de fr it

Collegialità

La collegialità, principio organizzativo che discende dall'ancien régime, è presente in diversi settori sia pubblici sia privati, a livello fed., cant., com. e nella gestione di ass. Quale elemento repubblicano, soprattutto nell'organizzazione del governo, essa è una componente fondamentale della tradizione sviz. L'elemento che sta alla sua base è il collegio, ovvero un insieme di individui che, legittimato da Elezioni, agisce come un'unità giur. indipendente. Idealmente, i membri del collegio godono degli stessi diritti e svolgono le proprie funzioni senza che nessuno di loro abbia una posizione dominante sugli altri. Il principio di collegialità implica un codice di comportamento al quale sono sottomessi i membri del collegio, spesso le élite politiche, che li costringe a sostenere e a fare proprie le decisioni prese secondo il principio della maggioranza.

Fino alla prima metà del XIX sec., le amministrazioni cant. fecero ricorso alla collegialità in maniera preponderante. La sua introduzione a livello fed. nel 1848, segnatamente per il Consiglio federale, prese spunto da diversi modelli: le città della vecchia Conf., i cant. liberali della Rigenerazione, le rivoluzioni franc. ed americana, la Repubblica elvetica. La revisione totale della Costituzione federale nel 1874, che ampliò sensibilmente le competenze della Conf., mise in crisi il metodo di lavoro collegiale del Consiglio fed. La gestione degli affari fu così lentamente divisa in diversi settori: la preparazione dei dossier, la loro realizzazione, a volte anche le decisioni, passarono dal collegio di governo ai Dipartimenti, diretti dai rispettivi ministri, o ad istanze subordinate.

Lo scopo della collegialità - favorire l'intesa e limitare il campo decisionale del singolo - esprime una Separazione dei poteri generalizzata. La collegialità si iscrive nella tradizione sviz. della rappresentanza proporzionale, che considera l'uguaglianza come un principio regolatore, rispecchia la realtà di una comunità pluralistica e agisce attraverso il principio integratore del compromesso. Il principio guida della concordanza trova nel sistema collegiale una forma organizzativa ideale, fermo restando che la collegialità non si oppone in linea di principio all'abbandono della Democrazia consociativa. Garante della continuità, la collegialità permette di preservare e tramandare esperienza, sapere e competenza. Il sistema di governo sviz. è inoltre considerato stabile e duraturo in quanto i ministri non possono essere destituiti.

Il Consiglio fed. è un organo di governo unico a livello mondiale perché esercita il potere in maniera collegiale, è nominato dall'Assemblea fed. e gode di ampi spazi di manovra nell'elaborazione ed esecuzione delle leggi. La sua riforma, volta ad alleggerirne il lavoro e a rafforzare la collegialità nella gestione degli affari che tuttora gli competono, è continuamente fatta oggetto di iniziative politiche e proposte. Fra le diverse possibilità, si discute soprattutto dell'aumento del numero dei Consiglieri fed., ma anche di una rivalutazione del ruolo del pres. della Conf., attualmente un primus inter pares; assunta a turno dai singoli Consiglieri, questa carica rispecchia la debolezza tipica della collegialità. Fino a oggi è stato possibile sviluppare istituzioni di stato maggiore e imporre una più decisa delega di determinati affari. Rimane per contro irrisolta la questione del modo in cui un collegio di governo relativamente ristretto - se paragonato alle compagini governative estere - possa adeguatamente occuparsi dei sempre più frequenti impegni intern.

Riferimenti bibliografici

  • P. Saladin, «Probleme des Kollegialprinzips», in ZSR, 1985, 272-286
  • H. Zwicky, «Kollegialregierung», in Schweizer Monatshefte für Politik, Wirtschaft, Kultur, 65, 1985, 213-222
  • H. Ueberwasser, Das Kollegialprinzip, 1989
  • M. Breitenstein, Reform der Kollegialregierung, 1993
Link

Suggerimento di citazione

Heinrich Ueberwasser: "Collegialità", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 28.10.2008(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/010093/2008-10-28/, consultato il 19.03.2024.