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Documenti

I documenti sono scritti che attestano una pratica giur. La struttura e il linguaggio assumono determinate forme che variano a seconda della persona, del luogo, dell'epoca e della materia. Parte essenziale dei documenti è l'autenticazione (per esempio con un Sigillo o una firma), che conferisce loro valore giur. di prova e li distingue da altri tipi di fonti come gli Atti amministrativi, le lettere o le annotazioni personali.

Solo nell'alto ted. moderno il termine Urkunde (documento) assunse il significato attuale come concetto del linguaggio giur. In precedenza le diverse definizioni mediolat., come carta, diploma, documentum, mandatum, instrumentum, praeceptum e privilegium, erano tradotte con la parola brief (dal lat. brevis). L'espressione dell'alto ted. antico e medio urkund (testimonianza, contrassegno, prova) si affermò a partire dal basso ME, mentre la parola Brief sopravvisse fino al XX sec. in forme miste (per esempio urkundbrief), composti (fra l'altro koufbrief, ehebrief e gültbrief, risp. per contratti di compravendita, di matrimonio e d'ipoteca) e formule doppie, per esempio mit brief und siegel (con lettera e sigillo).

I documenti che indicano l'autore, il luogo, la data e le prove della propria attendibilità continuano a svolgere un ruolo cruciale per il loro carattere giur. vincolante. Nella vita quotidiana regolamentano importanti questioni materiali e rapporti giur., sia di diritto civile (testamenti, atti di compravendita, convenzioni matrimoniali, contratti successori e obbligatori), sia di diritto pubblico e intern. (contratti solenni, cioè, come gli atti di costituzione della Croce Rossa intern., 1863). Mentre in passato la prova documentale, nei processi, aveva bisogno di ulteriori strumenti probatori (Giuramento, testimoni), oggi "i registri pubblici e i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l'inesattezza del loro contenuto" (art. 9 del Codice civile). Nonostante i cambiamenti formali, nei documenti moderni si riconoscono ancora le radici storiche, tanto nella certificazione pubblica da parte di un'autorità (Stato civile), quanto in quella eseguita da un notaio ufficialmente accreditato (Notariato).

I documenti e la loro trasmissione

La Svizzera è particolarmente ricca di materiali documentali poiché nei singoli ambiti culturali si sono sviluppate differenti forme di documenti e di certificazione: gli influssi romanzi nella Svizzera meridionale e occidentale, e quelli germ. nella Svizzera ted. rispecchiano l'antica appartenenza ai sistemi giur. dell'Italia, della Borgogna e della Germania. Il patrimonio di documenti del ME e dell'epoca moderna testimonia la varietà delle relazioni giur. ed economiche fra i cant. conf., gli appartenenti alle classi più elevate e gli enti territoriali, fra i principi laici ed ecclesiastici, gli imperatori, i re e i pontefici. Solo in seguito ai profondi mutamenti avvenuti nel periodo della Rivoluzione questi documenti persero, nella maggior parte dei casi, la propria rilevanza giur. e divennero fonti storiche conservate negli Archivi cant., com., laici ed ecclesiastici. I documenti relativi alle più importanti alleanze conf. si trovano nel Museo dei Patti federali.

A seconda dei singoli influssi culturali nel territorio sviz., i documenti sono apparsi in epoche differenti e sono stati tramandati in diversa quantità. Nel ME i documenti seguivano nella forma le tradizioni tardoromane; solo nella Rezia, tuttavia, si riconosce una continuità diretta. Un caso particolare è costituito dai consistenti fondi dell'abbazia di San Gallo (dal 700) e dei vescovi di Coira (dal 764), che già nell'alto ME descrivevano storicamente la Rezia e la Svizzera ted., dal lago di Costanza fino alla regione dell'Aar. I documenti degli altri vescovi o conventi, della nobiltà, delle campagne e delle città, invece, sono tramandati in quantità rilevante solo dal XII sec. in poi. Il loro numero crebbe ovunque in misura notevole nel tardo ME e nell'epoca moderna: solo a partire dal XVII sec. i documenti persero importanza rispetto ad altri generi di fonti (registri, atti amministrativi).

I documenti sono tramandati su papiro, pergamena e carta. Nell'antichità venivano usati per la scrittura sia il papiro sia la pergamena, mentre a partire dall'alto ME si adoperò per lo più la pergamena. Dal XV sec. per la certificazione di negozi giur. semplici la carta cominciò a far concorrenza alla pergamena. Anche altri materiali, come tavolette di cera, pietra o legno (Tacche di contrassegno, Tesseln), erano usati per fissare contenuti giuridicamente vincolanti.

Esistono documenti in forma di minute, originali - a volte in più redazioni - o copie; essi vengono tramandati sotto forma di copie vidimate, allegate o inserite in altri documenti (inserti, transunti), oppure sono riportati in registri di transizioni di beni (spec. dal IX al XII sec.), cartulari (presso il destinatario) o registri copialettere (presso l'autore). Dal XIX sec. furono pubblicati anche in speciali raccolte di fonti o in edizioni anastatiche. Mentre fino al XIX sec. il linguaggio delle copie veniva spesso modernizzato, nelle più recenti edizioni critiche la fedeltà grafica della riproduzione rappresenta un imperativo.

La diplomatica

Nell'ambito della diplomatica, ossia della scienza che studia i documenti, nacque un ramo scientifico che si occupava soprattutto degli aspetti formali dei documenti. La diplomatica ha avuto origine dall'esigenza di individuare le falsificazioni con l'aiuto di metodi scientifici. La creazione di documenti falsi e la contraffazione di documenti autentici con interventi quali sovrascritture di punti cancellati (in caso di rasura completa: palinsesto), soppressioni o aggiunte (interpolazione), erano strumenti cui spesso si ricorreva, spec. nel ME, per ottenere vantaggi economici o politici, oppure per assicurarsi diritti e rivendicazioni di proprietà per i quali non esistevano documenti autentici. Certo, già nel ME si combattevano le falsificazioni, ma un metodo scientifico fu ideato solo nel XVII sec., sotto il decisivo influsso dell'opera di Jean Mabillon De re diplomatica (1681), da cui deriva il concetto stesso di diplomatica. Poiché si occupava di comprovare dei reati, all'inizio la diplomatica fu un ramo della giurisprudenza e solo nel XIX sec. venne annoverata fra le Scienze ausiliarie della storia.

Nella ricerca di falsificazioni e moventi, la diplomatica sviluppò metodi critico-scientifici per verificare le caratteristiche intrinseche (lingua, formule, formulario) ed estrinseche (materiale scrittorio, formato, rigatura, impaginazione, scrittura, strumento di autenticazione) dei documenti, attraverso un confronto sistematico. Sin dall'inizio essa coinvolse anche altre scienze ausiliarie come la paleografia (Scrittura), la cronologia (Calendario) e la sfragistica, servendosi anche della critica filologica del testo. La diplomatica definì i criteri in base ai quali ancora oggi i documenti vengono esaminati, tenendo conto della tradizione, della tipologia, della struttura e della forma, dello strumento di autenticazione, della scrittura e della lingua.

Tipologia, struttura e forma

La diplomatica distingue fra documenti pubblici (quelli dei papi, degli imperatori e dei re) e privati. Fra questi ultimi, accanto a molti altri, si annoverano, nonostante il loro carattere pubblico, i documenti emanati da vescovi o da signori territoriali delle città e delle campagne; a tale riguardo, pertanto, la terminologia genera una certa confusione.

Il documento medievale riprende forme tardoromane: la notitia (o breve) come semplice documento probatorio e la charta come documento commerciale o dispositivo. La notitia, stilata in terza persona, contiene solo le indicazioni necessarie per la conclusione di un atto giur. e nomina dei testimoni da consultare in caso di controversie. Strumento del notariato pubblico, essa valeva come mezzo d'impugnazione ufficiale. Nonostante la somiglianza con la notitia, i documenti preliminari (Vorurkunden, Vorakte), tramandati fra l'altro nell'antico fondo dell'abbazia di San Gallo dal 764, non avevano capacità probatoria. Gli appunti sul verso o a margine dei documenti, a volte in forma abbreviata (tachigrafia, note tironiane), erano semplici promemoria per chi scriveva. A differenza della notitia, la charta costitutiva, per lo più redatta in prima persona (autore), doveva essere di per sé attendibile; per questo era vincolata a formule rigide.

I documenti pubblici si distinguono in diplomi e mandati a seconda del contenuto giur. e della forma: con il diploma (lat. diploma, praeceptum, privilegium) si disponevano e si concedevano solennemente dei Privilegi a lungo termine, mentre il mandato regolamentava atti a breve scadenza in ambito giur. e amministrativo. I diplomi comprendevano praticamente tutti i negozi giur., fra cui le donazioni e le concessioni a grandi insediamenti, borghi o città di diritti di mercato e di monetazione, di diritti doganali e civici. Formalmente si trattava di diplomi anche se non erano stilati dall'imperatore o dal re, ma dal signore locale laico o ecclesiastico.

Il contenuto del diploma aveva una rigida struttura tripartita. Il protocollo iniziale indicava i nomi e i titoli degli autori e dei destinatari, il testo descriveva il contenuto giur., e nel protocollo finale o escatocollo venivano riportate le firme degli autori, dei testimoni e del personale di cancelleria, oltre alla data. I documenti privati riprendevano in forma più semplice lo schema di quelli papali o imperiali. Singoli elementi potevano avere una collocazione diversa: così, per esempio, negli atti giudiziari e negli strumenti notarili la data era posta all'inizio.

I mandati in forma di lettera - quelli del papa sono chiamati epistolae - venivano usati nell'amministrazione ecclesiastica, signorile e territoriale. Dal XV sec. anche in Svizzera se ne servirono i signori territoriali delle campagne e delle città: i mandati, come per esempio le Leggi suntuarie, erano provvedimenti di polizia che regolavano la vita pubblica. Venivano trasmessi ai balivi, cui spettava la pubblicazione e l'esecuzione. Tali mandati sono disponibili in originale e in copie dell'amministrazione nei cosiddetti libri dei mandati.

I mezzi di autenticazione e il linguaggio

Il rilascio da parte di un notaio pubblico autorizzato garantiva la capacità probatoria dei documenti. I registri di questi notai - elenchi dei documenti con un breve riassunto del contenuto giur. dei singoli testi - sono tramandati in Italia dall'XI-XII sec. e nella Svizzera meridionale e occidentale dal XIV sec. Mancano invece nella Svizzera ted. Il principale fondo di registri è conservato a Friburgo, l'avamposto più orientale del diritto romano. Qui si trovano singoli elenchi a partire dal 1356 e intere serie dal 1388. I registri conservavano anche molti documenti sulle relazioni commerciali quotidiane; tali documenti sono meno numerosi nei fondi svizzeroted. dell'epoca.

Un'altra forma di autenticazione era il chirografo (chirographum), solo di rado presente negli archivi sviz. Il testo del documento veniva scritto due volte, a fianco o di seguito, e lo spazio fra i due testi era contrassegnato da una sigla, da lettere o decorazioni. Poi le due parti venivano separate lungo una linea diritta, ondulata o dentata, tagliando le sigle, le lettere o le decorazioni; ognuno dei contraenti riceveva una metà. Per provare l'autenticità del documento, le due parti dovevano coincidere perfettamente; non era dunque possibile con una sola metà.

Più pratico era il sigillo, che nel XIII sec. soppiantò un po' ovunque la firma come mezzo di prova. Verso la fine del ME, tuttavia, la firma si riaffermò come strumento di autenticazione, dapprima nelle Cancellerie cittadine e in seguito anche in quelle rurali. La firma, spesso unita al signum dello scrittore, accompagnava il sigillo; a volte però compariva da sola. Il sigillo viene adoperato ancora oggi nelle pratiche pubbliche, come quella definita apposizione dei sigilli (art. 474, 551 sg. del Codice civile), mentre in ambito privato l'anello usato come sigillo è diventato un semplice gioiello. Anche i testimoni servivano all'autenticazione. In genere lo scrittore ne riportava i nomi nei documenti privati; solo di rado i testimoni firmavano di proprio pugno. Spesso testimoniavano anche le autorità nel loro complesso, come per esempio i Consigli o le assemblee del tribunale.

La lingua di questi testi, un linguaggio giur., fu per lungo tempo un lat. più o meno curato a seconda del valore del documento, con le tipiche varianti medievali del lat. classico (al posto di charta, iustitia, laesus, si usava il lat. medievale carta, iusticia, lesus) e ricco di prestiti latinizzati (werentes, treuga, feudum). Nella Svizzera ted., il passaggio al volgare ebbe inizio nella seconda metà del XIII sec. nei documenti commerciali più semplici, mentre i notai della Svizzera occidentale usarono il lat. fino al XV sec.

I documenti più importanti, come i diritti civici, furono redatti in lat. fino al XIV sec.; nell'area linguistica ted., però, venivano approntate delle traduzioni (ad esempio per i documenti di Thun del 1316), poiché la lettura solenne dei documenti davanti alla comunità rendeva necessario un testo in volgare. Nonostante le affinità con i modelli lat., queste traduzioni sono caratterizzate da formule autonome del linguaggio giur.; nel XIV e nel XV sec. presentavano ancora termini alemannici che in seguito furono eliminati dal ted. scritto delle cancellerie. Le formule convenzionali venivano di gran lunga preferite alle soluzioni individuali. Molto in uso erano le formule doppie, spesso allitterative o ridondanti (per esempio twing und bann, cioè "banno e giurisdizione").

Le edizioni dei documenti

Sull'onda delle monumentali raccolte di fonti pubblicate negli Stati vicini, come i Monumenta Germaniae Historica (MGH, dal 1823) in Germania, anche in Svizzera apparvero in due momenti, dopo il 1850 e dopo il 1930, ampie edizioni di documenti pubblicate per la maggior parte da soc. cant. di storia e dalla Soc. generale sviz. di storia. Queste edizioni spesso si arrestano ai documenti del XIV o del XV sec. Sono concepite come raccolte di fonti di singoli principati ecclesiastici, cant. o città, come edizioni riguardanti l'intera Svizzera o come collezioni di regesti.

Anche periodici come Mémoires et documents publiés par la Société de la Suisse romande (dal 1838), Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire et d'archéologie de Genève (dal 1840) e Innerschweizer Geschichtsfreund (dal 1844) resero accessibili a un vasto pubblico molti documenti. Le Fonti del diritto sviz. (dal 1898) contengono documenti fino al 1798, suddivisi per diritti civici e diritti della campagna; i più di 100 volumi già pubblicati sono stati digitalizzati e sono disponibili online dal 2011. Le edizioni anastatiche, come per esempio le Chartae latinae antiquiores (due volumi sulla Svizzera, 1954, 1956), sono utili strumenti di lavoro per il confronto dei documenti.

Edizioni svizzere di documenti (selezione)

Edizioni su tutta la SvizzeraDate di pubblicazione
Urkunden zur Schweizer Geschichte aus Oesterreichischen Archiven1899-1935
Quellenwerk zur Entstehung der Schweizer Eidgenossenschaft (sezione Urkunden)1933-1964
Principati ecclesiastici
Monuments de l'histoire de l'ancien évêché de Bâle1852-1867
Urkundenbuch der Abtei St. Gallen1863-1955
Älteste Urkunden von Allerheiligen in Schaffhausen, Rheinau und Muri1883
Chartularium Sangallense1983-
Città e campagne
Documents relatifs à l'histoire du Pays de Vaud1817
Matériaux pour l'histoire de Genève1829-1830
Urkunden für die Geschichte der Stadt Bern1853-1854
Documents relatifs à l'histoire du Valais1875-1898
Fontes rerum Bernensium1883-1956
Urkundenbücher der Stadt und Landschaft Zürich1888-1957
Urkundenbücher der Stadt Basel1890-1910
Aargauer Urkunden1930-1965
Solothurner Urkundenbuch1952-1981
Bündner Urkundenbuch1947-1997
Materiali e documenti ticinesi1975
Regesti
Régeste soit Répertoire chronologique de documents relatifs à l'histoire de la Suisse romande1862
Schweizerisches Urkundenregister1863-1877
Regeste genevois... de la ville et du diocèse de Genève1866
Edizioni svizzere di documenti (selezione) -  Autrice

Riferimenti bibliografici

  • H. Foerster, Urkundenlehre in Abbildungen mit Erläuterungen und Transkriptionen, 1951
  • H. Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien, 2 voll., 1968-19694
  • P. Classen, «Fortleben und Wandel spätrömischen Urkundenwesens im frühen Mittelalter», in Recht und Schrift im Mittelalter, 1977, 13-54
  • P. Rück, «Das öffentliche Kanzellariat in der Westschweiz (8.-14. Jahrhundert)», in Landesherrliche Kanzleien im Spätmittelalter, 1984, 203-271
  • E. Rieger, Das Urkundenwesen der Grafen von Kiburg und Habsburg, 1986
  • P. Rück (a cura di), Pergament, 1991
  • P. Rück (a cura di), Mabillons Spur, 1992
  • C. Santschi, «Les sociétés d'histoire et l'édition des documents», in Equinoxe, 10, 1993, 159-173
  • LexMA, 8, 1298-1323
  • HRG, 5, 574-603
Link

Suggerimento di citazione

Anne-Marie Dubler: "Documenti", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 14.01.2014(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/012803/2014-01-14/, consultato il 19.03.2024.