), il banno e la giurisdizione comprendevano la giustizia e tutti i diritti signorili sul villaggio o su curtes isolate (Diritto curtense). In genere spettavano al signore fondiario, in quanto autorità coercitiva e giudiziaria a livello inferiore (bassa giustizia), ma potevano anche scindersi e ridursi alla sola signoria giurisdizionale; inoltre, rappresentavano un valore patrimoniale divisibile, ereditabile e alienabile, con carattere di proprietà privata.

Piano dei beni del castello di Wildenstein compresi i diritti ad esso appartenenti della città di Basilea, realizzato da Georg Friedrich Meyer, 1681 (Staatsarchiv Basel-Landschaft, Liestal, KP 5001 0071).
Piano dei beni del castello di Wildenstein compresi i diritti ad esso appartenenti della città di Basilea, realizzato da Georg Friedrich Meyer, 1681 (Staatsarchiv Basel-Landschaft, Liestal, KP 5001 0071). […]

Concetto di banno e giurisdizione, competenze

A partire dal XIII sec. banno e giurisdizione compaiono, negli atti relativi ai passaggi di possesso delle signorie, con la formula "piena signoria fino alla morte"; ma il termine resta senza altra specificazione, o viene tutt'al più distinto dall'alta giurisdizione (Dieb und Frevel, furto e delitti gravi). Sembrerebbe dunque che all'epoca fosse noto il significato della piena signoria con esclusione del potere giudiziario sulla vita; tuttavia alcune liti, dal XV sec. in poi, mostrano come la situazione giur. non fosse così chiara, tanto più che il concetto di banno e giurisdizione poteva variare a seconda dei territori, soprattutto nella delimitazione reciproca fra bassa e alta giustizia.

Di norma banno e giurisdizione designavano la signoria sul Villaggio; questa comprendeva l'ufficio del giudice con diritto di punire (multare), la signoria sui campi e il patrocinio sugli ab., ossia competenze di natura sia pubblica sia privata. Colui che deteneva tali prerogative giudicava i reati minori commessi nella sua giurisdizione (Twing) e le cause civili, quali le liti in relazione a beni (eredità, allodi) e a debiti pecuniari. In virtù dei suoi diritti su Beni comuni, laghi e corsi d'acqua, poteva consentirne o vietarne l'uso ("bandire"); si riservava il diritto di pesca o lo conferiva a singoli individui o alla comunità. In base al suo banno su arti e mestieri (Bannalità), egli poteva aprire o dare in concessione attività legate all'esercizio dei diritti signorili, come ad esempio alberghi, mulini, fucine e torchi e, nelle località di una certa importanza, anche panetterie, macellerie, concerie e tintorie, e poteva anche costringere gli ab. della signoria a utilizzarle ("mulini bannali"). Se in una località banno e giurisdizione appartenevano a più titolari, questi ultimi partecipavano in misura proporzionale a diritti e redditi.

Il diritto di giurisdizione, tramandato in forma orale, venne codificato nel basso ME, quando colui che lo deteneva doveva difendersi da abusi di potere che potevano venire sia dall'alto (dal signore territoriale) sia dal basso (dalla comunità di villaggio). Secondo i singoli Ordini, la competenza giurisdizionale comprendeva le lesioni corporali leggere o di media gravità (fratture, ferite cruente o incruente da punta o da lancio, da graffio o percossa), il porto di armi da taglio e la violazione di domicilio, il comportamento immorale e la violazione dell'onore, i dissidi di confine, i reati agrari (trasgressioni delle norme su boschi o campi, danneggiamento di campi ecc.) e i pignoramenti. Per i reati medio-gravi, si operava una distinzione basata appunto sulla diversa gravità: il titolare della bassa giustizia, ad esempio, perseguiva la "violazione a parole" della pace giurata, quello dell'alta giustizia la sua "violazione a mano armata". Il tribunale, in genere composto da 12 giudici laici, era di norma presieduto da un rappresentante del titolare della giurisdizione (Ammann, vicebalivo, usciere), la cui dignità di giudice era simboleggiata da un particolare bastone. Nel basso ME potevano essere inflitte, di norma, multe di tre scellini per reati legati alla vita agricola (o un suo multiplo in caso di recidiva) e di tre libbre (o un multiplo) per reati più gravi quali le lesioni corporali e l'offesa dell'onore.

Quale compenso per la carica, il titolare della giurisdizione beneficiava di privilegi, come il diritto d'imporre Corvée agli ab., di pescare e di far legna, percepiva tributi sull'uso di pascoli e boschi (avena da foraggio, erbatico, legnatico ecc.), proventi di bannalità e di multe giudiziarie. Pretese spesso contestate erano quelle che avanzava sul bestiame sfuggito ai proprietari, sulle api sciamate dagli alveari e sull'uccellagione.

La regolamentazione e la sorveglianza dei campi, così come la nomina di funzionari locali (camparo, pastore com. ecc.) passarono in parte, con l'accordo dei signori, alle comunità di villaggio; a partire dal XVI sec., com. o singoli contadini acquistarono direttamente signorie giurisdizionali, soprattutto per liberarsi dai Tributi feudali, vendendo in seguito all'autorità territoriale la carica di giudice.

Declassamento del potere di banno e giurisdizione nello Stato assoluto

Nel corso del XIV e XV sec., a seguito di ipoteche, vendite o conquiste, la nobiltà perse progressivamente le sue signorie, che da allora appartennero a conventi, borghi del contado, ricchi cittadini e soprattutto grandi città, che nelle zone conquistate svilupparono gradualmente la loro signoria territoriale. A partire dalla seconda metà del XV sec., per imporre la propria sovranità le città contrastarono in misura crescente i diritti dei signori locali; la contestazione più spettacolare al potere di banno e giurisdizione locale avvenne in territorio bernese (Twingherrenstreit).

Lo Stato assoluto dell'ancien régime limitò i diritti e le competenze giudiziarie dei signori, rivendicando la sovranità su boschi d'alto fusto, beni comuni, laghi e corsi d'acqua (letti fluviali e golene) e infine un banno generale su arti e mestieri. I contrasti fra autorità territoriale e signori locali intaccarono il prestigio della giurisdizione signorile, su cui tuttavia incise in maniera ancora più determinante l'introduzione, nel XV sec., dell'istituto dei mandati. Con tali editti, che disciplinavano la vita dei sudditi, l'autorità centrale indeboliva quanto prescritto dal signore locale per il suo villaggio; attraverso multe più elevate, l'autorità eluse le competenze del tribunale locale, per attribuirsi infine la competenza esclusiva di giudicare le trasgressioni ai mandati. Dopo la Riforma questo regime si estese anche alla sfera ecclesiastica, scolastica e assistenziale, e un numero crescente di casi che prima erano di competenza signorile furono di pertinenza dei concistori.

L'autorità centrale non mancò, nel XVI sec., di disciplinare la procedura di ricorso alle diverse istanze (l'appello dal tribunale locale al signore e solo in ultima istanza all'autorità); a lungo andare, però, la pop. evitò sempre più lo screditato tribunale locale, rivolgendosi direttamente a quello regionale di baliaggio o all'autorità stessa. L'ultimo colpo a questo secolare istituto lo diede l'Elvetica, che lo abolì insieme ai "diritti feudali personali" (legge del 4.5.1798); la Mediazione non li ripristinò, e in genere i titolari non vennero indennizzati.

Riferimenti bibliografici

  • Deutsches Rechtswörterbuch, 1, 1914, 1202-1204
  • H. Rennefahrt, «Twing und Bann», in Studi svizzeri di storia generale, 10, 1952, 22-87
  • J. J. Siegrist, Beiträge zur Verfassungs- und Wirtschaftsgeschichte der Herrschaft Hallwil, 1952, 101-117
  • K. S. Bader, «Nochmals: Über Herkunft und Bedeutung von Zwing und Bann», in Festschrift Guido Kisch, 1955, 33-52
  • K. S. Bader, Studien zur Rechtsgeschichte des mittelalterlichen Dorfes, 2, 1962 (19742) (con bibl.)
  • A. Bickel, Willisau, 1, 1982, 27-48
  • HRG, 5, 1862
Link

Suggerimento di citazione

Anne-Marie Dubler: "Banno e giurisdizione", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 07.01.2014(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/013697/2014-01-07/, consultato il 29.03.2024.