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Referendum popolare

In Svizzera, in altri Stati europei e negli Stati Uniti, l'espressione referendum popolare indica una procedura stabilita dalla Costituzione, con cui a livello nazionale o dei singoli Stati conf. i cittadini sono chiamati a votare su decisioni prese da organi statali o questioni attinenti la vita pubblica (Votazioni). In Svizzera si è diffusa un'accezione più ampia del concetto, che comprende anche i relativi passi preliminari (ad esempio raccolta di firme).

Nella vecchia Conf. con referendum si intendeva l'atto con cui i recessi della Dieta federale venivano sottoposti alle autorità cant. per essere ratificati. In maniera analoga, nel Libero Stato delle Tre Leghe indicava le votazioni effettuate da ogni Comune giurisdizionale sui recessi della Dieta comune dei Grigioni. Per rendere definitiva una decisione, in un primo tempo fu necessaria la maggioranza in due Leghe, e successivamente quella di tutti i com. giurisdizionali. Questa regolamentazione rimase in vigore fino al 1854.

Il referendum popolare moderno appartiene ai Diritti politici e ai Diritti popolari che costituiscono il fulcro della Democrazia diretta. Con questa procedura, sul piano fed. e cant. il corpo elettorale può opporsi esclusivamente a decisioni parlamentari - i cant. Vaud e Nidvaldo costituiscono un'eccezione al riguardo - e sul piano com. anche a provvedimenti adottati dalle assemblee com. e dagli esecutivi. Il referendum può riguardare il livello costituzionale o legislativo, nei cant. e com. anche altri piani (misure finanziarie, ordinanze, regolamenti, progetti concreti ecc.)

Caricatura di Johann Friedrich Boscovits sull'esito dei referendum dell'11.5.1884, pubblicata sul Nebelspalter, 1884, n. 20 (Zentralbibliothek Zürich; e-periodica).
Caricatura di Johann Friedrich Boscovits sull'esito dei referendum dell'11.5.1884, pubblicata sul Nebelspalter, 1884, n. 20 (Zentralbibliothek Zürich; e-periodica). […]

Dal 1848 vige il referendum obbligatorio per tutte le revisioni parziali o totali della Costituzione federale. Nell'elenco della Cancelleria fed. le iniziative popolari figurano insieme ai referendum obbligatori e risultano anche largamente prevalenti sul piano numerico. Dal 1874 il referendum facoltativo può essere impugnato contro tutte le leggi fed. e contro determinati decreti fed. da un numero definito di aventi diritto al voto o di cant. Dal 1874 al 1977 a livello fed. era necessario raccogliere entro tre mesi 30'000 firme (pari a ca. il 5% del corpo elettorale attorno al 1874) e dal 1978 50'000 firme (1,3% del corpo elettorale in quell'anno); accanto ai cittadini, anche otto cant. possono richiedere una votazione popolare. Sono noti cinque casi di quest'ultimo tipo, di cui quattro non riuscirono (legge fed. sull'emissione e il rimborso dei biglietti di banca, 1876; revisione del Codice penale sviz., 1982; legge fed. sul diritto intern. privato, 1988; legge fed. sulla protezione delle acque, 1992), mentre ha avuto successo il referendum lanciato nel 2003 da 11 cant. contro il pacchetto fiscale. Il parlamento può anche sottoporre volontariamente degli oggetti al voto popolare.

L'adozione del referendum finanziario, attualmente previsto a livello cant. (nella maggior parte dei casi relativo alle spese), fallì ripetutamente sul piano fed. Non ebbero successo nemmeno altri tentativi di introdurre referendum amministrativi, ad esempio contro il rilascio di concessioni per l'utilizzazione di forze idrauliche (1956), l'equipaggiamento dell'esercito con armi nucleari (1963), le spese militari (1952 e 1987), la costruzione di strade nazionali (1978) e la realizzazione di centrali nucleari (1979 e 1984). L'iniziativa popolare per un referendum propositivo, che avrebbe permesso di votare su una controproposta a una legge fed., venne respinta alle urne nel 2000. Sul piano cant. (Costituzioni cantonali) esistono invece numerose forme di referendum amministrativo, tra cui quelli finanziari (ad esempio sul livello del moltiplicatore d'imposta), quelli sulla procedura di emanazione di piani, sul rilascio di concessioni e quelli che in linea di principio possono riguardare tutte le decisioni del parlamento (cant. Soletta).

A livello fed., l'ambito di applicazione originario dei referendum venne esteso quattro volte: nel 1921 ai trattati intern. di durata indeterminata o indenunciabili, nel 1949 ai decreti fed. urgenti, nel 1977 all'adesione a org. di sicurezza collettiva (come l'ONU) o a comunità sovranazionali, e nel 2003 ai trattati intern. comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi fed. Su singole questioni il popolo fu chiamato a esprimersi anche in assenza di una chiara disposizione costituzionale, come nel caso dell'accordo di libero scambio tra la CEE e gli Stati dell'AELS (1972) e quelli dell'adesione alla SdN (1920) o allo SEE (1992). Negli ultimi due casi governo e parlamento ricorsero all'espediente di vincolare gli oggetti a una modifica costituzionale, che necessitava un referendum obbligatorio. Il referendum obbligatorio per i trattati intern. venne attuato con la votazione per l'adesione all'ONU del 1986, quello facoltativo per le zone franche tra Ginevra e la Francia (1923), per lo sfruttamento del fiume di confine Spöl (1958), contro il prestito all'Ass. intern. per lo sviluppo (1976), per l'adesione al Fondo monetario intern. (1992) e per gli accordi bilaterali con l'UE (2000, 2005 e 2009). Comportando una modifica costituzionale, la fondazione del cant. Giura fu oggetto di un referendum obbligatorio, previsto in modo esplicito per qualsiasi modifica del numero di cant. anche dalla Costituzione fed. del 1999 (art. 53). Nella prassi anche modifiche territoriali tra cant. (Laufental, 1993; Vellerat, 1996) furono sottoposte al voto popolare; dall'entrata in vigore della Costituzione fed. del 1999 per simili rettifiche è sufficiente un decreto d'approvazione dell'Assemblea fed.

In Svizzera il referendum costituzionale, ispirato all'esempio franc. ("Costituzione montagnarda" del 1793 e Costituzione direttoriale del 1795), fu applicato la prima volta nel 1802 con la votazione sulla seconda Costituzione elvetica; poi per quasi tre decenni tale ist. scomparve. Vari cant. rigenerati - il primo fu il Ticino nel 1830 - introdussero il referendum nelle loro Costituzioni; la Costituzione fed. del 1848 impose ai cant. restanti di fare altrettanto. Tra il 1831 e il 1852 sei cant. istituirono varie forme di Veto, anch'esse ispirate alla "Costituzione montagnarda", grazie a cui gli aventi diritto, su richiesta, potevano esprimersi a posteriori sulle leggi approvate. Poiché i requisiti erano difficili da soddisfare - in particolare i non votanti venivano conteggiati come favorevoli o contrari allo scopo di raggiungere la maggioranza assoluta - il ricorso a tale strumento solo raramente ebbe successo. Dal 1844 al 1848 nel Vallese fu in vigore il referendum legislativo obbligatorio. I Grigioni e Basilea Campagna furono i primi cant. ad adottare in maniera duratura il referendum legislativo obbligatorio nel 1854 risp. nel 1863. Un referendum facoltativo moderno venne introdotto nella Costituzione vodese nel 1845; in un primo momento nessun altro cant. seguì però tale esempio. Il passaggio dal veto al referendum facoltativo in alcuni cant. avvenne senza soluzione di continuità, ad esempio a Soletta (1856) e San Gallo (1861). Anche Lucerna (1863) e Sciaffusa (1865) facilitarono il ricorso al veto. Alla fine del decennio 1860-1870 il Movimento democratico portò alla diffusione generalizzata del referendum legislativo; nel 1869 quest'ultimo fu inserito nelle Costituzioni dei cant. Turgovia, Zurigo, Berna e Lucerna. Alla fine del XIX sec. era previsto in tutti i cant. tranne Friburgo, che lo adottò solo nel 1921. Attorno al 2000 in 12 cant. vigeva il referendum legislativo obbligatorio e in 13 quello facoltativo; in tutti i cant. esisteva poi il referendum finanziario - anche se a volte in forme molto limitate, come nel cant. Vaud - e in 13 quello amministrativo. I com. adottarono il referendum più tardi (Berna nel 1882, Neuchâtel nel 1888, Zurigo nel 1891, Bienne nel 1892, Ginevra nel 1895, Coira nel 1904, San Gallo nel 1909, Lucerna nel 1915, Sciaffusa nel 1918, Losanna nel 1921).

In diversi cant. questo istituto fu introdotto su iniziativa dei conservatori, che vi fecero ricorso con efficacia anche sul piano fed. dopo il 1874. Nel 1884 lanciarono un unico referendum contemporaneamente contro quattro oggetti ("cammello a quattro gobbe"); ciò non fu più possibile dal 1891 per il principio costituzionale dell'unità della materia. Nelle Costituzioni cant. più recenti il referendum obbligatorio, che comportava numerose votazioni inutili, è stato progressivamente sostituito da quello facoltativo.

Referendum sul piano federale 1848-2006
Referendum sul piano federale 1848-2006 […]

In genere il referendum popolare è considerato un freno che impone compromessi e che rende impossibile una chiara politica di maggioranza. Per evitare il ricorso a tale strumento, tutte le forze in grado di promuovere un referendum devono essere il più possibile coinvolte nel processo decisionale (Procedura di consultazione). Ciò fu reso possibile non da ultimo trasferendo l'elaborazione legislativa alla fase preparlamentare. Il referendum popolare produce così i propri effetti anche quando non viene concretamente lanciato. Dalla fine del XIX sec. favorì il rimescolamento delle alleanze. Va però detto che la formazione degli interessi organizzati (Federazioni) registrò i massimi progressi nei periodi in cui il diritto di referendum fu fortemente limitato (periodo bellico e immediato dopoguerra). Gli studi sul neocorporativismo hanno inoltre mostrato che all'estero il passaggio a una democrazia negoziale in parte è avvenuto prima e si è maggiormente sviluppato rispetto alla Svizzera. In quest'ottica, il referendum appare più come strumento che come causa dell'influenza delle federazioni. Spesso viene anche rilevato che una partecipazione costruttiva al processo decisionale presuppone un grado di informazione adeguato. Per i critici, il referendum popolare rappresenta uno strumento di difesa contro tutti i provvedimenti politici non più corrispondenti alle posizioni degli elettori.

Riferimenti bibliografici

  • L. Neidhart, Plebiszit und pluralitäre Demokratie, 1970
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  • AA. VV., Die direkte Demokratie, 1999
  • A. Trechsel, U. Serdült, Kaleidoskop Volksrechte, 1999
  • Y. Hangartner, A. Kley, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2000
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  • U. Klöti et al. (a cura di), Handbuch der Schweizer Politik, 20064
  • AA. VV., Gespaltene Schweiz - geeinte Schweiz, 2008
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Suggerimento di citazione

Bernard Degen: "Referendum popolare", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 23.12.2011(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/010387/2011-12-23/, consultato il 19.03.2024.